La legge di Stabilità 2016 ha rivisto la cosiddetta “locazione finanziaria” (con i commi 76 e a seguire).
Il Leasing immobiliare (o locazione finanziaria immobiliare) è quel contratto con il quale una società di leasing o un istituto bancario iscritti in appositi elenchi della Banca d’Italia, si obbligano nei confronti del loro cliente ad acquistare una abitazione, (solo nel caso di abitazione principale) concedendone l’utilizzo dell’immobile a fronte del pagamento di un canone di locazione periodico. Scaduto il contratto di leasing, l’utilizzatore potrà decidere di riscattare tale bene divenendone proprietario; rinnovare il contratto di leasing; abbandonare l’immobile alla società di leasing o alla banca.
Il contratto dovrà essere redatto come atto pubblico o scrittura privata autenticata, pena la nullità dell’atto stesso.
L’utilizzatore avrà la possibilità di detrarre dall’Irpef il 19% per i canoni pagati, fino ad un massimo di otto mila euro annui per i canoni periodici mensili e 20 mila euro sul prezzo finale versato a titolo di “riscatto”, rendendo in tal modo, più conveniente l’acquisto in leasing piuttosto che con il mutuo tradizionale. Per l’ottenimento di tali detrazioni, occorre che l’utilizzatore non abbia più di 34 anni (per un’età di 35 la detrazione viene dimezzata) e che abbia un reddito non superiore a 55 mila euro l’anno. Al momento della compravendita, si avrà un ulteriore sconto sull’imposta di registro. E’ previsto che, nel caso di sopraggiunte difficoltà economiche, come ad esempio la perdita del posto di lavoro per licenziamento, l’utilizzatore potrà richiedere la sospensione del pagamento del canone pattuito. Tale diritto potrà essere utilizzato non più di una volta e per un periodo non superiore a 12 mesi al termine del quale, viene ripristinato il pagamento come da modalità previste dal contratto sottoscritto.
Il mancato versamento dei canoni periodici durante la locazione e la mancata attivazione della sospensione di cui sopra, dà facoltà alla società di leasing o alla banca, di richiedere la risoluzione del contratto di leasing e di sfrattarne l’utilizzatore. Successivamente l’immobile dovrà essere posto in vendita a prezzo di mercato.