Salute e sicurezza  - Silvana ROSETO
PER NON NAVIGARE A VISTA
Manuale per Rls e Rlst
13/10/2012  | Salute.  

 

Percorso storico normativo

 

Il bagaglio legislativo fondamentale

 

Oramai è assodato come la tradizione, principalmente italiana, di legiferare in materia di salute e sicurezza sul lavoro parta da molto lontano; basti pensare che risale al 1898 la Legge n. 30, istitutiva dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (la quale in seguito si evolve nel decreto 30 giugno 1965 n. 1124, istitutivo dell’INAIL), mentre la magistratura fa ancora riferimento a Regi Decreti emanati ancor prima del 1927.

Considerato il vastissimo panorama legislativo in merito, le tappe fondamentali dell’indispensabile bagaglio culturale del RLS partono necessariamente dalla buona conoscenza dell’attuale quadro giuridico:

bullet Nel 1930, Codice Penale

Art. 437 identifica quali reati contro l’incolumità pubblica: l’omissione dolosa d’impianti, apparecchi e segnali destinati alla prevenzione di disastri o infortuni sul lavoro;

Art. 451 “Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro”.

Art. 582 e 583 “Lesione personale – Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente …”; “Circostanze aggravanti – 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa … 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo …”;

Art. 589 “Omicidio colposo – Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona … se i fatti … sono commessi con violazione delle norme … per la prevenzione degli infortuni sul lavoro …”;

Art. 590 “Lesioni personali colpose – Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale … se i fatti … sono commessi con violazione delle norme … per la prevenzione degli infortuni sul lavoro …”.

bullet Nel 1942, Codice Civile

Art. 2087 impone all’imprenditore di “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

L’art. 2087 c.c. avrebbe dovuto garantire un’efficace tutela prevenzionale purtroppo, da questo punto di vista, si è dimostrato alquanto inefficace perché, essendo una norma di contenuto generale, nella realtà dei fatti la maggioranza dei datori di lavoro, anche se particolarmente sensibili alla prevenzione e protezione della risorsa umana, culturalmente tende sempre ad anteporre la logica d’impresa e di profitto a qualsiasi aspetto diverso, quindi a limitarsi al semplice rispetto dei puri dettami della legge, spesso letti in forma restrittiva o applicati formalmente.

bullet Nel 1947, Costituzione della Repubblica Italiana.

Art. 32 “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”;

Art. 35 “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni ... e tutela il lavoro italiano all’estero”;

Art. 41 “L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata ai fini sociali”.

La stessa logica del profitto, prima espressa per l’art. 2087 c.c., ha orientato nel tempo la “diversa” (o volutamente parziale) lettura interpretativa dell’art. 41 della Costituzione, dove si indica che l’iniziativa economica, pur libera, non deve vedere il profitto giustificare azioni negative verso la collettività: in pratica monetizzando (violando quindi il diritto fondamentale alla salute indicato dall’art. 32) salute, sicurezza e dignità sociale a favore della sola ricchezza economica di alcuni, ottenuta a scapito di altri.

bullet Nel 1955, è emanato il DPR n. 547 del 27 aprile intitolato “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” (oggi integrato nel D.Lgs. 81/2008).

bullet Nel 1956, il DPR n. 303 del 19 marzo “Norme generali per l’igiene sul lavoro” (oggi integrato nel D.Lgs. 81/2008).

Ecc…