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affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del
20.5.70 |
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Siglato il CCNL FISM |
Il 26 ottobre scorso, dopo una serie di incontri e di
confronti spesso difficili e conflittuali, durati circa venti mesi, dei
quali la Uil scuola ha sempre insistito su un riconoscimento
economico anche in forma di un una tantum, č stato siglato il CCNL FISM
2006/2009, presente per la UIL Adriano Enea Bellardini, pervenendo ad un
accordo quadriennale sia normativo che economico, con aumenti che,
prendendo come riferimento il VI livello retributivo (docenti di scuola
materna), si attestano a 200 euro ripartiti in tre ratei con 80 euro
al 1 settembre 2007, 60 Euro al 1 settembre 2008, 60 euro al 1 settembre
2009, che vanno riparametrati per gli altri livelli funzionali. a
cui vanno aggiunti 31 euro di scatti periodici di anzianitą per i
livelli V e VI, sempre da riparametrare per gli altri livelli.
Per quanto riguarda l'orario di lavoro al personale
docente di scuola per l'infanzia che svolge un orario superiore alle 32
ore definite nel contratto, vengono riconosciuti, per chi effettua 33
ore settimanali, 9 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo;
per chi effettua 34 ore
settimanali, 18 giorni lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo;
per chi effettua 35 ore settimanali, 26 giorni
lavorativi di permesso retribuito aggiuntivo.
Le parti, hanno poi precisato, con una dichiarazione
congiunta: la FIMS si č impegnata ad attuare, che le ore non svolte
dal personale docente durante il periodo di sospensione dell'attivitą
didattica, ossia fuori delle 44 settimane di impegno lavorativo, non
sono soggette ad alcuna forma di recupero da parte del personale stesso,
nč possono essere imputabili come ferie. Quindi il docente di scuola
dell'infanzia con un orario di lavoro di 35 ore settimanali potrą
utilizzare, nell'arco dell'anno scolastico, 61 giorni di permesso
retribuito e ferie e precisamente: 30 giorni lavorativi di ferie, a
questi vanno aggiunti 4 giorni di festivitą soppresse, quindi 1 giorno
per la ricorrenza del Santo patrono ed infine i 26 giorni di permesso
retribuito come gią citato nella tabella che viene riportata anche nel
CCNL 2006/2009.
Per quanto riguarda il diritto allo studio si č
concordemente definito che potranno essere concessi permessi per 150 ore
annue per la frequenza a corsi di laurea in scienza della formazione
primaria e per la frequenza a tutti quei corsi previsti dalla normativa
per l'acquisizione dell'abilitazione all'insegnamento. Si sono
quindi definiti specifici articoli che regolamentano le materie degli
infortuni sul lavoro e per le patologie oncologiche. Con una
dichiarazione di intenti le parti hanno anche assunto l'impegno di
verificare entro il 31 dicembre 2008 la possibilitą di integrare fino al
100% la retribuzione delle lavoratrici madri durante il periodo di
astensione obbligatoria.
E' stato affrontato anche il problema dell'apprendistato
professionalizzante e, per quanto attiene a questo rapporto di
lavoro, si č concordato l'obbligo della sua trasformazione in rapporto a
tempo indeterminato, mentre per i lavori atipici, il lavoro autonomo
viene limitato alle sole figure professionali non previste dal
contratto.
Circa le problematiche, scaturite nel lungo
confronto, sull'esigenza di riallineamento di molte istituzioni
scolastiche per l'infanzia, che operano al di fuori del contratto
nazionale di lavoro, le parti hanno concordato di definire percorsi di
riallineamneto in sede di Commissione Paritetica Nazionale, con
specifiche modalitą di attuazione.
Per quanto riguarda infine i diritti sindacali, si č
concordato che la rappresentanza sindacale ha diritto a 75 ore di
permesso retribuito su base annua, indipendentemente dal numero del
personale in servizio nell'istituzione scolastica, cosģ come č stato
riconosciuto e concordato, il diritto alle assemblee provinciali in
orario di lavoro in deroga all'art .20 della legge 20 maggio 1970 n.
300.
A seguito di tale siglatura contrattuale saranno
indette, in tempi ravvicinati, assemblee territoriali per l'approvazione
del CCNL 2006/2009, per poter apporre, entro la fine di novembre, la firma
definitiva di tale contratto.
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