Immigrazione  - Ivana VERONESE
Moschee, la legge regionale 2/2015 della Lombardia è incostituzionale
La sentenza della Consulta: compressione ingiustificata della libertà di culto
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09/12/2019  | Immigrazione.  

 

6 dicembre 2019 - La legge regionale della Lombardia n.2 del 2015, che regola l’apertura di moschee e altri luoghi di culto, comprime fortemente la libertà religiosa garantita dall’articolo 19 della Costituzione, indipendentemente dal reale interesse di buon governo del territorio. In quella libertà rientra, infatti, anche il diritto a spazi adeguati per esercitare il culto, il cui insediamento non va ostacolato dal legislatore. 

 

Per questo motivo, la Corte Costituzionale ha annullato due disposizioni in materia di localizzazione dei luoghi di culto introdotte dalla legge 2/2015 nella disciplina urbanistica lombarda (l. 12/2005). La sentenza n.254 (relatrice Daria de Pretis), depositata ieri, ha accolto le questioni sollevate dal TAR Lombardia.

 

La prima disposizione dichiarata incostituzionale (contenuta nell’articolo 72, secondo comma, legge 12/2005) poneva come condizione per l’apertura di qualsiasi nuovo luogo di culto l’esistenza del piano per le attrezzature religiose (PAR). La Corte ha censurato il carattere assoluto della norma, che riguardava indistintamente tutte le nuove attrezzature religiose a prescindere dal loro impatto urbanistico, e il regime differenziato irragionevolmente riservato alle sole attrezzature religiose e non alle altre opere di urbanizzazione secondaria. 

 

La seconda disposizione annullata (articolo 72, quinto comma, secondo periodo), prevedeva che il PAR potesse essere adottato solo contestualmente al piano di governo del territorio (PGT). Questo, insieme al carattere del tutto discrezionale del potere del Comune di procedere alla formazione del PGT, rendeva assolutamente incerta e aleatoria la possibilità di realizzare nuovi luoghi di culto. 

 

Corte Costituzionale. Sentenza 254/2019