Guglielmo Loy: comunicato Stampa del 04/04/2016
Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione, pubblicata la legge
Giornata nazionale delle vittime dell’immigrazione, pubblicata la legge
04/04/2016  | Sindacato.  

 

stranieriinitalia

 

Ogni 3 ottobre cerimonie e iniziative per ricordare migranti e profughi morti nel tentativo di arrivare in Italia. Istituzionalizzato l’anniversario della strage di Lampedusa

 

(www.stranieriinitalia.it) Roma – 4 aprile 2016 -  D’ora in poi ogni 3 ottobre l’Italia ricorderà migranti e profughi morti mentre cercavano di raggiungerla, per fuggire alle guerre, alle  persecuzioni  e alla miseria. 

 

La legge che istituisce la Giornata nazionale in memoria  delle  vittime dell'immigrazione è stata pubblicata venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale. Istituzionalizza l’anniversario della strage di Lampedusa del 3 ottobre 2013, quando nell’affondamento di un barcone di fronte a meno di un miglio dalle coste dell’isola persero la vita almeno 366 tra uomini, donne e bambini. 

 

Sarà l’occasione per  organizzare eventi di sensibilizzazione “alla  solidarietà civile  nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza”. In particolare verranno coinvolti igiovani, con iniziative in tutte le scuole. 

 

Ecco il testo integrale della legge: 

 

LEGGE 21 marzo 2016, n. 45 Istituzione  della  Giornata  nazionale  in  memoria  delle   vittime dell'immigrazione. 

 

(GU n.76 del 1-4-2016)  Vigente al: 16-4-2016   

 

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

 

 Promulga  la seguente legge: 

 

1. La Repubblica riconosce  il  giorno  3  ottobre  quale  Giornata nazionale in memoria  delle  vittime dell'immigrazione,  di  seguito denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e di rinnovare la memoria di quanti hanno perso la vita nel  tentativo  di  emigrare verso il nostro Paese per sfuggire alle guerre, alle  persecuzioni  e alla miseria. 

 

2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 

 

Art. 2 

 

1. In occasione della Giornata nazionale sono organizzati in  tutto il territorio nazionale cerimonie, iniziative e incontri al  fine  di sensibilizzare  l'opinione  pubblica  alla  solidarietà civile  nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all'integrazione e all'accoglienza. 

 

2. In occasione  della  Giornata  nazionale  le  istituzioni  della Repubblica,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze, promuovono apposite iniziative, nelle scuole di ogni ordine e  grado,  anche  in coordinamento con le associazioni e con gli  organismi  operanti  nel settore, al fine di sensibilizzare e di formare i  giovani  sui  temi dell'immigrazione e dell'accoglienza. 

 

Art. 3 

 

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sarà inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. 

 

Data a Roma, addi' 21 marzo 2016 

 

MATTARELLA 

 

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri 

 

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