Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

La formazione per il RLS

 

L’elemento strategico per l’attività di RLS.

 

Scondo il D.Lgs. n. 81/2008 articolo 37, comma 10, “Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi”.

Comma 6 “La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.

Comma 11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti minimi:

a) principi giuridici comunitari e nazionali;

b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;

c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

e) valutazione dei rischi;

f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

Comma 12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.

Il concetto di “adeguate competenze” prima espresso (articolo 37, comma 10), si deve evolvere in un programma di aggiornamento parallelo alle evoluzioni e sviluppi delle attività lavorative e delle norme di riferimento. La formazione per RLS, integrativa a quella generale, per essere efficace ed efficiente dovrà essere definita (almeno nei contenuti, disponibilità, sede, tempi e metodi applicativi) in apposita sessione contrattuale.

Al fine di evidenziare le situazioni di miglior applicazione si riporta come, secondo quanto previsto dall’accordo Federchimica/FULC del novembre 1995, ai RLS spettano 40 ore di formazione base (impegno temporale corrispondente a quello già destinato nel 1990 dal CCNL chimico ai componenti della Commissione Ambiente) gestite in modo congiunto tra sindacato e tecnici aziendali. La progettazione formativa per RLS era già pronta a partire dagli anni ‘93-’94, quindi già prima dell’emanazione del decreto 626 (istitutivo della figura), evidenziando così, in questo settore, come il comparto chimico e coloro che sono stati parte attiva nell’individuazione dei contenuti contrattuali, abbiano svolto un ruolo trainante ed anticipativo nei confronti delle norme emanate dallo Stato.

 

 

L’Accordo ENI/FULC

 

Un buon esempio per tutte le categorie del lavoro, viene dall’accordo di gruppo ENI/FULC, nel quale sono state raddoppiate le ore di formazione per RLS e dove le 40 ore aggiuntive sono destinate ad argomenti che riguardano il settore specifico: chimico, petrolchimico, ecc. È importante rilevare che ad oggi, in tutta Italia, si contano quasi 600 RLS con una formazione di 80 ore ciascuno.

 

Per contro, generalmente le aziende si sono attestate sulla formazione minima di 32 ore (quella minima prevista dal comma 11 del D.Lgs. 81/2008 di cui sopra, ma anche dal decreto 626 e da Confindustria nell’Accordo del giugno 1995) senza aver provveduto agli aggiornamenti annui obbligatori previsti dallo stesso comma 11 del D.Lgs. 81/2008 o dalla contrattazione collettiva.

Difatti, per la formazione specifica per il RLS è previsto un obbligo di aggiornamento periodico che non era contemplato nella precedente normativa, contemporaneamente la contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento e per questo si invitano i RLS a verificare quali sono le indicazioni in merito espresse sui relativi CCNL.

La formazione specifica deve consentire al RLS d’essere in grado di:

  • conoscere l’ambiente di lavoro in cui opera partendo dalla mappa produttiva e dei rischi (generali e specifici), nonché i metodi e criteri per la loro individuazione e bonifica.
  • conoscere l’organigramma aziendale, la distribuzione delle responsabilità ed i lavoratori, in modo da instaurare i necessari rapporti fondamentali per la propria attività e riuscire a collegare le diverse (e complementari) funzioni aziendali.
  • conoscere i propri diritti, agibilità, attività specifiche e relazionali, possibilità d’azione e d’intervento, le basi formative, e gli strumenti operativi, i metodi e le capacità che ne derivano, anche rivendicandone la corretta applicazione interessando RSU, OPP, Dipartimento di Prevenzione e Magistratura, quando necessario.
  • confrontarsi continuamente con altri RLS, tecnici, specialisti, consulenti, medici e ricercatori, per evolvere la propria attività.
  • avere capacità specifiche, in modo da creare banche dati per riuscire a strutturare e veicolare tutte le informazioni che saranno in suo possesso.

 

Deve, inoltre, rispecchiare almeno le basi d’efficienza e adeguatezza previste per la formazione destinata ai lavoratori.

Resta inteso che la formazione deve avvenire durante l’orario di lavoro, senza oneri economici a carico dei RLS quindi, essendo equiparato al tempo dedicato all’attività lavorativa, un’eventuale assenza non giustificata ad una o più lezioni di un corso di formazione può essere oggetto di contestazione disciplinare da parte dell’azienda ed essere sanzionata come una normale assenza dal lavoro e/o con l’applicazione dell’articolo 20, comma 2, lettera h) del D.Lgs. 81/2008, che recita: “i lavoratori devono in particolare: … h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro”. L’assenza ingiustificata può comportare anche, eventualmente, difficoltà nel rilascio del relativo attestato se non risultano svolte la maggioranza delle ore di formazione previste (normalmente il 70%). e può determinare l’impossibilità di certificare, da parte del singolo lavoratore, la formazione acquisita con la sua registrazione sul libretto formativo del cittadino, istituito con la legge Biagi, se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni. Al momento tale libretto formativo non risulta ancora operativo.

Il citato aggiornamento annuale normalmente verte sui nuovi aspetti normativi o di processo industriale o produttivo, generalmente impostato su percorsi formativi “verticali”, tenuti da un docente e rivolti ad una platea di discenti.

Però il RLS, al fine di perfezionare le sue conoscenze, ha la necessità di poter accedere ad un secondo percorso formativo, complementare al primo, basato sullo sviluppo della consapevolezza di elementi di specificità aziendali (per esempio produzioni e tecniche innovative) e di gestione dei rischi locali, il quale però abbisogna dell’intervento della componente sindacale per essere supportato e contrattato adeguatamente. Questo percorso formativo “orizzontale”, per essere messo in opera ha bisogno della ricerca di spazi temporali (permessi sindacali) e formativi (luoghi precisi per poter sviluppare gli incontri) e su questo è necessario che le RSU, dove esistenti, e le categorie si attivino per definire precisi accordi, anche armonizzati con gli altri RLS del territorio.