Visite fiscali nel pubblico impiego
FEBBRAIO 2018
Attualità
Visite fiscali nel pubblico impiego
di   Sara Tucci

 

 

Il 13 gennaio 2018 è entrato in vigore il regolamento, contenuto nel decreto legislativo n. 206/2017 e attuativo della Riforma Madia, sulle visite fiscali di controllo dei dipendenti pubblici assenti per malattia. È con la legge n. 124/2015 nell’ottica di una riforma di ampio respiro della pubblica amministrazione, che all’art. 17, comma 1, lett. l, il Governo ha ricevuto, tra le altre, la delega dal Parlamento per la: “Riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l’effettività del controllo, con attribuzione all’Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l’effettuazione degli accertamenti…”.
 
A tal fine, in attuazione della delega suddetta è intervenuto l’art. 18 del decreto legislativo n. 75/2017 modificando la normativa sui controlli delle assenze per malattia dei dipendenti pubblici contenuta nell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001. La novella legislativa ha introdotto il “Polo unico delle visite fiscali” attribuendo all’Inps, con decorrenza dal 1 settembre 2017, la competenza esclusiva delle visite mediche di controllo (VMC) dei dipendenti pubblici, oltre che dei dipendenti privati di cui era già titolare. L’art. 55 septies così come modificato, inoltre, ha previsto che un successivo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione dovesse contenere l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, stabilendo le fasce orarie di reperibilità entro le quali effettuare le visite di controllo e le modalità di svolgimento delle stesse. L’Inps nel messaggio n. 3265 ha reso alcuni chiarimenti operativi individuando le categorie di amministrazioni e di dipendenti pubblici rientranti nell’ambito di applicazione della normativa sul Polo unico includendovi: tutte le categorie elencate nell’art. 1 del decreto legislativo 165/2001; i dipendenti pubblici non soggetti al regime del Testo Unico; gli addetti delle Autorità indipendenti quali Consob, Banca D’Italia ed escludendo dall’ambito di applicazione della normativa invece le Forze armate, Corpi di polizia ad ordinamento militare, Corpi di polizia ad ordinamento civile, il Corpo nazionale dei vigile del fuoco, gli enti pubblici economici, gli enti morali e le aziende speciali.
 
Altra specifica operativa l’Inps l’ha resa al punto 7 del messaggio, chiarendo che l’Istituto, per i casi di infortunio sul lavoro e malattia professionale, ritiene di non poter procedere ad effettuare accertamenti domiciliari medico legali richiesti dai datori di lavoro non potendo interferire con il procedimento di valutazione medico-giuridica di competenza esclusiva dell’Inail e che, quindi, per eventuali VCM richieste dai datori di lavoro, non sarebbero state disposte visite mediche, salvo diversa interpretazione da parte dei Ministeri competenti. L’Inps inoltre specifica quanto previsto nel decreto legislativo 75/2017 ovvero che il dipendente pubblico è tenuto, qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad es. per visita specialistica), ad avvisare unicamente la propria amministrazione e sarà quest’ultima poi che dovrà darne notizia all’Inps.
 
Ai sensi dell’articolo 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001, è stato pertanto emanato il decreto n. 206/2017 contenente il nuovo regolamento per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Nel decreto entrato in vigore il 13 gennaio nulla cambia riguardo le fasce di reperibilità, infatti, nonostante si auspicasse l’uniformazione delle fasce di reperibilità dei pubblici dipendenti con quelle dei dipendenti privati, queste restano invariate nel nuovo regolamento e quindi differenti per le due tipologie di lavoratori. Ai dipendenti pubblici restano sette ore di reperibilità (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) a fronte delle quattro ore dei privati (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19), inoltre queste potranno essere effettuate anche “con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale”. All’articolo 4 vengono elencate le circostanze per le quali non sussiste per i dipendenti l’obbligo di reperibilità: a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita; b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto; c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione d’invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%. È stato quindi cassato il caso di malattie riconducibili a infortuni sul lavoro che rientrano nella competenza dell’INAIL.
 
Il controllo da parte dell’Inps potrà essere effettuato, sia su richiesta del datore di lavoro pubblico che d’ufficio da parte dell’Ente stesso, fin dal primo giorno di assenza del dipendente coerentemente all’obiettivo disposto dal comma 5 dell’art. 55 septies del T.U. per cui “Le pubbliche amministrazioni dispongono per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all’effettuazione della visita, tenendo conto dell’esigenza di contrastare e prevenire l’assenteismo. Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative”. Viene astrattamente in tal modo consentita anche una doppia visita nello stesso giorno, i controlli ripetuti nell’arco di un’assenza per malattia di conseguenza, non necessariamente saranno effettuati in giornate diverse, ma potrebbero essere eseguiti anche dopo poche ore dalla prima visita fiscale.
 
La finalità è quella di disincentivazione delle assenze a ridosso dei ponti, dei fine settimana e delle giornate non lavorative in genere. All’art. 7 del decreto legislativo n. 206/2017 viene poi disciplinato il caso di mancata effettuazione della visita fiscale per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato. In questo caso ne è data immediata comunicazione motivata al datore di lavoro che l’ha richiesta. Inoltre, il medico fiscale è tenuto a rilasciare apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Ai fini del rientro al lavoro per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi iniziale indicato nel certificato di malattia, l’art. 9 ha stabilito che il lavoratore è tenuto a richiedere un nuovo certificato, sostitutivo del precedente che dovrà essere rilasciato dal medico che ha redatto il certificato originario.
 
Solo in caso di assenza o impedimento assoluto del primo sarà possibile rivolgersi ad altro medico. Infine, a seguito dell’uscita del decreto, l’Inail ha reso alcuni chiarimenti riguardanti i casi di infortunio sul lavoro, precisando che il medico che presti la prima assistenza a un lavoratore infortunato sul lavoro è obbligato a rilasciare il certificato medico nel quale sono indicati la diagnosi e il numero dei giorni di inabilità temporanea assoluta al lavoro e a trasmetterlo esclusivamente per via telematica all’Istituto Inail. Inoltre che la visita fiscale, non è richiesta dal medico legale Inail, in quanto è deputato ad eseguire solo l’accertamento riferito alla inabilità lavorativa e all’autorizzazione delle dovute prestazioni e per questo non bisogna confondere il verbale di visita fiscale dal verbale di invalidità.
 
 
 
Potrebbe anche interessarti: