Guglielmo Loy: comunicato Stampa del 14/04/2015
Bonus bebè, la limitazione ai soli stranieri comunitari e con carta di soggiorno è illegittima.
Bonus bebè, la limitazione ai soli stranieri comunitari e con carta di soggiorno è illegittima.
14/04/2015  | Sindacato.  

 

L'ASGI scrive una lettera a Matteo Renzi e al presidente dell'INPS, Tito Boeri chiedendo il riconoscimento del bonus bebè a tutti gli stranieri che ne hanno diritto.

 

Torino, 14 aprile 2015 - La limitazione del sostegno economico ai cittadini italiani, ai cittadini comunitari e ai cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo ex art. 9 TU immigrazione appare del tutto illegittima"in quanto il diritto comunitario estende il diritto alla parità di trattamento nell'accesso alle prestazioni sociali anche ad altre categorie di stranieri". Così scrive l'ASGI nella la lettera inviata all'INPS e al presidente del Consiglio, Matteo Renzi il 13 aprile 2015,  dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015 con cui sono state rese note le disposizioni per accedere al cd bonus bebè. In base alla legge il bonus spetterebbe soltanto ai cittadini italiani, ai cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, agli stranieri titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo.

 

Tuttavia, come spiega l'ASGI nella lettera, tali limitazioni sono in contrasto con la normativa comunitaria, in quanto:

 

- l’art. 12 della direttiva 2011/98/UE stabilisce la parità di trattamento con i cittadini italiani per tutti gli stranieri titolari di un permesso per lavoro o che consente di lavorare (cioè attualmente il permesso unico di cui al dlgs. 40/2014) nell’accesso a tutte le prestazioni regolate dal Regolamento CE 883/2004 (tra le quali rientrano le prestazioni di maternità e di assistenza familiare);

 

- l’art. 29 della direttiva 2011/95/UE prevede la parità di trattamento per i titolari dello status di rifugiato politico e per i titolari di protezione sussidiaria (per questi ultimi la direttiva consentiva la limitazione della parità alle prestazioni essenziali, ma l’art. 27 Dlgs 21.2.14 n. 18 di recepimento di detta direttiva ha previsto una totale parificazione anche per tale categoria);

 

- l’art 14 della direttiva 2009/50 prevede chei titolari di “carta blu” (cioè di permesso di soggiorno per stranieri altamente qualificati)beneficino di un trattamento uguale a quello riservato ai cittadini dello Stato membro che ha rilasciato la carta stessa , per quanto concerne le disposizioni della legge nazionale relative ai settori della sicurezza sociale definiti dal regolamento CEE n. 1408/71, tra cui rientrano le prestazioni familiari. 

 

Innanzitutto l'ASGI ricorda che tali norme comunitarie contengono previsioni incondizionate e sufficientemente precise e sono pertanto direttamente applicabili in ogni Stato membro. Inoltre l'INPS deve attenersi alle disposizioni di legge tra le quali devono intendersi non solo le leggi nazionali, ma anche le norme di diritto comunitario, che, oltre che essere direttamente applicabili - ricorda l'ASGI -prevalgono in caso di contrasto, sulle norme nazionali. L’obbligo di “disapplicazione” delle norme nazionali contrastanti con il diritto comunitario non grava infatti solo sull’autorità giudiziaria, ma anche su tutti gli organi della Pubblica Amministrazione (come peraltro ripetutamente affermato dalla giurisprudenza della CGE) e dunque anche sull'INPS.

 

Alla luce di ciò l'ASGI ritiene che "abbiano diritto al bonus bebè anche i titolari dello status di rifugiato politico e di protezione sussidiaria, i titolari di carta blu e i titolari del permesso unico ex Dlgs 40/2014" e invita l’INPS a disporre, con circolare attuativa, l'applicazione diretta delle richiamate norme comunitarie con conseguente riconoscimento del bonus bebè anche alle categorie sopra indicate.

 

"Ciò anche al fine di evitareun vasto contenzioso giudiziario come quello che già ha coinvolto e tuttora coinvolge codesto Istituto in relazione all’assegno per famiglie numerose di cui all’art. 65 L. 448/98 e all’assegno di maternità di cui all’art. 74 dlgs 151/01 ( per i quali resta tuttora aperta la questione della mancata estensione ai titolari di permesso unico)." conclude l'ASGI.

 

 La lettera

 

Le indicazioni del Servizio Antidiscriminazione dell'ASGI

 

A.S.G.I. - Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione