Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

Le Leggi ed il Contratto

 

Durante i confronti con i RLS, emerge come gli stessi non si sentano in grado di intervenire soprattutto quando l’azienda dimostra di aver applicato, spesso solamente in modo formale, i dettami normativi in vigore. Ciò parte dalla considerazione che gli organi Ispettivi hanno, come primo riferimento, appunto questo tipo di verifica e quindi, in questo caso, viene erroneamente percepito di non avere più spazi operativi nel campo della sicurezza aziendale.

Se partiamo dalla considerazione che, generalmente, le normative (purché non “ambientali” perché per lo più basate sull’esatto contrario) indicano preferibilmente ciò che è vietato piuttosto che ciò che è consentito – questo perché viene giustamente lasciato più spazio interpretativo ed applicativo sulla condizione lecita, in modo da considerare le innumerevoli sfaccettature che essa assume nella sua applicazione – arriviamo ad esprimere il concetto attraverso un esempio grafico che vede:

una linea netta di demarcazione tra l’area del lecito e quella dell’illecito

un’area del lecito, che a sua volta è regolamentata su vari aspetti (conrtratti, regolamenti, norme di buone pratiche e buone tecniche, procedure, indirizzi, ecc.)

 

disegno e1

 

Fatto salvo che nell’area dell’illecito non ci si deve mai posizionare, se si è intenzionati a presentare una situazione quantomeno difficilmente impugnabile in occasione della verifica da parte degli Organi competenti, la rappresentazione grafica fa immediatamente intuire come il livello economico investito dall’azienda sarà tanto inferiore quanto esso si avvicinerà alla linea di demarcazione lecito/illecito, mentre sarà tanto più “importante” quanto più ci si allontana, a questo punto possiamo indicativamente prospettare tre casi:

l’azienda si colloca appena sopra il limite del lecito, ovvero siamo nel caso in cui il datore di lavoro ha investito tempo e risorse per arrivare a dimostrare il solo adempimento formale delle previsioni normative; l’azienda vede la “questione sicurezza” solamente dal punto di vista economico e vuole una certa tranquillità giuridica;

l’azienda si colloca oltre il limite del lecito, ovvero siamo in una situazione dove il datore di lavoro dimostra di voler adempiere in modo più preciso ai dettami normativi; l’azienda ha capito che è necessario ed economicamente produttivo investire sulla sicurezza ma non ha ancora trovato (o ricercato) i metodi migliori per applicarla;

l’azienda si colloca all’estremo superiore del grafico, ovvero siamo in una situazione dove l’azienda manifesta corrette relazioni sindacali, investe in modo positivo e con attenzione allo sviluppo prodotti e tecniche organizzative; in questo caso l’azienda si dimostra attenta e partecipe al sistema sicurezza.

In definitiva, se il RLS intende far posizionare l’azienda in cui opera in posizioni intermedie o di vertice (i casi 2 e 3 indicati in precedenza), è necessario che esso vada alla ricerca delle migliori metodologie applicative, soprattutto con l’appoggio della componente sindacale a tutti i livelli - interna (RSU) o territoriale (CSP) o nazionale nonché gli Organi competenti di riferimento (ASL, INAIL, DPL, Enti normatori, ecc.) - per arrivare a far applicare tutto ciò che “regolamenta” il lecito, non dimenticando che, per esempio, i contenuti del CCNL (spesso i capitoli dedicati al CCNL se conosciuti ed applicati riservano interessanti risultati) fanno parte di un accordo (un “patto tra gentiluomini” non obbligatorio nella sua applicazione dal punto di vista normativo, ma gestito nella sua applicazione anche dal Dipartimento per il Lavoro ex Ispettorato) che vede bilanciare gli interessi delle Parti, sulle quali i lavoratori sono stati interessati in prima persona.

La situazione odierna evidenzia invece una diffusissima disattesa applicativa contrattuale da parte delle aziende e, per contro, anche una diffusa non perfetta conoscenza da parte dei delegati ed RLS dei contenuti contrattuali applicabili, compresi i quelli relativi alla salute e sicurezza sul lavoro.

In quest’ottica, se l’azienda non intende investire economicamente per allontanarsi dal rispetto formale delle leggi ed il RLS vorrà ottenere risultati visibili, dovrà necessariamente essere messo in moto tutto un sistema di coinvolgimento (compreso l’acculturamento e formazione specifica) delle rappresentanze sindacali propedeutico ad una corretta e necessaria rivendicazione di natura sindacale e tecnica sulle questioni ambientali e di sicurezza.