Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

La disciplina sanzionatoria per la sicurezza in azienda.

 

Le responsabilità collegate alla gerarchia, alla mansione ed ai soggetti

 

Le sanzioni connesse al mancato rispetto dell’obbligo di sicurezza discendono anche dalle violazioni del Codice Penale, in questo caso va operata una distinzione tra:

bullet comportamenti illeciti cui conseguano l’infortunio o la malattia professionale dove, a seconda che la conseguenza sia la morte o meno del lavoratore, si verifica o il delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesione personale (art. 590 c.p.);

bullet comportamenti illeciti consistenti nella mancata adozione delle cautele antinfortunistiche previste o prevedibili, dove si possa prefigurare, per esempio, una mancata collocazione d’impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri, infortuni o la loro rimozione o danneggiamento compresa l’ipoacusia da rumore (art. 437 c.p.), oppure una mancata collocazione o rimozione colposa, rendere inservibili apparecchi o altri mezzi destinati al salvataggio, pronto soccorso, antincendio e infortuni.

 

 

Le norme penali sono costituite da:

bullet Precetto. Comando che indica la condotta da tenere per non commettere determinate azioni/violazioni.

bullet Sanzione. È la conseguenza giuridica all’inosservanza del precetto con funzione di deterrente.

È reato quel comportamento che contrasta con i fini dello Stato ed esige, per la sua gravità, come sanzione una pena (soggetto attivo del reato è colui che lo commette).

I reati si distinguono in:

bullet Delitti. Reati per i quali sono comminate pene (art. 17-18 c.p.):

- detentive o restrittive della libertà - ergastolo (art. 22 c.p.) o reclusione (art. 23 c.p.);
- pecuniarie - multa (art. 24 c.p.).

bullet Contravvenzioni. Reati puniti con pene:

- detentive - arresto (art. 25 c.p.);
- pecuniarie - ammenda (art. 26 c.p.).

 

Quindi, per esempio, il D.Lgs. n. 81/2008 prevedendo una disciplina sanzionatoria anche orientata all’arresto o ammenda, definisce tipologie di reato penale punite con contravvenzioni (vedi Modalità sanzionatorie del D.Lgs. n. 758/1994, Capo II, articolo 19).

Alcuni dettami normativi, di tipo diverso dall’argomento in esame e contenuti anche nel D.Lgs. n. 81/2008, impongono un comportamento il cui mancato rispetto definisce violazioni connaturate in illeciti amministrativi, puniti con sanzione amministrativa spesso di natura pecuniaria. Questi sono, ad esempio il Codice della strada, i Regolamenti per la chiusura degli esercizi pubblici, Regolamenti condominiali, i casi previsti da specifiche leggi, definite di “depenalizzazione” in quanto modificano la natura delle pene perché non riferite a reato (quali quelli previsti dalla L. n° 706 del 24/12/1975 “Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l’ammenda” e L. n. 689 del 24/11/1981 “Modifiche al sistema penale”).

 

 

La giurisprudenza tende ad inquadrare la responsabilità connessa alle diverse figure gerarchiche, anche nel campo della prevenzione e protezione di Salute, Sicurezza, Ambiente e Igiene sul lavoro, in cinque criteri fondamentali:

1. Effettività -. La responsabilità deve essere effettiva, conosciuta e pertinente alla mansione o ruolo svolto, quindi il criterio di effettività è alla base della considerazione giuridica della responsabilità stessa.

2. Responsabilità – in materia di sicurezza sul lavoro il soggetto responsabile deve avere specifiche attribuzioni e competenze, in quanto deve avere specifici poteri. Un soggetto ha tanta responsabilità quanti sono i poteri effettivamente detenuti.

3. Possibilità di concorso delle responsabilità del Datore di lavoro, del Dirigente e del Preposto - le responsabilità dei vari soggetti “responsabili” non si escludono a vicenda, ma possono concorrere tra di loro.

4. Ruolo primario del Datore di lavoro - il datore di lavoro è individuato, dalla nostra giurisprudenza, come il primo e principale soggetto tenuto ad osservare gli obblighi in materia di sicurezza.

5. Derogabilità di alcuni obblighi in materia di sicurezza sul lavoro, da parte del Datore di lavoro ad altri soggetti (vedi D.Lgs. n. 81/2008, art. 16 “Delega di funzioni” e art. 17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”).