Violenza di genere  - Alessandra MENELAO
Contrasto alla violenza di genere
Nota scritta a cura della Responsabile del centro di ascolto nazionale
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01/09/2013  | Sindacato.  

 

In data 16 agosto 2013 è entrato in vigore il decreto legge “disposizioni urgenti in materia di sicurezza per il contrasto alla violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province”.


In tale decreto vengono mutate e inasprite le pene se:
- il reato di maltrattamenti in famiglia è perpetrati in presenza di minori di anni 18 ;
- il reato di violenza sessuale e consumato nei confronti delle donne in stato di gravidanza;
- il reato è messo in atto ai danni del coniuge divorziato o del partner.
Inoltre è modificato il reato degli atti persecutori in questo modo:
 

Art. 612 bis. Atti persecutori. Stalking.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterata, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.
 

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente anche separato o divorziato o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

 

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 della legge 5/2/1992 n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

 

Il delitto è punito a querela della persona offesa. La querela proposta e irrevocabile. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

 

Si procede tuttavia di ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’art. 3 legge 5/2/1992, n.104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio.


Sono previste inoltre una serie innovativa di norme che riguardano il reato dei maltrattamenti in famiglia... ....