Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

La tutela di soggetti “terzi” e il DUVRI.

 

L’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la tutela della salute e della sicurezza anche per i lavoratori di ditte esterne, alle quali il Datore di lavoro (o chi per esso) abbia affidato lavori o servizi in appalto all’interno dell’azienda. Tali soggetti hanno diritto ad essere dettagliatamente informati dal committente e dai preposti sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate.

Difatti, se l’elemento centrale di un “sistema di gestione della salute e sicurezza” è la valutazione di tutti i rischi, in modo da poter poi attuare misure preventive e protettive finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, in quest’ottica, il D.Lgs. n. 81/2008, con gli articoli 17, 28 e 29, obbliga il Datore di lavoro ad effettuare una valutazione dei rischi a seguito della quale deve essere redatto un documento (DUVRI) specifico, posto in allegato al contratto tra le parti, spesso è supportato da un “permesso di lavoro” che ne contiene tutte le indicazioni, contemplando tutti i rischi interni all’organizzazione e le misure preventive in atto e programmate per eliminare o ridurre tali rischi.

La redazione del DUVRI

 

Dopo le previsioni dell’art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994, nello specifico il comma 3, così come modificato dall’art.3 comma 1 lettera a) della legge 123/2007, la G.U. n. 64 del 15 marzo 2008 pubblica la Determinazione n. 3/2008 sulla Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture, prevede la predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi e determinazione dei costi della sicurezza - emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Determinazione del 5 marzo 2008).

L’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 impone nel caso di lavori o servizi affidati in appalto a terzi la redazione, da parte del Committente, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi interferenziali (il cui acronimo è DUVRI). Tale adempimento, già introdotto dal precedente D.Lgs. n. 123/2007, è divenuto pienamente operativo dal 31/12/2008. A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.106/2009 l’obbligo gneralizzato di predisposizione del Duvri è stato limitato escludendo sec ondo le disposizioni del nuovo comma 3-bis: “Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI”. 

Pertanto, nell’ambito dell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture si prevede l’obbligo, per il datore di lavoro committente, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento con l’appaltatore attraverso la redazione del DUVRI, nel quale sono indicate le misure atte ad eliminare le “interferenze” dei rischi derivati dalla contemporanea presenza di più imprese (ospitanti ed ospitate), ognuna portatrice di una serie di rischi già valutati e “trattati” singolarmente ma che possono far emergere potenzialità di danno nel momento in cui sono affiancati ed abbinati ad altri. Per “interferenze” si intendono “le circostanze nelle quali si verifica un contatto rischioso tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”.

Il DUVRI, nell’ambito dei contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione, ad oggi è il documento nel quale sono individuati tutti i rischi interferenziali tra le diverse attività svolte in azienda nonché la definizione delle relative misure preventive o protettive adottate per eliminare o ridurre tali rischi; è redatto da un committente dei lavori, o dei servizi, al fine di individuare tutti i rischi determinati dalle possibili interferenze di attività tra l’organizzazione dello stesso committente e le ditte esterne (compresi i lavoratori autonomi).

Sono esclusi dalla predisposizione del DUVRI ed alla relativa stima dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso d’asta, oltre a quanto previsto dal comma 3 – bis sopra richiamato:

  • Le forniture senza posa in opera, installazione o montaggio, salvo i casi in cui siano necessari attività o procedure che vanno ad interferire con la fornitura stessa;
  • I servizi per i quali non è prevista l’esecuzione in luoghi nella giuridica disponibilità del Datore di Lavoro Committente;

 

Si è visto come nel caso in cui l’appaltante valuti l’esistenza di rischi interferenti, procede alla redazione del DUVRI; qualora invece valuti che non esistano tali interferenze, non procede alla redazione del documento, fornendone la motivazione negli atti a corredo dell’appalto.

Nella comunicazione dei rischi specifici connessi alla propria attività, l’impresa aggiudicataria, sulla base della propria esperienza e dove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, può presentare proposte di integrazione al DUVRI.

In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. I costi della sicurezza di cui all’art.86 c. 3bis del D.Lgs. n. 163/2006 si riferiscono ai costi relativi alle misure preventive e protettive necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi di interferenza. Tutto ciò in analogia a quanto previsto per gli appalti di lavori, dal DM 145/2000 “Capitolato generale d’appalto”, art.5 comma 1 lettera i) e dal DPR 222/2003 art. 7.

Nella compilazione del documento, il problema dell’identificazione, valutazione e prevenzione dei rischi da interferenza, va impostato soprattutto su alcuni aspetti basilari: a livello individuale, organizzativo e interorganizzativo.

Ovvero, se partiamo dal presupposto che l’esperienza dei lavoratori e coordinatori interessati, essendo loro di aziende diverse, è necessariamente diversa, va considerata la diversa percezione e attribuzione di significato che può incontrare il valutatore che prenda in considerazione i processi lavorativi in modo separato, per questo è necessario imparare (termine che implica l’adozione di sistemi di coinvolgimento ed addestramento idonei allo scopo) a trovare le interferenze, usando più categorie di analisi dei processi come, ad esempio:

  • le contiguità spaziali (operazioni in piani diversi, aree di rispetto operative),
  • le sequenze temporali,
  • le interdipendenze tecnologiche e organizzative (come il passaggio delle informazioni tra lavoratori) e da qui ricercare ed addestrare figure professionali “ad hoc”.

 

Occorre inoltre esaminare i processi di raccolta delle informazioni (ad esempio, sui mancati infortuni), di elaborazione (ad esempio il coordinamento tra i responsabili delle aree tecnica, acquisti e contratti) e di decisione (ad esempio, i permessi di lavoro).

Gli aspetti generali dell’appalto sono già considerati in molte grandi aziende, le quali da tempo schematizzano (anche graficamente stendendo un piano operativo su tabella oraria sviluppata sull’intero progetto) l’intervento delle varie imprese coinvolte. Anche queste aziende, però raramente si considera ciò che sta a “monte”: ovvero l’incentivazione di scambi di informazioni, per esempio su quelle che sono le aree infortunistiche di maggior rilievo relative all’impresa aggiudicataria (spesso indicatori di scarsa formazione individuale), tenendo conto nell’affidamento degli incarichi delle aree dove i lavoratori dimostrano quantomeno di saper operare in sicurezza.

Potrebbe essere utile ed indispensabile considerare, anche nel piano di sviluppo dell’intervento, una serie di riunioni, programmate anche quotidianamente, dove la presenza di tutti i responsabili (preposti) in campo permetta lo scambio, ed il continuo aggiornamento, di informazioni e l’evidenziazione di contiguità spaziali, le sequenze temporali, le interdipendenze tecnologiche e organizzative, e altro ancora.

Nel DUVRI, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall’attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi (ogni soggetto impresa componente l’appalto dovrebbe già avere redatto il proprio DVR), ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell’effettuazione della prestazione.

 

Un esempio pratico: se un’azienda appalta un lavoro di manutenzione dove, tra gli altri, è previsto il taglio di una tubazione, questo tipo di attività andrà affrontato su vari aspetti preventivi, tra loro “interferenti”

La ditta committente coinvolgerà i responsabili dei lavoratori in appalto per indicare quali sono le misure di emergenza adottate (antincendio, primo soccorso ed evacuazione), quali sono i sistemi di allertamento ed i referenti. Inoltre, provvederà alla bonifica del tubo in quota con l’utilizzo di personale esperto (conosce i rischi del prodotto contenuto, come trattarlo e bonificarlo) e consegnerà l’opera indicando che la tal sostanza (per esempio infiammabile) era presente e la bonifica è avvenuta con successo. A questo punto è possibile garantire l’assenza di infiammabili se la bonifica è stata effettuata con criterio e sono state adottate le verifiche necessarie (lavaggi, asciugature, verifiche analitiche o altro).

La ditta in appalto dovrà dichiarare che i lavoratori incaricati sono stati addestrati sull’emergenza del committente e sono a conoscenza di come attivare e partecipare all’emergenza. Inoltre comunicherà gli strumenti che intenderà utilizzare per procedere al taglio (cannello da taglio, smeriglio, sega a mano o altro) e da questo segnalare che, a causa delle scintille e/o scorie generate dall’operazione, per un certo raggio che corrisponde ad una precisa superficie a terra sarà necessario eliminare, o proteggere adeguatamente, tutto il materiale infiammabile o combustibile. La zona dovrà essere recintata e presidiata.

Il coordinatore dovrà far predisporre un’opera provvisionale (impalcatura, trabattello) per agevolare l’operatore addetto al taglio; dovrà incaricare del personale alla verifica e rimozione dei materiali potenzialmente infiammabili ed eventualmente proteggere anche i sistemi fognari se possono contenere oli o spanti anch’essi pericolosi per l’incendio; dovrà far transennare (con apposito nastro, cavalletti o barriere idonee) la zona e predisporre il presidio da parte di persona/e a terra, la quale dovrà ricevere precise istruzioni per tenere fuori dalla zona persone non addette ai lavori, macchine operatrici o altro. Inoltre, se si prevede che potrà essere presente altro personale di impresa ai piani inferiori (in zona interessata dalle scorie ardenti o scintille), queste operazioni dovranno essere sospese o dovranno essere adottate misure di protezione idonee (per esempio l’installazione di una tettoia in lamiera o altro). Se nella zona si prevede potrebbero essere presenti attività con l’utilizzo di sostanze infiammabili (per esempio solventi o idrocarburi), queste dovranno essere sospese sino al termine delle operazioni di taglio

 

Da notare che le indicazioni del percorso sopra citato possono essere indicate sia sul DUVRI, sia su di un eventuale permesso di lavoro. Il Permesso di lavoro (PL) è un modulo (tipo Check List) adottato in molte grandi aziende e spesso è in grado di fungere come analisi preventiva della situazione e fornire indicazioni per lo sviluppo del lavoro programmato: in questo caso il PL può essere allegato al DUVRI e divenirne parte integrante.

Solamente nel caso in cui si renda necessario apportare varianti al contratto d’appalto durante lo svolgimento del servizio o della fornitura, così come indicato nella circolare del ministero del lavoro n.24 del 14 novembre 2007, l’appaltante procede all’aggiornamento del DUVRI ed, eventualmente, dei relativi costi della sicurezza. ei contratti d’appalto misti, per i quali occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento - PSC -, l’analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel PSC stesso..

Anche per il Duvri la normativa indica esplicitamente la disponibilità da parte del RLS, pertanto il Rls potrà chiedere oltre al documento di:

  • collaborare nella stesura del DUVRI, almeno per quanto attiene l’elencazione delle condizioni di rischio da rendere note agli appalti.
  • la possibilità di raccordo con i RLS delle imprese interessate nell’appalto.
  • che i lavoratori delle imprese terze possano inserirsi nel sistema di segnalazione delle anomalie aziendali (segnalazione del rischio, infortunio mancato o altro) al fine di perfezionare la valutazione dei rischi preventiva anche in caso di appalto.
  • di conoscere le basi formative erogate ai lavoratori in appalto.