PREVIDENZA  - Santo BIONDO
Biondo: “Flessibilità pensionistica deve essere diritto esercitabile”
Studio Uil evidenzia effettivi economici negativi sistema contributivo
Pensioni_AdobeStock_534514439.jpg
03/11/2026  Sindacato.  

Nel dibattito pubblico sulla Legge di bilancio, il servizio Politiche previdenziali della Uil ha verificato gli effetti economici negativi di un’eventuale misura di flessibilità pensionistica che consentirebbe l’uscita dal lavoro a partire dai 64 anni di età, subordinandola al ricalcolo dell’intero trattamento pensionistico con il sistema contributivo. Nello specifico si è verificato quanto un dipendente può perdere accettando di anticipare l’uscita dal lavoro rispetto alla possibilità di proseguire l’attività fino al raggiungimento dell’età prevista per il pensionamento ordinario di vecchiaia. Sulla base delle simulazioni effettuate, il trattamento pensionistico interamente contributivo a 64 anni risulterebbe pari a 25.477 euro lordi annui, mentre la pensione calcolata con il sistema misto a 67 anni e 6 mesi raggiungerebbe 30.466 euro lordi annui. La differenza tra i due trattamenti pensionistici risulta quindi pari a 4.989 euro lordi annui, corrispondenti a circa 384 euro lordi mensili, considerando le 13 mensilità. In termini percentuali, la lavoratrice che decidesse di anticipare il pensionamento a 64 anni percepirebbe un assegno inferiore del 16,38% rispetto a quello che otterrebbe proseguendo l’attività lavorativa per ulteriori tre anni e sei mesi, fino al raggiungimento dei 67 anni e 6 mesi di età.

Il caso esaminato evidenzia come la scelta di anticipare il pensionamento di tre anni e sei mesi rispetto all’uscita ordinaria comporterebbe un trattamento pensionistico inferiore di circa 5.000 euro lordi annui. Una differenza economica significativa - ha commentato il segretario confederale della Uil, Santo Biondo - destinata a permanere nel tempo e che rischierebbe di incidere concretamente sulla qualità della vita e sulla capacità di far fronte alle esigenze economiche nell’età anziana. Una flessibilità subordinata al ricalcolo interamente contributivo rischia quindi di essere concretamente accessibile soprattutto a chi può permettersi di percepire un assegno inferiore rispetto a quello che maturerebbe proseguendo l’attività lavorativa. Chi ha percepito retribuzioni basse, ha avuto una carriera discontinua o presenta maggiori carichi familiari - ha rimarcato Biondo - potrebbe invece essere costretto a continuare a lavorare, anche quando avrebbe la necessità di lasciare il lavoro. La nostra valutazione deve quindi riguardare non soltanto la libertà formale di anticipare il pensionamento, ma anche le condizioni economiche che rendono effettivamente esercitabile questa possibilità. Per queste ragioni, riteniamo necessario aprire un confronto con il Governo su una flessibilità pensionistica strutturale, che riconosca il valore delle carriere contributive, salvaguardi l’adeguatezza degli assegni e tenga conto delle differenti condizioni lavorative. Occorrono tutele specifiche per le attività gravose e usuranti, un maggiore riconoscimento del lavoro di cura e soluzioni concrete per chi ha avuto carriere discontinue. La flessibilità pensionistica non può essere soltanto una possibilità prevista dalla legge - ha concluso Biondo - ma deve rappresentare un diritto concretamente esercitabile, indipendentemente dalle condizioni economiche del lavoratore“.

 

Roma, 3 novembre 2026