Sentenza del TAR del Lazio sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
NOVEMBRE 2019
Agorà
Sentenza del TAR del Lazio sul diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali
di   Sara Tucci

 

È stata pubblicata il 25 ottobre una sentenza emessa dal Tar del Lazio su cui sarebbe necessario fare una riflessione. Il ricorso in questione è stato promosso dalla Uiltrasporti per richiedere l’annullamento della delibera 18/138 della Commissione di Garanzia dell’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. Con detta delibera, la Commissione di Garanzia ha emanato una regolamentazione provvisoria giudicando non idonea la disciplina sulla rarefazione e dell’informazione all’utenza contenuti nell’accordo sindacale del 28 febbraio 2018, andando così a stringere ancor di più le maglie per la proclamazione del diritto di sciopero.

Ma facciamo un passo indietro e vediamo quali sono i fatti a monte della delibera impugnata. Tutto è iniziato con la riforma 83/2000 che ha apportato modifiche ed integrazioni alla legge 146/90 in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. A seguito della sua entrata in vigore la Commissione ha ritenuto lacunoso l’accordo del 1991 delle parti sociali sulla regolamentazione del diritto di sciopero, soprattutto per la parte riguardante la rarefazione sollecitando, quindi, la chiusura di un nuovo accordo. Così non è stato, e la Commissione, come da suo potere, ha così adottato una regolamentazione provvisoria con la delibera n. 2/13 del 31 gennaio 2001 sancendo in materia di rarefazione un intervallo minimo di 10 giorni tra uno sciopero e quello successivo. Nel 2017, nuovamente, la Commissione di Garanzia stimolava le parti al raggiungimento di un accordo sindacale che fosse sostitutivo della regolamentazione provvisoria emanata nel 2001 ritenuta ormai obsoleta ed anche in questo caso, non raggiungendo il suo obiettivo, ne ha emanato una diversa e più stringente sostitutiva di quella precedente prevedendo, tra gli altri, due punti importanti:

• in materia di rarefazione portava l’intervallo minimo tra uno sciopero e l’altro nel medesimo bacino di utenza da 10 giorni a 20;

• periodi di franchigia a dir poco più lunghi di quelli precedentemente previsti: dal 17 dicembre al 7 gennaio (uguale al precedente); dal 27 giugno al 4 luglio, dal 28 luglio al 3 settembre e dal 30 ottobre al 5 novembre (precedentemente invece erano 27 giugno- 4 luglio, 28 luglio - 3 agosto, 10 agosto - 20 agosto, 28 agosto - 5 settembre, 30 ottobre - 5 novembre).

A seguito della sua emanazione le parti sociali si sono subito mosse per chiedere di portare a termine il percorso negoziale chiedendo la sospensione temporanea degli effetti della stessa e nuovi termini per la chiusura dell’accordo che sono stati poi concessi. Il 28 febbraio 2018 le parti a seguito di incontri hanno stretto così un accordo all’interno del quale hanno recepito la proposta della Commissione quasi integralmente tranne che sulla rarefazione e sull’informazione all’utenza, riportando l’intervallo tra due scioperi a 10 giorni, accettando e confermando quindi i periodi di franchigia più restrittivi già proposti dalla Commissione. Quest’ultima, nonostante non ci fossero rilievi delle Associazioni degli utenti e dei consumatori ha giudicato inidonea la disciplina concordata dalle parti sociali e nel corso dell’audizione del 9 aprile 2018 e, nonostante i sindacati sottolineassero l’eccessiva compressione del diritto di sciopero, ha adottato la delibera n. 18/138 riportando nuovamente l’intervallo minimo a 20 giorni. La Uiltrasporti ha, quindi, deciso di impugnare tale determinazione adducendo varie motivazioni a sostegno della propria tesi tra le quali: l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, per illogicità e ingiustizia manifesta ed illegittimità costituzionale nel senso che per effetto di questo intervallo di tempo tra uno sciopero e l’altro associato ai nuovi periodi di franchigia, per le OO.SS. non sarà possibile effettuare più di 13 scioperi nel corso di un anno solare in uno stesso bacino di utenza e soprattutto considerato il vuoto normativo che permette che i pochi giorni che sono a disposizione possano essere indifferentemente sfruttati in egual modo sia dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che anche da quelle che hanno un bacino di rappresentatività del tutto esiguo o estemporaneo. Il ricorso è stato giudicato infondato. Il Giudice ha quindi accolto la tesi difensiva della Commissione di Garanzia secondo la quale l’accordo tra le parti non era idoneo a “riequilibrare l’eccessiva compromissione dei diritto dei cittadini alla libertà di circolazione, derivante da proclamazioni di sciopero attuate in un contesto di oggettiva frammentazione sindacale”, rigettando quindi le censure fatte dalla Uiltrasporti.

Probabilmente il nocciolo della questione potrebbe risiedere in questo, ovvero nonostante la legittimità della decisione del Giudice e la possibilità per la Commissione di emanare regolamentazioni provvisorie in assenza di accordi sindacali o sostitutivi di accordi sindacali giudicati inidonei a tutelare la libertà di circolazione delle persone, diritto di rango costituzionale così come lo è il diritto di sciopero, non si può però continuare ad accettare compressioni di questo tenore in assenza di leggi che vadano a disciplinare la possibilità di proclamazione del diritto di sciopero per quei sindacati che effettivamente siano rappresentativi e che quindi tutelano un numero importante e non esiguo o occasionale di addetti ai lavori. Questo a maggior ragione nel trasporto pubblico locale come in questione, in cui è la stessa Commissione di Garanzia a sostenere che l’elevata conflittualità a livello locale è dovuta “…ad una sempre maggiore frammentazione sindacale che ha comportato un significativo incremento delle azioni di sciopero…”. Il diritto di sciopero è un diritto costituzionalmente garantito, sacrosanto per i lavoratori che vogliono far valere le proprie ragioni e da sempre principale strumento di lotta sindacale e non è comprimendolo che si risolvono i problemi riguardanti la proclamazione di scioperi selvaggi ai danni dell’utenza. Se si vuole effettuare un effettivo contemperamento tra i due diritti costituzionali, sarebbe anche più opportuno lasciare questa effettiva possibilità all’espressione di accordi tra organizzazioni sindacali e datoriali, piuttosto che andare avanti a suon di regolamentazioni provvisorie della Commissione che poi di provvisorio hanno ben poco.

 

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