Antonio FOCCILLO: comunicato Stampa del 15/10/2015
Disegni di legge nn. 550, 1286, 2006 Memoria Uil E Uil Trasporti
Disegni di legge nn. 550, 1286, 2006  Memoria Uil E Uil Trasporti
15/10/2015  | Sindacato.  

 

La forma maggiormente praticata di auto tutela sindacale è quella che viene esercitata con il diritto di sciopero. Il diritto di sciopero è stato previsto dalla Costituzione all’articolo 40 che rimanda al legislatore ordinario la regolamentazione della libertà di sciopero. In realtà, l’articolo 40 della Costituzione è stato considerato fin dalle sue origini una norma applicabile direttamente dal giudice. C’è voluto più di un cinquantennio per interpretare correttamente tre problemi sostanziali, cioè come si configura il diritto di sciopero, chi è titolare di tale diritto, in quali modi lo si esercita.

 

La musica cambiò decisamente con la promulgazione della Costituzione, che elevò lo sciopero a diritto costituzionale. Secondo l’opinione dei costituenti, il lavoratore durante lo sciopero sospende la sua obbligazione contrattuale non percependo ovviamente la retribuzione e il datore di lavoro non può nulla per impedire questo diritto. Da questa impostazione ne discendono delle conseguenze. La prima è che la titolarità del diritto di sciopero è individuale ma viene esercitata collettivamente; la seconda conseguenza è che sono scioperi legittimi soltanto quelli indirizzati contro il proprio datore di lavoro. Per ribaltare questa impostazione fu necessario qualificare lo sciopero come diritto assoluto della persona, per cui diveniva più ampio il numero dei soggetti contro i quali lo sciopero poteva essere fatto valere D’altronde, qualificare lo sciopero come diritto assoluto della persona consentiva la partecipazione di tutti i lavoratori al dibattito politico, economico e sociale, che certamente non poteva essere circoscritto alla dimensione aziendale. Pertanto, titolare del diritto di sciopero è del singolo lavoratore che potrà decidere se esercitarlo o meno collettivamente. Il riconoscimento del diritto di sciopero conferisce al principio di libertà di organizzazione espresso nell’art.39 cost. ed in particolare all’organizzazione sindacale, un forte strumento di effettività dando allo sciopero il ruolo di strumento giuridico atto a rimuovere la disuguaglianza sociale effettiva che caratterizza la posizione del prestatore nei rapporti con il datore di lavoro.