ACCORDO INTERCONFEDERALE  - ARTIGIANATO UIL
Stipulato un Accordo applicativo sulla detassazione del salario di produttività
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10/06/2014  | Sindacato.  

 

Anche quest’anno, ai sensi del DCPM 19/2/2014 di attuazione dell’art 1 comma 481 della legge 228/2012, in data 6 giugno u.s., con CGIL CISL e CNA CONFARTIGIANATO CASARTIGIANI CLAAI è stato stipulato un Accordo applicativo sulla detassazione del salario di produttività, per l’estensione del beneficio anche nelle imprese dove non è costituita la rappresentanza sindacale dei lavoratori, situazione massimamente diffusa nel comparto artigiano.

 

Ricordiamo che il Ministero del lavoro, con la circolare n.14 del 2014, ha confermato la validità applicativa degli accordi depositati nel 2013, richiedendo solamente un “accordo confermativo” dei contenuti e della continuità di applicazione degli elementi “quantitativi” richiesti per usufruire delle agevolazioni fiscali.

 

Inoltre ha precisato che, in presenza delle condizioni di continuità degli accordi, le misure agevolative si applicano anche “per le mensilità del corrente anno precedenti la sottoscrizione di un accordo territoriale per il 2014 confermativo del precedente”, quindi dal primo gennaio.

Infine, le aziende in regola con quanto previsto dal DPCM 22 gennaio 2013, che abbiano depositato nel 2013, oltre all’accordo stipulato, anche l’autocertificazione di conformità dei contenuti al DPCM stesso, non sono tenute ad ulteriori “formalità”, mentre per le aziende che stipulano accordi nel 2014, devono attenersi alle procedure stabilite nel DPCM 2013.

La prima parte dell’Accordo, sottoscritto con le Associazioni Artigiane, stabilisce quindi che in attuazione del DPCM del 19 febbraio 2014, per il conseguimento dei benefici fiscali per i lavoratori, derivanti da incrementi di produttività, sono confermati i contenuti dell’accordo quadro territoriale stipulato in base all’A. I. 13 maggio 2013.

 

Abbiamo anche in questo caso esplicitato la disposizione per cui le prestazioni che hanno già comportato l’applicazione dell’agevolazione per il 2013 possono fruire anche per il 2014 dell’agevolazione.

 

La seconda parte dell’Accordo consiste in due modelli dell’accordo quadro territoriale, che dovrà essere sottoscritto dalle Parti confederali a livello territoriale, il primo, PER LE REALTA’ TERRITIORIALI CHE HANNO FIRMATO L’INTESA LOCALE NEL 2013, per confermare le condizioni dell’accordo già stipulato nel 2013, il secondo, per le realtà che NON hanno provveduto nel 2013 a sottoscrivere l’Accordo.