Di dubbia compatibilità con principi della Corte europea sui diritti umani, l’abolizione del secondo grado di giudizio e la marginalizzazione della pubblicità dell'udienza.
(ANSA) - ROMA, febbraio 2017 – Un "fermo ed allarmato dissenso" è stato espresso dalla Giunta dell'Anm della Cassazione sul decreto che modifica le procedure per la richiesta di asilo, sopprimendo il giudizio di appello e marginalizzando la pubblicità dell'udienza. Per questo la Giunta sezionale dell'Associazione nazionale magistrati della Suprema Corte, con un comunicato - firmato dal presidente Antonello Cosentino e dal segretario Maria Giovanna Sambito - chiede al governo di correggere la riforma che rischia di non essere in linea con i rincipi della Corte europea dei diritti dell'uomo e di ingolfare ulteriormente la Cassazione.
"Non si vede quale razionalità vi sia nell'azione di un Governo che nel mese di agosto emana un decreto legge imposto dalla straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, e a febbraio emana un altro decreto legge con cui disinvoltamente si pongono le premesse per una inevitabile esplosione di quel contenzioso", rileva l'Anm del 'Palazzaccio'. In particolare, la Giunta dell'Anm della Cassazione esprime "fermo ed allarmato dissenso sulla scelta di modificare il procedimento relativo alle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle decisioni adottate dalle Commissioni territoriali in materia di riconoscimento della protezione internazionale, rendendo residuale la comparizione delle parti (tendenzialmente sostituita dall'acquisizione della videoregistrazione dell'audizione davanti alle Commissioni territoriali"), prevedendo la non reclamabilità alla Corte d'appello del decreto decisorio del Tribunale e, infine, fissando per la decisione del ricorso per Cassazione un termine di sei mesi" dal deposito. Si evidenzia che "il complesso degli interventi" produrrà "l'effetto di una tendenziale esclusione del contatto diretto" tra il richiedente asilo ed "il giudice". "Nel primo grado, infatti, la comparizione delle parti é solo eventuale, il secondo grado viene abolito ed il giudizio di legittimità è, di nuovo, tendenzialmente camerale.
Tale situazione - osserva l'Anm - non può che destare dubbi di legittimità in relazione al principio della pubblicità del giudizio fissato dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti umani". A riguardo, si sottolinea "come in una recente pronuncia della Corte di Cassazione si sia precisato che il principio di pubblicità dell'udienza è di rilevanza costituzionale (in quanto connaturato ad un ordinamento democratico e previsto, tra gli altri strumenti internazionali, appunto dall'art. 6 Cedu) e che tale principio può essere derogato nel giudizio di Cassazione, in ragione della conformazione complessiva del procedimento, a fronte della pubblicità del giudizio assicurata in prima o seconda istanza". "Proprio alla luce di tali principi, appare allora fortemente dubbia la compatibilità con l'articolo 6 Cedu di una disciplina che, contemporaneamente, escluda la pubblicità dell'udienza in primo grado ed abolisca il secondo grado".
Inoltre si segnala che "ancorché la previsione di un doppio grado di merito non sia costituzionalmente necessaria e, d'altra parte, sia innegabile la complessità dei problemi posti dalla gestione di imponenti flussi di richiedenti protezione internazionale, tuttavia la scelta di eliminare del tutto la garanzia dell'appello in materia di diritti fondamentali della persona, appare obbiettivamente disarmonica, ai limiti dell'irragionevolezza, nel quadro di un ordinamento processuale che prevede tale garanzia per la stragrande maggioranza delle controversie civili, anche di infimo valore, comprese le impugnazioni delle sanzioni per divieto di sosta". Infine, "l'abolizione del reclamo avverso i decreti decisori del Tribunale è destinata a spostare in Cassazione quel flusso di impugnazioni che attualmente è filtrato davanti alle Corti di appello; ciò inevitabilmente produrrà sulla Corte un impatto devastante, che, per il vincolo rappresentato dal previsto termine semestrale per la decisione dei ricorsi, non potrà che scardinare l'intera programmazione del lavoro della Suprema Corte". Per tutte queste ragioni, l'Anm del 'Palazzaccio' "chiede che il Legislatore tenga conto dei rilievi evidenziati, adottando i necessari correttivi al testo del decreto legge".