Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

La valutazione dei rischi

 

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

 

La legge di Riforma del sistema sanitario forniva già importanti indicazioni in merito alla valutazione dei rischi anche se per tale processo non veniva ancora utilizzata la terminoliga introdotta a seguito del recepimento delle direttive comunitarie.

Articolo 4. (Uniformità delle condizioni di salute sul territorio nazionale).

Con legge dello Stato sono dettate norme dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per tutto il territorio nazionale e stabilite le relative sanzioni penali, particolarmente in materia di:

1) inquinamento dell’atmosfera, delle acque e del suolo;

2) igiene e sicurezza in ambienti di vita e di lavoro;

3) omologazione, per fini prevenzionali, di macchine, di impianti, di attrezzature e di mezzi personali di protezione;

4) tutela igienica degli alimenti e delle bevande;

5) ricerca e sperimentazione clinica e sperimentazione sugli animali;

6) raccolta, frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati e periodicamente sottoposti a revisione i limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e i limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore negli ambienti di lavoro, abitativi e nell’ambiente esterno.

Articolo 20 (Attività di prevenzione). - Le attività di prevenzione comprendono:

a) la individuazione, l’accertamento ed il controllo dei fattori di nocività, di pericolosità e di deterioramento negli ambienti di lavoro, in applicazione delle norme di legge vigenti in materia e al fine di garantire il rispetto dei limiti massimi inderogabili di cui all’ultimo comma dell’articolo 4, nonché al fine della tenuta dei registri di cui al penultimo comma dell’articolo 27 …

b) la comunicazione dei dati accertati e la diffusione della loro conoscenza, anche a livello di luogo di lavoro …

c) l’indicazione delle misure idonee all’eliminazione dei fattori di rischio ed al risanamento di ambienti di lavoro

d) la formulazione di mappe di rischio con l’obbligo per le aziende di comunicare le sostanze presenti nel ciclo produttivo e le loro caratteristiche tossicologiche ed i possibili effetti sull’uomo e sull’ambiente …

Gli interventi di prevenzione all’interno degli ambienti di lavoro, concernenti la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di misure necessarie ed idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori, connesse alla particolarità del lavoro e non previste da specifiche norme di legge, sono effettuati sulla base di esigenze verificate congiuntamente con le rappresentanze sindacali ed il datore di lavoro, secondo le modalità previste dai contratti o accordi collettivi applicati nell’unità produttiva.

Articolo 27. (Strumenti informativi).

… Con decreto del Ministro della sanità, sentiti il Consiglio sanitario nazionale, le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti ed autonomi maggiormente rappresentative e le associazioni dei datori di lavoro, vengono stabiliti i criteri in base ai quali, con le modalità di adozione e di gestione previste dalla contrattazione collettiva, saranno costituiti i registri dei dati ambientali e biostatistici, allo scopo di pervenire ai modelli uniformi per tutto il territorio nazionale.

I dati complessivi derivanti dai suindicati strumenti informativi, facendo comunque salvo il segreto professionale, vengono utilizzati a scopo epidemiologico dall’Istituto superiore di sanità oltre che per l’aggiornamento ed il miglioramento dell’attività sanitaria da parte delle unità sanitarie locali, delle regioni e del Ministero della sanità.

Successivamente si sono delineati alcuni importanti aspetti della sicurezza preventiva sul lavoro, prevalentemente indicati dal D.Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 (vedasi capitolo dedicato) riassumibili in:

  • Determinazione delle fasce di rischio.
  • Valutazione del rischio in termini d’esposizione personale, dell’agente nocivo presente nell’ambiente di lavoro.
  • Consultazione, formazione ed informazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti.

Il D.Lgs. 626/1994 aveva modificato sostanzialmente il quadro delle delle previgenti disposizioni spostando il concetto di base da prescrittivo a preventivo.

In pratica, è richiesta l’attuazione di un sistema di gestione della prevenzione e protezione interno all’azienda dove le misure individuate:

bullet Saranno riportate nell’apposito Documento di Valutazione dei Rischi (in seguito indicato DVR);

bullet Saranno le più adatte alle necessità produttive ed allo sviluppo delle attività;

bullet Seguiranno tempi di realizzo tarati sulle effettive necessità di tutela lavorativa e disponibilità tecniche aziendali;

bullet Deriveranno dal coinvolgimento e collaborazione di tutti i soggetti aziendali, compresi i lavoratori, nonché da un colloquio tra funzioni diverse;

bullet Saranno considerate nella scala prioritaria della gestione generale dell’azienda.

Il titolo stesso del Decreto 626 declama: “…miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e la lettera c, comma 2 dell’art. 4, parla della necessità di “... garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza”.

La logica insegna che per migliorare qualcosa è indispensabile individuarne il punto “zero”, la situazione iniziale, arrivare ad aver ben chiara la base su cui poi va strutturato tutto il sistema, quindi il DVR deve continuamente diventare “il punto da cui partire”, una condizione minima di riferimento in un preciso momento temporale.

Per questo, per l’adozione di un processo autoalimentante, stabile e durevole nel tempo, la prima considerazione va all’assoluta necessità della piena condivisione e del completo coinvolgimento della direzione aziendale nell’organizzazione e gestione dell’attività valutativa e d’intervento, in quanto essa dispone di tutte le risorse e del potere decisionale necessari ad alimentare il sistema (definizione di priorità, supporti economici, diffusione a tutta la linea gerarchica dell’importanza dei processi d’adeguamento e condivisione generale dei benefici derivanti dall’attività preventiva e protettiva).

Queste erano le previsioni per gli adempimenti obbligatori previsti già dopo l’emenazione del D.Lgs. 626/1994. Quindi se le aziende già da allora si sono dotate dell’indispensabile strumento su cui si basa tutta la gestione dei rischi, ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per la salute e sicurezza sul lavoro, lo stesso sarà stato nel tempo modificato ed adattato alle nuove esigenze aziendali.

Oggi in merito alla valutazione dei rischi il D.Lgs. 81/2008 stabilisce:

bullet Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Comma 1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;

bullet Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

Comma 1. La valutazione … anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato … e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza … nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Comma 2. Il documento … redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto … su supporto informatico e, deve essere munito … di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato e contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa …

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati …;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri …

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Comma 3. Il contenuto del documento … deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto …

bullet Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

Comma 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento … in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41.

Comma 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Comma 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata … in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato … nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali;

Comma 4. Il documento … e quello di cui all’articolo 26, comma 3 (nota: DUVRI), devono essere custoditi presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

Comma 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate ...

Comma 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate …

Definizioni utili per la comprensione del processo di valutazione dei rischi

  • Pericolo – Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità, avente la potenzialità di causare danni. Per esempio si immagini la classica situazione di montagna dove la strada è indicata dal cartello “Pericolo caduta massi”, ebbene il pericolo che i massi possano cadere rimane comunque, ma se la strada è resa non accessibile, questi non faranno mai danno alle persone.
  • Rischio – Probabilità che la condizione di pericolo evolva a raggiungere il livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego. Ovvero, se continuiamo con l’esempio precedente, questa volta la strada ha libero accesso alle persone, pertanto il pericolo di caduta dei massi ha la probabilità di coinvolgere persone e mezzi, dipendentemente dalla frequenza di transito delle persone stesse.
  • Stima del rischio – È la combinazione tra la probabilità (o frequenza) e la gravità (o magnitudo) dell’evento dannoso. Per esempio abbiamo una macchina estremamente rumorosa in ambiente chiuso (situazione di pericolo), se in quest’ambiente non è prevista l’entrata o la permanenza di persone non esiste la situazione a rischio, e pertanto non sarà valutata. Diversamente se le persone dovranno entrare nell’ambiente andranno adottate le misure ritenute più idonee: partendo dagli interventi alla fonte (riduzione rumore sulla macchina), isolamento della stessa (installazione di cabina silente) e, in caso di rischio residuo, dotare il lavoratore di adeguati otoprottettori.
  • Valutazione dei Rischi – Procedimento continuo di valutazione dell’entità del rischio di natura strutturale, ambientale, organizzativa, gestionale, comportamentale e motivazionale per la salute e la sicurezza dei lavoratori, derivante dall’ipotizzarsi o verificarsi di un rischio e/o pericolo di natura generale o specifica, sul luogo di lavoro. È un processo (inteso come “funzionamento dinamico di un sistema finalizzato all’ottenimento di un determinato obiettivo”, quindi non un programma fine a se stesso, necessariamente limitato nel tempo, o un semplice adempimento formale) in cui sono mobilitate l’intera struttura organizzativa, le responsabilità, le procedure e le risorse necessarie per raggiungere obiettivi di individuazione e valutazione dei pericoli connessi all’attività, eliminazione o riduzione dei rischi alla fonte e l’adozione di adeguate politiche di protezione e prevenzione SSA.

 

Scopo della valutazione è stimare la possibile entità del danno, l’assenza o la presenza del rischio d’esposizione ma anche l’esistenza di un’esposizione controllata, entro limiti considerati accettabili, dopo aver adottato i possibili sistemi protettivi in riferimento alla migliore conoscenza umana.

La valutazione dei rischi, più che essere essa stessa una misura di tutela, rappresenta il punto centrale dell’attività preventiva richiesta dalle norme, ovvero costituisce il presupposto dell’intero sistema di prevenzione perché si tratta di un’azione preventiva e ricorrente, che deve:

  • attivare tutte le competenze interne, ed eventualmente esterne, per giungere ad una conoscenza completa ed approfondita dei rischi presenti nell’attività aziendale;
  • anche se inserita tra le misure generali di tutela, va vista come strumento di lavoro utilizzato da soggetti con competenza adeguata;
  • tenere conto di tutti i rischi senza tralasciarne alcuno; ognuno di questi deve essere valutato secondo i principi generali e specifici, dimensionato secondo gravità, “organizzato” e collegato ad una persona individuata (o gruppo di lavoratori);
  • avvenire per ogni attività lavorativa dell’azienda ed ogni qualvolta si operi una nuova scelta di natura organizzativa e/o produttiva;
  • non essere basata su percorsi predefiniti (quali check list standard che possono solo rappresentare un punto di partenza ) ma strutturata sul posto di lavoro di riferimento, sulla sua organizzazione e gestione;
  • assumere il carattere di principio della programmazione, prevenzione e continua valutazione dei rischi.

Il rischio in funzione dell’età anagrafica.

L’articolo28, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, con l’indicazione: “… nonché quelli connessi … all’età …”, introduce questo elemento quale fattore di attenzione nel valutare i rischi; in questo modo, a differenza delle normative precedenti, si delinea il principio per il quale l’età anagrafica deve costituire una variabile ed un elemento di attenzione nell’atto della valutazione dei rischi sul lavoro.

Le statistiche indicano, oramai in modo ripetitivo e non più occasionale, come la maggior parte degli infortuni avvenga all’inizio ed alla fine del percorso lavorativo, difatti, secondo una recente classificazione europea, tra i lavoratori “a maggior rischio” si troverebbero i giovani lavoratori, in particolare nella fascia d’età tra i 18 e i 24 anni. Per contro, il prolungamento dell’età lavorativa, fenomeno in grande crescita in questi ultimi anni, sta facendo emergere problemi, vecchi e nuovi, relativi alla sicurezza alla salute. Non esiste un chiaro riferimento ad un preciso livello d’età avanzata al quale si possa correlare in modo altrettanto preciso un aumento significativo di rischio lavorativo, però si può già indicare la soglia degli “over 50” come particolarmente a rischio, in considerazione dei cambiamenti psico-fisici che a questa età generalmente si associano ai lavoratori, mentre nei confronti delle lavoratrici (per esempio collegandola alla “menopausa”) la soglia di rischio può essere generalmente anticipata e collocata intorno ai 45 anni.

Non essendo possibile definire un criterio di rischio basato esclusivamente sull’età del lavoratore o della lavoratrice (la diversità fra individui fa si che, per esempio, le stesse condizioni di attenzione alla sicurezza possano essere richieste per soggetti “spalmati” su di un ventaglio piuttosto ampio di età e sesso), giustamente il decreto indica il riferimento dell’età nell’ambito esclusivo dei criteri di analisi dei fattori di rischio, e non nell’ambito degli interventi di sorveglianza sanitaria, come ad una prima frettolosa analisi sembrerebbe più logico fare, proprio per orientare interventi di riorganizzazione del lavoro, o anche solo della mansione (per esempio rivedendone tempi, metodi, turn over o altro), basati sulla valutazione dell’organizzazione del lavoro nella sua variabile evolutiva collegata all’età dei soggetti prestatori d’opera (a supporto vedasi grafico evolutivo al punto 1 del capitolo dedicato alla “psicologia della sicurezza”).

Si è visto come un giovane assunto sia più soggetto agli infortuni in egual misura di un lavoratore prossimo alla naturale conclusione del percorso lavorativo, però un’analisi del rischio precisa si deve necessariamente basare su aspetti complementari:

bullet il giovane lavoratore ha tra i punti di forza la capacità e prestanza fisica, la capacità di apporto di nuove idee, la voglia di fare e di mettersi continuamente in discussione; i punti di debolezza possono essere generalmente inquadrati nella poca esperienza, la scarsa conoscenza del lavoro e dei suoi aspetti “pericolosi” (e altro);

bullet il lavoratore anziano ha tra i punti di forza l’esperienza, la conoscenza del lavoro soprattutto nei suoi aspetti legati al rischio; mentre nei punti di debolezza si possono inquadrare la minor forza e prestanza fisica, la standardizzazione dell’operato, la mancanza di voglia per mettersi in discussione (e altro).

Queste variazioni devono anch’esse essere considerate per l’adattamento “ergonomico” (termine per la prima volta utilizzato dal D.Lgs. n. 626/1994) dell’ambiente di lavoro al fine di adattare l’organizzazione e l’ambiente di lavoro alle risorse presenti in riferimento alla loro mutevolezza evolutiva e mettono in evidenza come le due figure siano, in pratica, speculari e complementari, elementi rappresentativi di un percorso (lavorativo) che porta a delle variazioni nel tempo conosciute e quantificabili.

La valutazione dei rischi deve essere vista come processo dinamico di analisi globale per la salute e sicurezza sul lavoro, cui devono partecipare tutti gli attori della prevenzione aziendale (articolo 29, commi 1 e 2 e articolo 25, comma 1, lett. a), tra cui il medico competente, il quale possiede un mandato non finalizzato esclusivamente verso l’attività di sorveglianza sanitaria, ma anche “alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori...” quindi, supportando l’obbligo previsto a carico del datore di lavoro, partecipa all’individuazione di misure specifiche per lavoratori e lavoratrici, divenuti non più idonei allo svolgimento della mansione lavorativa alla quale erano adibiti, suggerendo attività adeguate alle condizioni di salute e psicofisiche dei lavoratori stessi (articolo 42, comma 1).

Non sempre le aziende adottano questo punto di vista mentre spesso sono tentate di risolvere queste situazioni in modo sbrigativo, adottando interventi radicali di esclusione dal mondo del lavoro di persone che, invece, sono fonte di esperienza e capacità di grande rilievo, se solo li si mettesse in condizioni di poter proseguire il proprio lavoro intervenendo con modifiche adeguate alle esigenze determinate dalle conseguenze dell’avanzamento d’età.

Per quanto attiene all’estensione della frase del comma 1 dell’articolo 28: “… nonché quelli connessi alle differenze di genere … alla provenienza da altri Paesi …” è chiaro come il legislatore chieda lo specifico impegno di valutare le variabili di rischio collegate a tutte le differenze antropologiche che possono entrare in un ambiente di lavoro anche multietnico. Pertanto, le differenze di (elenco sicuramente non esaustivo):

  • sesso (differenza fisica, mentale, culturale, capacità riproduttiva e altro);
  • fisico-corporali (statura, peso, forza fisica, predisposizione a particolari malattie e altro);
  • lingua (comunicazione, addestramento, informazione, formazione, sistemi di allertamento e altro);
  • cultura (capacità di riconoscere il rischio, abitudini, metodi operativi e altro);
  • abitudini di vita e di lavoro (tempi e metodi operativi, attese della qualità di vita, relazioni con la famiglia e la società, abitudini alimentari e altro);
  • religione (vincoli religiosi, momenti di particolare digiuno o impegno di preghiera);

vanno viste nella loro complessità, integrazione e corretta gestione.

La Data certa

In base all’art. 28, comma 2 il D.Lgs 81/2008 indica come il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà avere data certa “… o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente ove nominato …”.

Per quanto attiene l’apposizione della Data certa sul DVR, il Garante per la Protezione dei Dati Personali (Provvedimento del 5 dicembre 2000 – Misure minime di sicurezza – Chiarimenti sulla Data certa dell’atto previsto dall’art. 1 della Legge 325/2000) osserva come il requisito della Data certa si collega con la comune disciplina civilistica in materia di prove documentali e, in particolare, con quanto previsto dagli artt. 2702 – 2704 del Codice Civile, i quali recano un’elencazione non esaustiva degli strumenti per attribuire data certa ai documenti, consentendo di provare tale data anche in riferimento a ogni “fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento” (art. 2704, terzo comma, c.c.).

La Legge 325/2000 presuppone quindi che il DVR sia collegabile ad un fatto oggettivo attribuibile al soggetto che lo richiede, pertanto il Garante richiama l’attenzione sulle seguenti possibilità utilmente utilizzabili:

- ricorso alla c.d. “autoprestazione” presso gli uffici postali, prevista dall’art. 8 del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, con apposizione del timbro direttamente sul documento avente corpo unico, anziché sull’involucro che lo contiene;

- apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici (art. 15, comma 2, Legge 15 marzo 1997, n. 59; D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513; artt. 52 ss. D.P.C.M. 8 febbraio 1999);

- apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile, formazione di un atto pubblico (ex art. 2703, c.c.);

- registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico;

- per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell’atto.

La data certa può anche essere indicata attraverso la Posta elettronica certificata (PEC – trasmissione telematica di comunicazioni con ricevuta di invio e di consegna che avviene ai sensi del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68), servizio che fornisce al mittente la prova legale dell’invio e della consegna dei documenti informatici ed equivale, nei casi consentiti dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta ed ha valore legale.

Estratto dal Codice Civile.

Art. 2702 Efficacia della scrittura privata

La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso (Cod. Proc. Civ. 221 e seguenti), della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e legalmente considerata come riconosciuta (Cod. Proc. Civ. 214, 215; Cod. Nav. 178, 775).

Art. 2703 Sottoscrizione autenticata

Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L’autenticazione consiste nell’attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l’identità della persona che sottoscrive.

Art. 2704 Data della scrittura privata nei confronti dei terzi

La data della scrittura privata della quale non è autenticata la sottoscrizione non e certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l’hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici (2699) o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l’anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l’accertamento della data nelle quietanze (1195, 1199) il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova (2787).

In base ad indicazioni non formalizzate fornite dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a Confindustria, data certa o attestata deve essere intesa come data in occasione della quale il documento è formalmente sottoscritto dal Datore del Lavoro.

Tale sottoscrizione potrebbe, per esempio, avvenire in occasione della riunione periodica prevista dall’articolo 35 del D.Lgs. n. 81/2008, che prevede di sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi all’esame del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), al Medico Competente (MC) e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLSSA, in base al CCNL del Settore Chimico).

Ciò significa che se il datore di lavoro sceglie di compilare e mantenere il documento in forma elettronica, dovrà consegnare e consentire l’accesso al documento da parte del RLS in qualsiasi momento, e quindi dotarlo di attrezzatura idonea (computer) per poterlo visionare. L’autenticazione firmata potrà avvenire esclusivamente su documento cartaceo riportante gli estremi del DVR stesso e i riferimenti della c.d. marca temporale “apposta” sui documenti informatici attestante la non variabilità del contenuto. Nel caso, invece, che il datore di lavoro decida di stilarlo in forma cartacea, come indicato dal comma 2 sopra riportato il documento dovrà riportare la firma del datore di lavoro, del RSPP, del RLS e Medico competente (se presente), in assenza di solamente una di queste firme il documento non potrà essere certificato come previsto dal Provvedimento del 5 dicembre 2000 del Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Detto questo e rimandando a ciò che è riportato al capitolo dedicato ai RLS per quanto attiene alle prerogative concesse loro dalla legge (consultazione, partecipazione e condivisione, almeno in occasione della riunione periodica prevista dall’art. 35), si capisce immediatamente come la sottoscrizione del DVR da parte del RLS assuma notevole importanza: difatti se il RLS non è, per esempio, coinvolto (caso piuttosto diffuso) nella stesura del DVR, questi si deve rifiutare di sottoscriverlo o, in alternativa, firmarlo apponendo la postilla accanto alla firma “per presa visione” o meglio, “per condivisione della sola data documento” evidenziando anche, possibilmente sempre per iscritto, che si riserverà di comunicare eventuali variazioni e/o integrazioni al momento in cui avrà avuto modo di approfondirne il contenuto.