Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

La gerarchia delle fonti

 

Per una corretta applicazione delle disposizioni legislative, è importante conoscere la priorità data alle fonti del diritto (è nominato tale ogni atto che produce comportamenti obbligatori, comunque rivolto alla generalità delle persone obbligate a osservare i precetti indicati, pertanto disposti dalle norme) e, in caso di contrasto, saperne definire la prevalenza.

Le norme in posizione d’inferiorità non possono abrogare, né modificare, né essere in contrasto con quelle a livello superiore (ad esempio un Regolamento non può abrogare una Legge e se per caso dovesse esserne in contrasto, esso è inapplicabile).

L’ordine prioritario delle fonti di diritto generalmente è così sviluppato:

  1. Costituzione e leggi costituzionali; la Costituzione è la Carta su cui si fonda tutto l’ordinamento giuridico e contiene 157 disposizioni, è possibile innovare l’ordinamento costituzionale solamente attraverso una complessa procedura chiamata “aggravamento”.
  2. Leggi ordinarie dello Stato; sono presentate alle Camere o dal singolo parlamentare, o dal Governo, o a iniziativa popolare e subiscono l’iter parlamentare ordinario (presentazione, lavori in commissione, discussione in aula, approvazione delle due Camere, verifica del Presidente della Repubblica, pubblicazione in Gazzetta ufficiale e, dopo 15 giorni, entrata in vigore).
  3. Leggi regionali; per la materia loro delegata dallo Stato sono poste allo stesso livello delle leggi ordinarie; sono di competenza del Consiglio regionale ed hanno lo stesso iter procedimentale delle leggi ordinarie, la verifica è del Commissario di Governo (che ne controlla la legittimità, o l’eventuale eccesso di poteri in ambiti che la legge non concede, o l’eventuale contrasto con leggi statali).
  4. Decreti legislativi; sono emanati dal Governo su delega del Parlamento; la legge delega espressa dal Parlamento delimita poteri, confini, principi ispiratori e tempi d’emanazione, pertanto prima di entrare in vigore, il decreto subisce una verifica parlamentare, allo scopo di controllare che siano state rispettate le istruzioni date dalla delega.
  5. Decreti legge; sono emanati dal Governo per fronteggiare situazioni d’emergenza; con questo mezzo il legislatore si propone d’affrontare situazioni urgenti, che non permettono d’attendere il normale iter parlamentare, difatti sono emessi dal Governo ed entrano in vigore immediatamente, salvo diversa indicazione, al momento della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ma sono soggetti a decadenza (60 giorni) se non convertiti dal Parlamento; in caso di mancata conversione in legge ordinaria dello Stato, una legge successiva disciplinerà comunque le situazioni del periodo in cui il decreto era in vigore.
  6. Gli Atti amministrativi, i Regolamenti e le Ordinanze; per Atto amministrativo s’intende qualsiasi manifestazione di volontà dello Stato, o di altro Ente pubblico, avente rilevanza esterna e consistente nell’esplicazione di una potestà amministrativa, non rientrano tra questi tutti gli atti aventi forza di legge mentre è ancora oggetto di dibattito dottrinale se comprendono anche i Regolamenti (controversia sulla loro potestà legislativa o amministrativa), i quali si dividono in delegati (capaci di innovare l’ordinamento giuridico) e d’esecuzione (una precedente legge espressamente lo richiama, per esempio il Codice della Strada, e la regolamenta nei suoi aspetti tecnici e specifici); le Ordinanze sono atti amministrativi atipici “extra ordinem”, con le quali l’Autorità fronteggia situazioni d’irregolarità, ordinando ai soggetti cui sono rivolte d’attenersi a quanto indicato la cui pena è, generalmente, la denuncia per l’inottemperanza all’ordine imposto dall’Autorità Giudiziaria.
  7. Le Circolari; sono norme di comportamento, o interpretative di una norma, emesse da chi ha proposto la stessa norma e obbligano gli Organi amministrativi ad attenervisi.
  8. Gli Usi e la Consuetudine; cioè la verificata e costante ripetizione di un comportamento, naturalmente non illegale, da parte della generalità dei cittadini, associato alla convinzione delle obbligatorietà di doverlo osservare.

 

Per il RLS non va trascurato l’ultimo punto, poiché potrebbe essere utile rivalutare qualche uso o consuetudine, visto come comportamento lecito non normato ma entrato nella quotidianità. In questo caso, per avere supporto autorevole è necessario rivolgersi alla locale CCIAA (Camera di Commercio Industria e Artigianato) perché soggetto incaricato alla ricerca di una prima risoluzione delle dispute locali in merito, appunto, alla definizione e applicazione degli usi e consuetudini locali.