Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

Gli obblighi dei lavoratori

 

L’art. 5. Del D.Lgs. n. 626/1994, oggi l’art. 20 del D.Lgs. n. 81/2008 indica le responsabilità connesse (attenzione all’importanza della conoscenza anche delle leggi previgenti, in quanto un eventuale giudicato deve prendere a riferimento la struttura normativa vigente al momento della violazione e quindi potrebbero essere presi a riferimento provvedimenti normativi già sostituiti) a carico dei lavoratori.

Con esclusione del comma 1 e la sola lettera a) del comma 2, tutte le violazioni a questo articolo sono punite con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro in capo al lavoratore. Ciò naturalmente fa presupporre che difficilmente il datore di lavoro comminerà sanzioni se i lavoratori, per esempio, non “segnalano” in base alla lettera e) del comma 2.

La presenza della sanzione, invece, va vista dal lato positivo perché il lavoratore, attraverso il RLS, deve provvedere a tali segnalazioni, quindi non le può evitare (come invece spesso è imposto in modo diretto ed indiretto dal datore di lavoro) e lo dovrà fare per iscritto, se non direttamente tramite lo stesso RLS (che potrà anche eventualmente garantire l’anonimato del segnalatore) essendo elemento destinatario di segnalazione già previsto nello stesso comma, in quanto la comunicazione scritta potrà essere impugnata in sede giudiziale per scagionare il lavoratore (che ha adempiuto ad un obbligo) e non lasciare spazio alla difesa del datore di lavoro che potrà cercare una depenalizzazione giustificando di non conoscere il problema perché mai a lui indicato dal lavoratore o dal preposto.

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c-d) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i dispositivi di sicurezza nonché i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Leggendo attentamente quest’articolo salta all’occhio immediatamente che:

  •  il termine “deve” del comma 1, ha il valore d’obbligo e vieta a chiunque di assumere atteggiamenti volontari che possano incidere negativamente anche sulla propria salute e sicurezza, il legislatore così ricorda che la salute è considerata un bene primario sociale e non individuale.
  •  Le responsabilità derivanti dagli obblighi a carico dei lavoratori hanno valenza solamente dopo un adeguato percorso formativo e informativo (“adeguatezza” non solo sui contenuti ma anche nelle disponibilità di tempo e nell’aver attuato tutte le misure di riscontro ritenute opportune per verificarne, oggettivamente e soggettivamente, il recepimento), riguardano gli atteggiamenti adottati nei confronti delle negatività che si manifestano improvvisamente durante il lavoro e non quelle preesistenti, le quali dovrebbero essere già a conoscenza del datore di lavoro che a sua volta dovrebbe avere già inserito nel previsto Documento di Valutazione dei Rischi. Sono comunque perseguibili gli atteggiamenti negativi volontari, gli ordini o indirizzi dati ad altri lavoratori in base alle lettere b, c, d, f e g (difatti, la violazione per ciò che è indicato da queste lettere, aggancia la prevista sanzione del comma 2 anche al comma 1 nell’obbligo individuale a non compromettere la salute propria ed altrui).
  •  Oltre il Datore di Lavoro, tutte le altre figure aziendali sono riconosciute “lavoratori” e perciò soggette, oltre che alle sanzioni proprie dei dirigenti e preposti, alle prescrizioni dell’articolo in esame, pertanto, tutti sono considerati responsabili, per esempio, delle mancate “segnalazioni...”; tutti, dopo l’individuazione o la venuta a conoscenza di una potenzialità di rischio, sono tenuti ad attivare (inviando opportuna segnalazione a chi di dovere, RLS compreso) il processo di gestione che porterà a fare quanto possibile per eliminare o ridurre la causa del rischio stesso. Le segnalazioni, possibilmente in forma scritta, demandando così la responsabilità al datore di lavoro o a chi ne ha delega esplicita, mentre rimane a carico del “segnalatore” l’adozione provvisoria di un comportamento coerente che tenga conto degli aspetti di sicurezza riferiti alla nuova situazione (“adoperandosi direttamente ... nell’ambito delle loro competenze e possibilità”). Non va dimenticato che, proprio perché il comma 2 è sanzionato, anche piuttosto pesantemente, a carico del lavoratore con arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro, la cosa deve essere vista dal lato positivo in quanto, la presenza stessa della sanzione obbliga il lavoratore ad effettuare la segnalazione, anche se i referenti gerarchici indicati dimostrano di “non gradirla” (cosa che succede spesso); pertanto la segnalazione effettuata per iscritto, anche per interposizione del RLS che potrà garantire l’anonimato e quindi l’esclusione di eventuali ritorsioni verso il lavoratore, potrà sempre essere giustificata come operazione obbligatoria non eludibile, la cui attestazione scritta esclude l’applicabilità delle previste sanzioni e ne trasmette la responsabilità al ricevente.
  •  Le lettere b, c, d, f, g sono un chiaro invito a rispettare quanto già conosciuto (sia a livello tecnico, sia operativo) sulla propria attività lavorativa, spingono anche a considerare e correggere i comportamenti sbagliati propri ed altrui.
  • Arrivando alla lettera a per “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro” compete sicuramente un notevole sforzo mentale, anche questa volta a carico di tutti, in modo da riuscire ad instaurare un serio e continuo rapporto/confronto tra tutte le figure gerarchiche, per mettere in campo le diverse e complementari competenze e conoscenze aziendali interne, nonché individuare un percorso che vada verso il continuo miglioramento delle condizioni di salute lavorative ed anche dell’attività produttiva stessa dell’Azienda (anche le tecniche di Qualità Totale si basano su questi concetti).

 

Tutto quanto sopra descritto avviene unicamente dopo aver consentito ai lavoratori di acquisire capacità (e responsabilità) specifiche d’analisi d’attività, di consultazione, di gestione, di collaborazione, di preventiva individuazione, di conoscenza specifica, insomma prerogative nate dalla preventiva “sensibilizzazione” e questo si può realizzare solamente dopo aver programmato, e mantenuto, un adeguato percorso formativo e informativo.