Immigrazione  - Ivana VERONESE
Il punto di vista della UIL sulla nuova circolare applicativa del Decreto Sicurezza
A cura del Dipartimento Politiche Territoriali e Migratorie della UIL
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28/01/2019  | Immigrazione.  

 

Il Viminale, in data 14 gennaio 2019, ha emanato una nuova circolare intesa a definire i profili applicativi della legge 132/2018 (decreto sicurezza ed immigrazione). In particolare questo nuovo testo (che si aggiunge a ad un dispositivo del 18 dicembre 2018) concerne  gli aspetti relativi a centri di accoglienza per profughi, come gli Spar ed i Cara, precisando chi ne ha diritto alla luce della nuova legislazione. Una prima nostra preoccupazione riguardo a questa circolare è la sua distanza da quanto sta accadendo nella cronaca quotidiana: accadimenti che non sembrano coincidere con quanto auspicato nella stesso dispositivo: in particolare,  mentre si afferma da parte del Viminale che “chi è già titolare del permesso di soggiorno per motivi umanitari, in corso di validità, può continuare ad esercitare tutte le facoltà ad esso connesse e, in particolare, potrà chiedere la conversione del permesso per motivi di lavoro o di famiglia, ove ricorrano i relativi presupposti”, nella pratica sono molti i casi in cui al titolare di protezione umanitaria è stata azzerata l’accoglienza e lasciato per strada; in altri casi si è proceduto con la deportazione in massa (come sta avvenendo a Castelnuovo di Porto),  incuranti del diritto allo studio dei minori o di situazioni di integrazione acquisita da molti profughi. Per i richiedenti asilo e protezione internazionale (la protezione umanitaria è stata di fatto abolita) avranno un permesso provvisorio che ha valore di documento di identità, ma non vale per avere la residenza anagrafica. Questo ha già negative ripercussioni sul diritto all’accesso ai servizi pubblici (sanità, scuola) e rende difficile per loro accedere ad un conto corrente bancario, con conseguenze gravi nell’accesso al lavoro regolare.

 

Infine, facciamo notare che, per legge, nessuna norma può avere effetto retroattivo e chi ha in corso la valutazione di una richiesta o ha addirittura acquisito un permesso umanitario, ha diritto a mantenere le misure di accoglienza ed integrazione.  Questo orientamento emerge anche da una requisitoria appena depositata dalla Procura generale della Cassazione, orientamento che si spera presto divenga sentenza. 

 

Circolare del 18 dicembre 2018.