Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

Il RLS e la Valutazione dei Rischi

 

Una delle linee strategiche adottate dal legislatore per definire la riforma della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro, operata attraverso il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è il potenziamento del ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Per effetto di alcune importanti innovazioni (vedasi articolo 47), da un lato ne è stata riconfermata la funzione primaria che è quella di garantire ai lavoratori l’esercizio dei diritti di partecipazione e di controllo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, mentre dall’altro è stato introdotto il principio in base al quale il RLS deve essere presente in ogni unità produttiva.

Non ci potranno più essere aziende senza RLS (aziendale, territoriale o di sito o di comparto), “universalizzando” così il ruolo di rappresentanza del RLS per tutti i lavoratori, anche nelle aziende piccolissime e in settori come quello edile, o agricolo, o artigianale (spesso critici dal punto di vista della rappresentanza).

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge un ruolo, oramai speriamo da tutti riconosciuto, che si inscrive decisamente in un ambito cooperativo-partecipativo e per questo, tra le sue prerogative principali:

  • è consultato sulla valutazione dei rischi e sul piano delle misure attuative - se da parte dell’azienda il problema non viene affrontato, sarà il RLS a doverlo sollevare, impugnando l’articolo 50 comma 1 lettere b) c) d) ed accordi applicativi - mentre si dovranno trovare spazi per discutere le procedure di sicurezza (quindi, per via indiretta ma sostanziale, con il coinvolgimento anche dei lavoratori visti quali figure esperte del lavoro che eseguono quotidianamente tali procedure). Inoltre fa proposte e promuove l’elaborazione di misure di prevenzione, (articolo 50 comma 1 lettere h) i) m) n) ed accordi applicativi) e partecipa alle riunioni periodiche, (articolo 50 comma 1 lettera l, articolo 25);
  • riceve informazioni e documentazione e, nell’ambito delle informazioni che ha il diritto di accedere, ovviamente, anche all’informazione e documentazione sulle procedure di sicurezza esistenti, ovvero sull’eventuale loro mancanza (le procedure altro non sono che una parte delle misure preventive e protettive che l’azienda deve mettere in atto per controllare il rischio). Se non riceve dall’azienda alcuna informazione e documentazione nel merito, ha tutto il diritto di richiederla specificamente – arrivato a questo punto, il RLS o saprà ufficialmente e formalmente che le procedure non esistono (e ne richiederà la stesura), altrimenti saprà per quali fasi di lavoro sono state redatte e le avrà comunque a disposizione per esaminarle (articolo 50 comma 1 lett. e) f), comma 4 e 5 ed accordi applicativi) perché comunque rese disponibili ai lavoratori-;
  • può rivolgersi agli organismi paritetici, (articolo 51), può fare tuttavia ricorso alle autorità competenti, (articolo 50 comma 1 lettera o), qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impegnati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la saluta durante il lavoro.

Per quest’ultimo aspetto è necessario che il RLS presti particolare attenzione a quei casi dove, sussiste l’evidenza della situazione pericolosa e l’esplicita intenzione del datore di lavoro a non intervenire in merito, perché, a seguito di accadimento di infortunio grave e/o mortale, la situazione, sicuramente conosciuta a chi opera in azienda (compresi i lavoratori ed i propri rappresentanti), potrebbe portare il giudice ad inviare un avviso di garanzia anche al RLS in quanto persona informata e consapevole della possibilità di accadimento del fatto poi avvenuto, sul quale il soggetto poteva (e doveva) intervenire preventivamente, magari in estrema “ratio”, anche con la segnalazione all’Autorità, in difetto della quale lo stesso RLS potrebbe assumere parte della responsabilità collegata.

Ecco un aspetto per il quale tutti i RLS, in particolar modo coloro che operano in aziende ad alto rischio d’infortunio grave e/o mortale, devono cercare di produrre il più possibile documentazione cartacea, o rintracciabile, al fine di consentire la ricostruzione delle negligenze e delle responsabilità da collegare a precisi soggetti aziendali in caso di evento negativo.

Come garantire il coinvolgimento dei lavoratori.

Quando il datore di lavoro effettua una valutazione di rischio sul lavoro, il sistema più rapido e più sicuro per identificare i vari aspetti di ciò che avviene di fatto, è quello di rivolgersi tramite RLS, ai lavoratori interessati (caso che purtroppo raramente si verifica), perché vanno visti, quantomeno per professionalità acquisita ed esperienza quotidiana, come soggetti che, per esempio:

  • sono in grado di mettere in luce pratiche di lavoro non corrette o metodi inadeguati per realizzare un compito che comporta rischi;
  • possono chiarire quali precauzioni pongono in atto e sono in grado di richiamare l’attenzione su alcuni pericoli che, per la loro stessa natura, risultano di difficile identificazione;
  • conoscono quale metodo di lavoro applicano, possono porre in rilievo il fatto che il modo in cui si presenta il lavoro comporta varie difficoltà o perché è troppo rapido (tempi e metodi migliorabili) e quindi comporta stress, oppure perché il lavoratore deve adottare una posizione scomoda e innaturale che alla lunga gli causerà malattie o lesioni derivanti da sollecitazioni ripetute;
  • sono in grado di evidenziare situazioni che si prendono per scontate, pertanto lasciate inalterate nel tempo, o che determinano una riduzione anche tacitamente accettata delle condizioni normali di confort;
  • sono il soggetto che può perfezionare la segnalazione degli incidenti mancati, in quanto sono loro stessi che ne percepiscono il potenziale di danno;
  • possono perfezionare la discussione sull’utilizzo di modalità di lavoro non sicure, incluso il mancato o non corretto uso dei dispositivi di protezione e sicurezza collettivi ed individuali;
  • possono contribuire all’individuazione dei reali fabbisogni formativi e informativi;
  • sono in grado di porre problemi che possono derivare dall’organizzazione del lavoro (e il RLS, se è membro di RSU, può tentare di risolverli anche in quella sede), dal tipo di attività svolte o dalle caratteristiche del posto di lavoro.

I datori di lavoro dovrebbero assicurarsi che chiunque sia la persona che si occupa della definizione dei rischi, si tratti o meno di un dipendente o di un consulente esterno, attui un vero e proprio dialogo con i lavoratori e con i loro rappresentanti, sfruttando semplicemente la sua capacità di organizzare le informazioni che riceve. Questo perché, sempre che si voglia eseguire la valutazione a fondo ed in modo corretto, non bisogna sottovalutare che il RLS, in quanto elemento significativo del sistema di cooperazione aziendale, è il soggetto che può, meglio di chiunque altro, godere della fiducia dei lavoratori che lo hanno eletto e senza timore di essere individuato come una figura di controllo, nonché stimolare la loro partecipazione attiva.

Per garantire il coinvolgimento reale dei lavoratori è necessario, tuttavia, che oltre all’applicazione delle misure previste dalla legge siano individuate e applicate specifiche procedure, linee guida, in grado di favorire la cooperazione di tutti i soggetti senza la cui definizione la partecipazione dei RLS e dei lavoratori, in particolare, risulta inevitabilmente formale.

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(*) Questi i contenuti degli Orientamenti per la valutazione dei rischi della Commissione della Unione europea, Lussemburgo, 1996