La scelta dell’8 per mille dell’IRPEF
GENNAIO 2019
Approfondimento
La scelta dell’8 per mille dell’IRPEF
di   Barbara Francia

 

L’Italia è uno Stato democratico, laico, pluralista, che garantisce a tutte le confessioni religiose di essere ugualmente libere davanti alla Legge e riconosce a tutti, cittadini e non, la libertà di professare la propria fede religiosa, di farne proselitismo, di esercitare il culto in privato o in pubblico purché non si tratti di riti contrari al buon costume, ai sensi di quanto viene interamente stabilito dagli artt. 2, 3, 8, 19 della Costituzione. Infatti, con l’introduzione della Carta costituzionale del 1948, si superò l’idea di Stato confessionista espressa nei Patti lateranensi del 1929, che considerava la religione cattolica, apostolica, romana come religione di Stato.

In concreto, l’effettivo superamento dell’impostazione del rapporto Stato-Chiesa cattolica si è avuto nel 1984, attraverso la stipulazione dell’Accordo di Villa Madama, con cui si è attuata una revisione del Concordato lateranense. Pertanto, fu introdotta la Legge n. 222 del 20 maggio 1985, atta ad incidere sul sistema di finanziamento alla Chiesa cattolica, con la finalità di rivedere, in modo radicale, gli impegni finanziari dello Stato nei confronti della Chiesa cattolica, dando vita ad un sistema che potesse essere esteso anche alle altre confessioni religiose munite di Intesa stipulata con lo Stato italiano.

Il sistema delineato dalla legge 20 marzo 1985, n. 222, costituisce il meccanismo di finanziamento indiretto per la Chiesa cattolica e per tutte le altre confessioni religiose dotate di intesa ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Nel dettaglio, gli articoli 47, 48 e 49 di suddetta Legge hanno ad oggetto la ripartizione della quota dell’otto per mille dell’IRPEF, secondo cui “una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono decise sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse”.

Attualmente partecipano alla ripartizione della quota dell’otto per mille del gettito Irpef anche le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese, l’Unione italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno, le Assemblee di Dio in Italia, l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. L’intero ammontare da ripartire tra le diverse confessioni religiose e lo Stato, è sempre proporzionale (otto per mille) all’importo che lo Stato incassa a titolo di Irpef. Infatti, la ripartizione è collegata alla volontà dei contribuenti che, senza obbligo alcuno, esprimono la propria preferenza durante dichiarazione annuale dei redditi.

È opportuno rammentare che il dichiarante, attraverso la sua firma su di un apposito modulo da consegnare separatamente alla eventuale dichiarazione dei redditi, non destina l’otto per mille dell’importo da lui pagato a titolo di Irpef (come per l’istituto del cinque per mille, istituito con la finanziaria del 2006), ma esprime esclusivamente la preferenza di destinazione. Il totale dell’ammontare assegnato a ciascuna confessione religiosa o allo Stato è proporzionale al numero delle scelte espresse da ciascun dichiarante, infatti è la percentuale di preferenza sulle scelte espresse che determina l’assegnazione dei fondi derivanti dalle scelte non espresse.

Inoltre, è bene sottolineare e spiegare la situazione che vede coinvolti i contribuenti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione. Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione, può in ogni caso effettuare ugualmente la scelta della destinazione dell’8 per mille, consegnando la Certificazione Unica (ex CUD) in una busta chiusa a un ufficio postale. Infatti, essi hanno facoltà di destinare l’8, il 5 e il 2 per mille dell’Irpef, presentando la scheda, in busta chiusa, entro il 31 ottobre scorso presso lo sportello di un ufficio postale, che ha il compito di trasmettere la scelta all’Amministrazione finanziaria. Inoltre, il servizio di ricezione della scheda, da parte degli uffici postali, è gratuito. L’ufficio postale rilascia un’apposita ricevuta ad un intermediario che si occupa della trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.).

Questi deve rilasciare, seppur non richiesta, una ricevuta atta a certificare l’impegno a trasmettere la scelta. Gli intermediari possono accettare la scheda e chiedere un corrispettivo per la realizzazione del servizio prestato direttamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia. Ad ogni modo, malgrado queste premesse, è bene porre l’accento sulla recente relazione elaborata

 

Ripartizione del gettito derivante dall’otto per mille dell’IRPEF

 

Ripartizione 2018 (redditi 2014 dichiarati nel 2015) Totale da ripartire: 1.230.348.167 euro.

Contribuenti: 40.716.548, di cui hanno espresso una scelta valida: 43,66% .

 

dalla Corte dei Conti sul tema: “La scelta dell’8 per mille dell’Irpef da parte dei contribuenti e l’Audit dell’Agenzia delle entrate sui comportamenti degli intermediari”.

La normativa relativa all’8 per mille presenta alcuni elementi di debolezza che attengono alla gestione dell’istituto ed in particolare si segnalano talune criticità più rilevanti: la problematica delle scelte non espresse, la insufficiente pubblicizzazione del meccanismo di attribuzione delle quote, l’entità dei fondi a disposizione delle confessioni religiose, la scarsa pubblicità delle risorse erogate dalle stesse, il poco controllo sui fondi di competenza statale, l’ingente decurtazione della quota statale, la poca coerenza nella destinazione delle risorse derivanti dall’opzione a favore dello Stato ed anche la lentezza nella loro assegnazione.

In passato, non sempre vi sono stati controlli adeguati sulla correttezza delle attribuzioni degli optanti ed è mancato un controllo serrato sull’agire degli intermediari cui è rimesso il compito della trasmissione delle volontà all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia ha fatto presente che le scelte attuate nel modello 730 sono modificabili dall’intermediario nella fase di trasmissione e non necessariamente potrebbero coincidere con quelle trasmesse, in via successiva, all’Agenzia.

Pertanto, è necessario garantire massima indipendenza agli optanti durante il processo decisionale ed in tal senso i Caf a svolgono un lavoro essenziale, dovendo garantire trasparenza e correttezza e non ingerenza nella gestione delle scelte. Infatti, da sempre, i Caf sono espressione di una grande equità e giustizia fiscale e sociale, mediante un’efficace cooperazione fra la popolazione e le istituzioni. In quest’ottica, i CAF sono stati progettati per dare sostegno ai cittadini e sono stati utilizzati efficientemente in qualsiasi settore della pubblica amministrazione, a tutti i livelli: nazionale, regionale e locale. Non a caso, essi possono essere adottati sia come parte di un programma sistematico di riforme, che come base per indirizzare le azioni di miglioramento in singole organizzazioni pubbliche.

Sulla base di ciò, è necessario valorizzare maggiormente il prezioso lavoro svolto da questi enti, dando loro grande rilievo. Peraltro, un’iniziativa concreta intrapresa al fine di garantire massima trasparenza correttezza, è la possibilità che ha ciascun contribuente di visualizzare nel proprio cassetto fiscale le proprie scelte “a garanzia che le preferenze manifestate siano correttamente trasmesse all’Agenzia delle entrate. In particolare, i contribuenti persone fisiche possono controllare la correttezza delle scelte trasmesse al Fisco dai Caf e dagli altri intermediari a partire dal 2015, un’evoluzione all’insegna della maggior completezza e trasparenza dei dati a disposizione del cittadino”.

Fatte queste premesse, tornando all’argomento principe della nostra analisi, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, a diretta gestione statale. L’ultima ripartizione delle scelte di competenza dello Stato è andata soprattutto a beneficio del risanamento del bilancio pubblico e alle calamità naturali. Ad esempio, la legge 222/1985 stabilisce che i fondi siano destinati a «interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, conservazione di beni culturali». Con la legge 147/2013 è stata aggiunta la seguente destinazione: «ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica». In base alla legge 7 aprile 2017, n.45, la quota parte dell’Otto per mille statale riservata ai beni culturali sarà destinata per dieci anni, dal 2016 a 2025, alla ricostruzione e al restauro di beni culturali danneggiati o distrutti dagli eventi sismici che hanno colpito il centro Italia dall’agosto 2016.

Tuttavia, in violazione dei principi di buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione, lo Stato manifesta una certa noncuranza rispetto alla quota di propria competenza, tradendo la fiducia e le aspettative di quei cittadini che hanno scelto di destinare una parte della loro Irpef (l’otto per mille, appunto) a iniziative di utilità sociale.

Tutto questo ha causato una radicale riduzione dei contribuenti a suo favore, dando un’impressione erronea, per la quale l’istituto non sembra perseguire lo scopo dichiarato, quanto piuttosto bilanciare il sistema di finanziamento delle confessioni religiose. Sulla base di ciò, la Corte dei Conti ha stigmatizzato questo comportamento, sollecitando più volte lo Stato rispetto alla possibilità di attuare iniziative propagandistiche sul tema. Tuttavia, malgrado ciò, la Presidenza del Consiglio non ha ritenuto opportuno realizzare una campagna pubblicitaria ad hoc, diffusa anche sui media, volta ad informare la scelta del contribuente a favore dello Stato, per non deludere le aspettative degli utenti, poiché le risposte dell’organismo statale potrebbero non essere sempre esaustive.

Inoltre, è evidente che l’Italia stia vivendo un periodo buio, un momento complesso sul piano sociale ed economico, a causa della profonda recessione dalla quale ancora non ci siamo completamente ripresi. Infatti, nel nostro Paese sono quasi 10 milioni i cittadini indigenti, assistiamo costantemente all’ampliamento del divario fra ricchi e poveri, pertanto, considerando tutto ciò, per la UIL, è doveroso che lo Stato utilizzi, in via prevalente, le risorse dell’8 per mille per scopi umanitari, sociali, al fine di tutelare supportare i più deboli, coloro che si trovano a vivere una situazione economico-sociale di grande difficoltà, in conformità con quanto stabilito dalla Legge 222 del 1985.

Un’ulteriore criticità legata all’istituto dell’8 per mille è che non esistono delle verifiche di carattere amministrativo sull’utilizzo dei fondi erogati alle confessioni. Le esigenze di culto sono molteplici, ma, in ogni caso, le risorse provenienti dall’8 per mille non possono tradursi in un impegno dello Stato a provvedere alle necessità della Chiesa cattolica, poiché le finalità cui destinare tale quota restano specifiche e limitate ai sensi della L. 222 del 1985.

Sulla base di ciò, la Cei, (la Conferenza Episcopale Italiana) nella utilizzazione delle somme per finalità differenti da quella del sostentamento del clero, deve prevedere da un lato un maggiore equilibrio tra le diverse voci e dall’altro garantire le specifiche destinazioni nel rispetto dello spirito della disciplina prevista dalla Legge 222 del 1985. Inoltre, secondo il Ministero dell’Interno, il controllo sui rendiconti non è contabile ma esclusivamente finalizzato a verificare che l’utilizzazione di tali fondi sia in linea con le finalità, determinate in ciascuna legge di intesa, alle quali le somme devono essere destinate. Per quanto concerne la Chiesa cattolica, i modi di utilizzazione dei fondi stessi vanno ricondotti a tre ambiti di intervento: il sostentamento del clero, le esigenze di culto della popolazione, interventi caritativi in Italia e nei Paesi del Terzo Mondo. Pertanto, l’unico strumento a disposizione in ordine alla corrispondenza tra le finalità previste dalla Legge e l’effettivo utilizzo dei fondi percepiti dalle confessioni religiose a titolo di 8 per mille sono i rendiconti prodotti dalla CEI da un lato e dalle altre confessioni dall’altro.

Ad ogni modo, attraverso i ripetuti interventi della Corte dei Conti sono stati ravvisati miglioramenti nella trasparenza e nella correttezza della diffusione dei dati, infatti, a partire dal 24 aprile 2015, il Ministero dell’economia ha provveduto a riorganizzare i dati relativi alle scelte ed alla ripartizione del gettito che deriva dall’8per mille dell’Irpef, al fine di superare parte delle criticità esposte.

 

 

1 MEF: analisi statistiche - Otto per mille - Serie storiche

2 MEF: analisi statistiche - Otto per mille - Serie storiche

 

 

 

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