Guglielmo Loy: comunicato Stampa del 14/10/2015
Riforma della cittadinanza, Ius soli e Ius culturae: un fatto storico
Riforma della cittadinanza, Ius soli e Ius culturae: un fatto storico
14/10/2015  | Sindacato.  

 

(redazionale) Roma, 14 ottobre 2015 – Dopo tre anni di lungaggini e polemiche, la Camera ha ieri finalmente approvato il disegno di legge di riforma della legge 91/92 sulla cittadinanza. I sì sono stati 310, i no 66 e 83 gli astenuti. Il testo approvato passa ora all’esame del Senato, e si spera che la riforma possa essere approvata entro il 2015. Accanto allo Ius sanguinis, dunque si introduce lo Ius soli (che in realtà c’era già ma poteva essere esercitato solo a 18 anni di età) e lo Ius culturae.

 

“Si tratta di un cambio storico, ha dichiarato Guglielmo Loy, Segretario Confederale UIL. Una riforma che permetterà già da subito di far domanda di cittadinanza per almeno mezzo milione di minori, figli di cittadini di Paesi Terzi”.

 

La UIL ha alcune critiche da fare alla nuova legge, anche se questo non intacca il giudizio complessivo che rimane positivo:

 

“E’ stato un errore, secondo Loy, stralciare dalla riforma la parte riguardante la naturalizzazione (cittadinanza degli adulti); sbagliato anche imporre il criterio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. Era più equo chiedere di provare la residenza legale per cinque anni: “la ex carta di soggiorno è subordinata a criteri di reddito, idoneità abitativa ed a un certo grado di arbitrarietà da parte delle autorità responsabili”. L’aver imposto questo criterio, dunque, ha comunque un effetto limitativo.

 

Il possesso dell’ex carta di soggiorno è diventato escludente anche per i figli di stranieri comunitari che godono di un tipo di permesso differente.

 

Veniamo ai contenuti della riforma approvati ieri a Montecitorio:

 

Ius soli temperato. Acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel nostro Paese da genitori provenienti da Paesi Terzi. Uno dei due deve essere in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

 

La cittadinanza non è automatica: c’è bisogno di una dichiarazione di volontà all'ufficiale dello stato civile del Comune di residenza del minore, dichiarazione espressa da un genitore o da chi esercita la patria potestà, entro il compimento della maggiore età. In mancanza di tale dichiarazione, l'interessato può fare richiesta di acquisto della cittadinanza entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Il termine per la dichiarazione di acquisto della cittadinanza viene aumentato da uno a due anni dal raggiungimento della maggiore età (quindi fino a 20).

 

Norma transitoria. Le nuove norme si applicheranno anche ai 127mila stranieri in possesso dei nuovi requisiti ma che abbiano superato, al momento di approvazione della legge, il limite di età dei 20 anni per farne richiesta. Il ministero dell'Interno avrà sei mesi di tempo per rilasciare il nulla osta

 

Il permesso di soggiorno Ue. Tale permesso è rilasciato allo straniero cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea in possesso da almeno cinque anni, di un permesso di soggiorno in corso di validità; reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale; disponibilità di alloggio che risponda ai requisiti di idoneità previsti dalla legge; superamento di un test di conoscenza della lingua italiana. Non hanno diritto al permesso gli stranieri che: soggiornano per motivi di studio o formazione professionale; soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari; hanno chiesto la protezione internazionale e sono in attesa di una decisione definitiva circa tale richiesta; sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata; godono di uno status giuridico particolare previsto dalle convenzioni internazionali sulle relazioni diplomatiche.



Niente ius soli per i cittadini europei. La nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita non sarà applicabile ai cittadini europei, in quanto possono essere titolari di permesso Ue per soggiornanti di lungo periodo solo i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea. La cosa è stata fatta notare ai componenti della I commissione della Camera, che però non sono riusciti a far correggere il testo a tempo. Si spera che questa limitazione venga abolita nella fase di discussione al Senato.

 

Ius culturae. Può ottenere la cittadinanza il minore straniero, che sia nato in Italia o sia entrato nel nostro Paese entro il compimento del dodicesimo anno di età, che abbia frequentato regolarmente, per almeno cinque anni nel territorio nazionale uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali idonei al conseguimento di una qualifica professionale. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è necessaria la conclusione positiva di tale corso. La richiesta va fatta dal genitore, cui è richiesta la residenza legale, oppure dall'interessato entro due anni dal raggiungimento della maggiore età.



Commenti: la UIL ha espresso un giudizio sostanzialmente positivo sul ddl di riforma, aggiungendo che si tratta di un cambio storico che dimezza il numero di minori stranieri in Italia. Guglielmo Loy si augura “che il dibattito al Senato serva a correggere alcune storture e limitazioni del testo approvato”.

 

La rete “L’Italia sono Anch’io” che nel 2012 ha presentato un proprio ddl di iniziativa popolare, considera il testo approvato ieri “un primo passo in avanti, anche se il testo al Senato può essere migliorato”.

 

“In particolare – per l’Italia sono Anch’io, sono due le questioni su cui si chiedono modifiche: la prima riguarda l’assenza di una norma che consenta la semplificazione delle procedure relative alla naturalizzazione degli adulti, con un trasferimento di competenze dal ministero dell’Interno ai sindaci e il superamento, attraverso norme certe di riferimento, della discrezionalità che oggi caratterizza le decisioni in materia. L’altra questione riguarda la previsione di uno ius soli temperato che condiziona il futuro di bambine e bambini alla situazione economica della famiglia, introducendo, col requisito del permesso Ue per lungo soggiornanti di uno dei genitori, una discriminazione che viola l’articolo 3 della Costituzione”.

 

Marilena Fabbri, deputata PD, relatrice del testo di riforma per la I Commissione alla Camera ha dichiarato: “E’ una buona legge che fa bene all’Italia e che farà diventare italiani fino a settecentomila bambini e ragazzi”. Alle critiche sui limi del testo risponde che “certo, il  requisito del possesso dell’ex carta di soggiorno è frutto di una mediazione, ma io non lo vedo così restrittivo. Il reddito, un alloggio adeguato, la conoscenza della lingua o l’assenza condanne penali sono ormai indispensabili anche per rinnovare il permesso di soggiorno o per il ricongiungimento familiare. E i permessi che non fanno maturare i requisiti per il permesso per lungosoggiornanti sono davvero pochi”.