Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.
OTTOBRE 2019
Sindacale
Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro.
di   Lucia Grossi

 

 

Lo scorso 15 ottobre la UILTemp, insieme a Felsa Cisl, Nidil Cgil, Cgil, Cisl, Uil, e le Associazioni Datoriali rappresentative delle Agenzie di Somministrazione, Assolavoro ed Assosomm, hanno sottoscritto il  Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro. Si tratta del punto di arrivo di un lungo percorso negoziale contraddistinto da una varietà di eventi che hanno segnato il cammino delle Parti Sociali. La UILTemp, grazie alla sinergia con le altre Organizzazioni Sindacali, alla capillarità ed alla capacità di rappresentanza delle proprie articolazioni territoriali, in grado di raccogliere istanze specifiche e portarle a sintesi, ha cercato, attraverso il dispositivo contrattuale, di rispondere alle esigenze di garanzia e di tutela una platea, quella delle Lavoratrici e dei Lavoratori in somministrazione, che più di ogni altra, rappresenta la complessità odierna delle dinamiche lavorative, in un contesto in cui il concetto di lavoro assume connotazioni completamente differenti rispetto al tradizionale modo di intenderlo. Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la Categoria delle Agenzie di Somministrazione di Lavoro si caratterizza  per l’innovatività degli strumenti contrattuali messi a disposizione dei Lavoratori.
 
 
Lo stesso percorso di validazione dell’ ipotesi di rinnovo, ha visto il coinvolgimento di un numero di Lavoratori in Somministrazione fino ad allora sconosciuto al settore: l’ipotesi, infatti, firmata in data 21 dicembre 2018 è stata, dalle tre sigle sindacali sottoscrittrici Felsa Cisl, Nidil Cgil, UILTemp, sottoposta al giudizio dei Lavoratori del settore, che, con oltre il 98% dei consensi su circa 10.000 votanti in oltre 300 assemblee sul territorio nazionale, ne hanno approvato il contenuto. L’architettura contrattuale prevede strumenti che rispondono alla poliedricità del settore. Da questo punto di vista non si può trascurare il contesto temporale all’interno del quale si è svolta la trattativa negoziale: la riforma del mercato del lavoro, intervenuta con l’emanazione del c.d. “Decreto Dignità”, se da un lato introduceva elementi di assoluta novità nel contesto legislativo, dall’altro rischiava di far slittare ulteriormente il rinnovo, prevedendo nel settore della somministrazione di lavoro elementi di novazione che ben difficilmente sarebbero stati retti dal comparto se le parti stipulanti non avessero già anticipato una compiuta rivisitazione delle norme contrattuali di settore. È partendo da tali presupposti e dalla ferrea convinzione delle parti sindacali circa la necessità di garantire continuità di lavoro e di salario ai lavoratori in somministrazione, che si è combattuto il fenomeno, parecchio diffuso nella precedente vigenza contrattuale, di singoli contratti di breve durata e ripetuti con continuità nel tempo. Il nuovo contratto, infatti, attraverso norme mirate sul diritto individuale dei lavoratori alla qualificazione e riqualificazione professionale, alla centralità contrattazione decentrata quale strumento principe per garantire continuità e stabilità di lavoro, agli incentivi contrattuali dedicati alle assunzioni a tempo indeterminato ed ai contratti di lunga durata, fa del lavoro in somministrazione un esempio di buona flessibilità, consentendone l’utilizzo in tutti quei contesti lavorativi caratterizzati da vaste aree di nero o di grigio.
 
 
Non si può trascurare che la somministrazione sia ormai un contratto che accompagna i lavoratori per periodi piuttosto lunghi del proprio percorso lavorativo/professionale, e che coinvolge oltre 600.000 lavoratori in Italia. Risulta pertanto fondamentale l’attenzione con la quale le Organizzazioni Sindacali hanno trattato e successivamente integrato, in maniera migliorativa rispetto al precedente testo contrattuale, la materia dell’indennità di disponibilità, riconosciuta ai lavoratori durante i periodi di non lavoro (da 750 euro a 800 euro per i lavoratori in disponibilità ex art.32, da 800 a 1.000 per i lavoratori in disponibilità ex art.25 CCNL).
 
 
Completa il quadro delineato una compiuta revisione delle prestazioni offerte dalla bilateralità di settore, attraverso gli Enti Ebitemp e Formatemp. Il rinnovo contrattuale, infatti, oltre ad aver ampliato nel numero e nella portata economica le prestazioni di tutela (tutela sanitaria, indennità per infortunio), sostegno (sostegno alla maternità, integrazione contributo inps per maternità obbligatoria, contributo asili nido, sostegno una tantum per adozione, affidamento e accoglienza dei minori, sostegno alla persona con disabilità al 100%, sostegno all’istruzione, sostegno al reddito) e agevolazioni (prestiti personali, agevolazioni alla mobilità territoriale), ha dedicato un’attenzione speciale alle lavoratrici donne, con la previsione di un apposito pacchetto di prevenzione sanitaria; a quelle in maternità, con uno specifico pacchetto di visite specialistiche private, ecografie, esami di laboratorio e amniocentesi e villocentesi e a tutti quei lavoratori che devono effettuare esami di alta diagnostica per malattie oncologiche.  La medesima logica sottesa alle questioni sopra riportate, si può riscontrare nell’accurata rivisitazione dei contenuti del Fondo di Solidarietà Bilaterale Alternativo di Settore (FSBS). Il già esistente istituto del Sostegno al Reddito di settore (SaR), aggiuntivo rispetto alla Naspi, è stato modificato con l’introduzione di una nuova platea con requisiti di accesso ridotti rispetto a quella standard (almeno 90 giorni, in luogo dei 110 della standard, lavorati in somministrazione nell’anno solare e 45 di disoccupazione, con una misura pari a 780 euro per lavoratore), e con il consequenziale ampliamento del corrispettivo economico erogato al lavoratore per la misura già esistente (da 750 a 1.000 euro).
 
 
Si è peraltro contestualmente proceduto all’estensione del diritto a tutti i lavoratori in somministrazione, non solo quelli a tempo determinato, come già avveniva in passato, ma anche a quelli a tempo indeterminato. Da non tralasciare, infine, la grande importanza che il Fondo di Solidarietà ha, nel suo complesso, per l’intero settore della somministrazione, intervenendo anche nei casi di crisi aziendale degli utilizzatori, consentendo, laddove già previsti per i dipendenti diretti, l’estensione degli ammortizzatori sociali anche ai lavoratori in somministrazione presenti all’interno dell’unità produttiva. Il potenziamento del Fondo di Solidarietà risulta ulteriormente garantito, coerentemente con quanto previsto dalla L. 26/2019, dalla norma contrattuale circa la futura fattibilità di una prestazione finalizzata a garantire l’anticipo pensionistico previdenziale per i lavoratori in prossimità della pensione che abbiano una significativa anzianità di settore, e dalla possibilità di introdurre ulteriori misure che le Parti stipulanti si sono riservate di attuare nel corso della vigenza contrattuale. Per la UILTemp l’auspicio è che l’importanza dello strumento contrattuale sia colta nella sua totalità, affinché la trasversalità del settore, accompagni una fattiva collaborazione con tutti i settori merceologici, rappresentati da tutte le altre categorie della UIL, al fine di trovare soluzioni reali a casi specifici, per tutte le lavoratrici ed ai lavoratori in somministrazione.
 
 
 
 
 
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