Immigrazione  - Ivana VERONESE
Decreto Sicurezza, il Tar Basilicata accoglie i ricorsi di due migranti con protezione umanitaria
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13/03/2019  | Immigrazione.  

 

Asgi Basilicata e LasciateCIEntrare: “Ci auguriamo che questa corretta interpretazione possa essere applicata anche dalle altre Prefetture”

 

di Anna Martino, www.repubblica.it

 

Il Tar della Basilicata ha accolto i ricorsi proposti dall’Asgi (Associazione studi giuridici sulla immigrazione) Basilicata e dalla campagna LasciateCIEntrare contro i provvedimenti di cessazione delle misure di accoglienza emessi dalla Prefettura di Matera nel dicembre 2018 in favore di due titolari di protezione umanitaria, individuati fra i cosiddetti “vulnerabili”. Lo fanno sapere l’Asgi Basilicata e i portavoce dalla campagna LasciateCIEntrare. I due giovani, uno proveniente dal Burkina Faso e l’altro dalla Nigeria, sostenuti dall’avvocato Asgi Angela Maria Bitonti, del Foro di Matera, avevano ottenuto già da tempo la protezione umanitaria dalla Commissione territoriale per la protezione internazionale di Bari, in quanto ritenuti “soggetti vulnerabili e fragili”: il primo a causa del “suo traumatico vissuto e alla sua giovane età”, il secondo per “seri motivi di salute”. La Prefettura, di fatto, in applicazione delle disposizioni previste dal decreto sicurezza,  aveva ordinato “la revoca delle misure di accoglienza migranti vulnerabili titolari di permesso di soggiorno per motivi umanitari”.

 

“Tale revoca era stata comunicata soltanto verbalmente dal direttore del centro di accoglienza "Villa Signoriello" di Irsina, dove i due migranti sono ospitati, qualche giorno dopo la comunicazione della Prefettura – spiegano dall’Asgi e dalla campagna LasciateCIEntrare - Oltretutto in giornate criticissime dal punto di vista del meteo tra forti nevicate, trasporti bloccati e paesi isolati”. I due giovani hanno ritenuto i provvedimenti della Prefettura “discriminatori, illegittimi e infondati” e impugnandoli, ne hanno chiesto l’annullamento. Annullamento consentito dal Tar della Basilicata che, ritenendo fondati i ricorsi, con queste sentenze gemelle ha voluto ribadire fondamentalmente il principio di irretroattività del decreto sicurezza “entrato in vigore il 5 ottobre 2018 – scrive il Tar - e pertanto non può essere applicato nei confronti del ricorrente, perché ha ottenuto il riconoscimento del permesso di soggiorno di carattere umanitario con provvedimento della Commissione Territoriale di Bari del 5 marzo 2018”. Per le altre due motivazioni dedotte nel ricorso - ovvero “la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’assenza di alcuna urgenza qualificata, oltre all’eccesso di potere per difetto di motivazione, in quanto il provvedimento impugnato non esternava il percorso logico-giuridico seguito dall’amministrazione per giungere alla decisione adottata” - per il giudice amministrativo risultano assorbite nel primo motivo di impugnazione.

 

Quindi, “una ulteriore conferma nel merito, dopo la pronuncia della Corte di Cassazione che ha sciolto molti dubbi in tema di regime intertemporale della nuova disciplina sulla protezione umanitaria - affermano i referenti di Asgi Basilicata e della campagna LasciateCIEntrare - Ma il Tar è andato anche oltre, sancendo un principio più esteso, fra i primi in Italia. Ovvero che il principio di irretroattività vale anche in materia di accoglienza. Dunque, non solo i cosiddetti vulnerabili non devono vedersi revocate le misure di accoglienza, oltretutto senza alcuna fondata motivazione, ma tutti i detentori di un permesso per motivi umanitari ottenuto secondo la previgente normativa”.

 

Il Tar, accogliendo questi ricorsi, ne ha ordinato l’immediata esecutività dall'autorità amministrativa “e si auspica – continuano dall’Asgi e dalla campagna LasciateCIEntrare - che una siffatta corretta interpretazione possa essere applicata anche dalle altre Prefetture, soprattutto a seguito di provvedimenti simili emanati a Potenza”.