(da: www.integrazionemigranti.gov.it) - Il 1 giugno, i negoziatori del Parlamento europeo e del Consiglio hanno raggiunto un accordo provvisorio sulle modifiche alla politica dell’UE relativa al rimpatrio dei cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione che soggiornano illegalmente nel territorio europeo.
Le norme riviste, basate sulla proposta della Commissione presentata nel marzo 2025, mirano a semplificare e accelerare le procedure, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e del diritto internazionale, prevenendo al contempo abusi e movimenti non autorizzati all’interno dell’UE.
Secondo l’accordo, una decisione di rimpatrio emessa dalle autorità nazionali competenti nei confronti di un cittadino di un Paese terzo che soggiorna illegalmente in uno Stato membro comporterà l’obbligo di lasciare immediatamente il Paese interessato o entro un termine stabilito.
Obbligo di collaborazione e trattenimento - I cittadini di Paesi terzi soggetti a una decisione di rimpatrio saranno tenuti a collaborare con le autorità. Per preparare il loro rimpatrio, potranno essere trattenuti sulla base di una valutazione individuale, ad esempio se non collaborano, presentano un rischio di fuga o costituiscono una minaccia per la sicurezza. Il trattenimento dovrà essere disposto da un’autorità amministrativa o giudiziaria. La durata potrà arrivare fino a 24 mesi in uno Stato membro, con una possibile proroga di sei mesi qualora le circostanze cambino, emergano nuove informazioni o migliori la cooperazione con il Paese terzo interessato. Se un cittadino di un Paese terzo si sposta in un altro Stato membro e sussistono motivi per il suo trattenimento, potrà essere disposto un nuovo periodo di trattenimento. Gli Stati membri potranno inoltre imporre l’obbligo di presentarsi regolarmente alle autorità o di risiedere in un luogo designato. Potranno essere applicate anche misure alternative al trattenimento, come una garanzia finanziaria o il monitoraggio elettronico.
Il trattenimento di minori non accompagnati e di famiglie con figli sarà possibile solo come misura di ultima istanza e per il periodo più breve appropriato, tenendo conto dell’interesse superiore del minore.
Accordi con Paesi extra-UE per accogliere i rimpatriati - Le nuove norme consentiranno anche il trasferimento, ad eccezione dei minori non accompagnati, verso un Paese che accetti di accogliere la persona interessata sulla base di un accordo concluso da uno Stato membro dell’UE (i cosiddetti hub di rimpatrio). Tali accordi potranno essere stipulati esclusivamente con Paesi terzi che rispettino i diritti umani, il diritto internazionale e il principio di non-refoulement (divieto di respingimento verso luoghi in cui la persona rischi persecuzioni o gravi violazioni dei diritti umani). Gli Stati membri dovranno informare la Commissione europea e gli altri Stati membri prima che tali accordi entrino in vigore.
Esecuzione delle decisioni di rimpatrio emesse da un altro Stato membro - Le decisioni di rimpatrio saranno incluse in un “ordine europeo di rimpatrio” e rese disponibili in tutta l’area Schengen tramite il Sistema d’informazione Schengen (SIS). Uno Stato membro potrà riconoscere ed eseguire una decisione di rimpatrio emessa da un altro Stato membro sulla base dell’ordine europeo di rimpatrio oppure emettere una nuova decisione. Entro due anni, la Commissione valuterà l’efficacia del sistema e potrà proporre nuove norme, compreso l’eventuale riconoscimento obbligatorio delle decisioni di rimpatrio in tutta l’UE.
Entrata in vigore e applicazione - L’accordo dovrà essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima di poter entrare in vigore. Il regolamento entrerà in vigore dopo la sua pubblicazione. Alcune disposizioni, tra cui quelle relative agli hub di rimpatrio, alla determinazione dell’età dei minori e alla dimensione esterna dei rimpatri, si applicheranno immediatamente.
Le altre disposizioni che richiedono misure preparatorie entreranno in applicazione 12 mesi dopo l’entrata in vigore.


