Prot. n. /708 ex Uff. VI Roma 13
maggio 2004
Oggetto: Concorsi per soli titoli per l’accesso ai profili
professionali dell’area A e B del personale ATA della scuola. -
Istruzioni e indicazioni operative -
In risposta a numerosi quesiti
concernenti i requisiti di accesso e la valutazione dei titoli culturali
e di servizio relativi ai concorsi di cui all’oggetto, si forniscono
istruzioni e indicazioni operative allo scopo di garantire omogeneità
di trattamento agli aspiranti all’inserimento nelle graduatorie
permanenti di cui all’art. 554 del D.L.vo 297/94.
Nel rammentare che l’aggiornamento delle citate graduatorie si basa
sul principio dell’autodichiarazione, si fa presente che nei soli casi
in cui l’aspirante abbia fornito notizie imprecise o contraddittorie,
oppure dati di dubbia interpretazione, il responsabile del procedimento,
dopo aver contattato l’interessato, svolgerà la necessaria attività
di rettifica o di integrazione, al fine di rendere inequivocabile i
contenuti dell’autodichiarazione.
Ciò premesso si ritiene utile fornire alcuni chiarimenti con specifico
riguardo ai sottoindicati punti.
1 - Titoli di studio
I titoli di studio sono quelli stabiliti dal
vigente ordinamento per l’accesso ai corrispondenti posti di ruolo.
Con riguardo, in particolare, al profilo di “assistente tecnico”, i
titoli di studio che permettono l’accesso alle rispettive aree sono
definiti dalla tabella di corrispondenza titoli-laboratori, in vigore
alla data di adozione del decreto di indizione del concorso.
Ai fini della valutazione, i citati titoli di studio non sono presi in
considerazione singolarmente in relazione all’area di accesso, ma
congiuntamente, attribuendo a quello più favorevole il punteggio di cui
al punto 1 della tabella A/2 e all’altro (si considera un solo titolo)
il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2 della citata tabella.
Nel caso di conseguimento di un nuovo titolo di studio per il quale si
richieda l’aggiornamento ai fini dell’accesso ad ulteriori
laboratori, nessun punteggio spetta per tale titolo attesa l’impossibilità
di procedere alla rideterminazione del punteggio già assegnato nella
precedente tornata concorsuale.
I diplomi di “maturità classica”, di “maturità magistrale” e
di “ragioniere e perito commerciale” , in quanto titoli di studio
non contemplati nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori, non
consentono l’accesso ad alcun laboratorio e, conseguentemente, neppure
al profilo di assistente tecnico.
In effetti, i predetti titoli non sono presi in considerazione né ai
fini di cui al punto 1, né ai fini di cui al punto 2 della citata
tabella A/2 e pertanto per gli stessi non va attribuito alcun punteggio.
A - Diplomi di maturità
Si richiama l’attenzione sui diplomi di
maturità, la cui denominazione letterale non trovi esatto riscontro
nell’elenco alfabetico” titoli di studio per l’accesso a posti di
assistente tecnico” di cui all’allegato C dei bandi di concorso
indetti ai sensi dell’art.554 del D.Lvo 297/94. Tali titoli devono
essere letti secondo le corrispondenze, determinate dalle tabelle
allegate alle annuali disposizioni emanate per l’esame di stato ed in
particolare ai Decreti ministeriali di individuazione delle materie
oggetto della seconda prova scritta dei corsi ordinari e sperimentali di
istruzione secondaria superiore.
A titolo esemplificativo, ai sensi del D.M. 25.1.2002, n. 9, il diploma
di maturità “programmatore-progetto Mercurio”, codificato TD14, è
corrispondente a quello di “ragioniere, perito commerciale e
programmatore”, codificato quest’ultimo TD05 e, pertanto, dà
accesso esclusivamente all’area AR21, prevista per il citato diploma
codificato TD05.
Una volta accertata la corrispondenza, l’aspirante sarà inserito
nella graduatoria permanente con il codice riportato nella citata
tabella “elenco alfabetico titoli di studio per l’accesso a posti di
assistente tecnico”, di cui all’allegato C dei bandi di concorso.
Da ultimo si precisa che ai diplomi di maturità non può essere
attribuito il codice RRDZ (operatore di elaborazione dati), in quanto
detto codice RRDZ è riferito esclusivamente ad un diploma di qualifica
professionale previsto dalla precedente normativa.
B - Diploma di qualifica professionale
I diplomi di qualifica professionale, che
sostituiscono quelli del precedente ordinamento dei corsi di qualifica
degli istituti professionali dello Stato, sono validi per l’accesso
alle qualifiche funzionali per i vari comparti del pubblico impiego,
comprendendo anche i profili dell’area B del personale della scuola,
in osservanza di quanto disposto dal D.M. 14.4.1997.
Si fa presente, altresì, che i diplomi di qualifica di cui al vecchio
ordinamento ancorché sostituiti da quelli previsti dal nuovo
ordinamento, conservano la loro validità anche dopo la definitiva
entrata a regime del nuovo ordinamento, vale a dire dall’anno
scolastico 1997/98.
Nell’ipotesi, pertanto, in cui i nuovi diplomi di qualifica
professionale, nella denominazione letterale, non trovino menzione nell’elenco
alfabetico “titoli di studio per l’accesso a posti di assistente
tecnico” di cui all’allegato “C” del bando di concorso, gli
stessi vanno valutati secondo le corrispondenze tra le precedenti e le
attuali qualifiche professionali, così come individuate dal citato
D.M./97.
Ad ogni buon fine si segnala che il D.M. 14.4.1997 è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 117 del 22.5.1997.
C - Diplomi di licenza della scuola
media
Si fa presente che, ai fini della valutazione,
il “diploma di licenza della scuola media” deve essere valutato nei
confronti dei candidati che ne risultino in possesso, secondo i punteggi
indicati alla lett. A, punto 1 delle relative tabelle di valutazione e,
in presenza di più titoli di studio dalle stesse previsti, secondo le
indicazioni di cui alle lett. A, punto 2.
Si ribadisce, pertanto, che il “diploma di licenza della scuola media”
, ai fini della valutazione, può essere considerato sia come titolo
più favorevole che come altro titolo non più favorevole, rispetto all’insieme
dei titoli specificamente indicati alla lett. A, punto 1 delle tabelle
di valutazione dei titoli ( A/1, A/2, A/3 ).
Ad ogni buon fine si richiama l’attenzione sulla casistica
sottoindicata:
- candidati in possesso di un diploma di maturità e di un diploma di
scuola media: si valuta il titolo con la media migliore ai fini di cui
al punto 1 delle tabelle e si assegna il punteggio aggiuntivo di cui al
punto 2 delle medesime per l’altro titolo;
-candidati in possesso di un diploma di qualifica e di maturità (o di
più diplomi di maturità) e di un diploma di scuola media (cioè di tre
o più titoli di cui al punto 1 delle citate tabelle): si valuta il
titolo più favorevole ai fini di cui al punto 1, e si assegna, una
volta sola, il punteggio aggiuntivo di cui al punto 2;
- candidati in possesso di diploma di scuola media e di attestato di
qualifica regionale: si valuta solamente il diploma di scuola media, ai
di cui al punto 1 delle tabelle;
-candidati in possesso di un diploma di maturità (o di qualifica), di
un attestato di qualifica regionale e di un diploma di scuola media: si
valuta il titolo più favorevole fra il diploma di maturità (o di
qualifica ) e il diploma di scuola media, ai fini di cui al punto 1
delle tabelle, e si assegna, una sola volta, il punteggio aggiuntivo di
cui al punto 2 delle tabelle;
- l’attestato di qualifica regionale non rientra fra i titoli di cui
al punto 1 e di cui al punto 2 delle tabelle e perciò non può essere
oggetto di valutazione a tali specifici fini. Non è necessario che il
titolo in questione sia congiunto ad un titolo professionale, quale l’attestato
di qualifica rilasciato ai sensi dell’art. 14 legge 845/78, condizione
questa, in mancanza di altri titoli di studio previsti per l’accesso,
richiesta solo ai fini dell’ammissione ai concorsi di cui all’art.
554 del D.Lvo 297/94.
2 - Attestati di qualifica
professionale
La normativa concernente l’accesso ai
profili professionali del personale ATA non fa alcun riferimento alla
durata del corso in base al quale è stata conseguita una qualifica
professionale, fatto salvo il caso in cui il relativo attestato sia
stato rilasciato ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Invece, il riferimento in essa contenuto, in particolare per l’accesso
al profilo professionale di assistente tecnico, attiene esclusivamente
alla specificità degli attestati di qualifica professionale,
specificità che non consiste in una generica definizione della
qualifica rivestita, ma in un giudizio di assimilabilità ai diplomi di
qualifica professionale rilasciati dagli istituti professionali statali.
Il giudizio viene formulato in base agli aspetti e ai profili didattici
del corso stesso, ed in particolare in base agli insegnamenti
tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente corso statale; di qui
la necessità, da parte dell’aspirante, di fornire, nel modulo
domanda, utili indicazioni in tal senso.
Tale valutazione rientra nella competenza degli Uffici scolastici, che,
accertato il requisito della specificità degli attestati di cui all’art.
14 delle legge 845/78, provvede all’attribuzione di un solo codice
indicato nella tabella di corrispondenza titoli-laboratori .
Una volta verificato detto requisito, non è necessario riformulare
analogo giudizio in sede di conferimento di supplenze annuali e/o fino
al termine delle attività didattiche, in quanto già espresso in sede
di inclusione dei candidati nella corrispondente graduatoria-supplenze
della medesima provincia.
Pertanto, gli attestati di qualifica di cui all’art.14 della legge
845/78, validi per l’accesso ai profili professionali del personale
ATA, devono essere rilasciati al termine di un corso strutturato sulla
base degli insegnamenti tecnico-scientifici impartiti nel corrispondente
corso statale (diploma di qualifica rilasciato dagli istituti
professionali statali). Ai fini della valutazione di tale
corrispondenza, l’attestato deve essere integrato dal piano di studio.
Con l’occasione, si fa presente che al dirigente scolastico è,
altresì, rimesso analogo giudizio di assimilabilità, da formulare in
sede di conferimento di supplenze temporanee disposte sulla base delle
graduatorie di circolo e d’istituto di terza fascia. Nessuna
valutazione dovrà essere effettuata per il conferimento delle supplenze
temporanee disposte utilizzando la prima e/o la seconda fascia delle
citate graduatorie.
3 - Idoneità in concorsi pubblici per
esami o prova pratica.
Si richiama l’attenzione sulla circostanza
che le idoneità conseguite in concorso magistrale e in concorsi a
cattedre non rientrano nella previsione di cui al punto 6 della tabella
A/1 allegata all’ O.M. n. 57 del 27 maggio 2002, in quanto tali
concorsi sono indetti per l’acceso ai ruoli del personale docente e
non ai ruoli della carriera di concetto ed esecutiva o corrispondenti,
cui fanno riferimento le citate tabelle di valutazione.
Si chiarisce che la tabella di corrispondenza prevista dall’art. 480
del DPR 297/94 non ha validità per la procedura di cui trattasi, in
quanto utile solo per l’inquadramento nelle qualifiche funzionali e
nei profili professionali del personale docente a tempo indeterminato,
transitato nei ruoli dell’Amministrazione centrale e periferica della
Pubblica Istruzione.
In dipendenza di quanto sopra, non può essere attribuito alcun
punteggio alle certificazioni attestanti l’abilitazione all’insegnamento
conseguita in concorsi a cattedre e/o in procedure riservate, o l’abilitazione
all’esercizio professionale.
4 - Patente europea di informatica -
EDCL
Gli attestati di qualifica professionale,
congiunti al diploma di scuola media e richiesti per l’accesso ad un
profilo professionale, sono esclusivamente quelli la cui certificazione
sia stata rilasciata ai sensi dell’art. 14 della legge 845/78.
Da ciò scaturisce che il titolo “EDCL” (patente europea di
informatica), proprio perché non contemplato dall’attuale normativa,
non consente l’accesso ad alcun profilo professionale.
Tuttavia il titolo in questione va inteso come ”attestato di
addestramento professionale “ e, come tale, trova collocazione, ai
fini della valutazione, nel punto 5 della tabella A/1 allegata alla O.M.
27.5.2002, n. 57 per il profilo di assistente amministrativo.
5 - Criteri generali di calcolo della
durata dei servizi
Preliminarmente va precisato che l’espressione
letterale “ as…./…..” del Mod. B1 e B2 va intesa nel senso che
tutti i periodi di servizio devono essere sommati ai fini del
raggiungimento dei 24 mesi di servizio richiesti per l’accesso ai
suddetti concorsi, indipendentemente dall’anno scolastico in cui sono
stati prestati.
Problema ricorrente è quello relativo alla determinazione dell’inizio
e del termine di un periodo di servizio.
Il calcolo va effettuato base al calendario comune, secondo quanto
prescrive l’art. 2963 del Codice Civile, che costituisce fonte
normativa di riferimento.
Se la fonte si esprime in mesi, come nel caso dei concorsi di cui all’art.
554 del D.Lvo 297/94, si fa uso del calendario senza tener conto della
durata in giorni.
Il mese decorrente da un determinato giorno termina, quindi, nel giorno
(compreso) immediatamente precedente del mese successivo, ad es. 2 mesi
a decorrere dal 15 febbraio abbracciano il periodo dal 15 febbraio al 14
aprile compreso.
I periodi continuativi articolati su più mesi sono calcolati partendo
dal primo giorno di servizio. Si conteggia poi il periodo intercorrente
tra tale giorno ed il giorno immediatamente precedente del/i mese/i
successivo/i. Si procede infine al computo dei giorni restanti di tale
ultimo mese, come da calendario.
Per quel che concerne, invece, il periodo iniziale del conteggio del
servizio per coloro che , già inseriti nella graduatoria permanente,
producono domanda di aggiornamento, si conferma quanto già
espressamente riportato all’art.3 punto 2 della O.M. 57/02.
Altra questione è quella che riguarda, invece, i periodi di servizio
prestati con orari diversi.
Fermo restando il criterio di calcolo innanzi enunciato, è necessario
porre l’attenzione sulla frazione di mese relativa alle tipologie di
servizio (intero, part-time) previste dal CCNL.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti
una frazione di mese pari o superiore a giorni 16, esse sono considerate
mesi interi e come tali valutati.
Se per una delle suddette tipologie di servizio risulti una frazione di
mese pari o superiore a giorni 16, solo quest’ultima viene considerata
mese intero; all’altra non viene invece attribuito alcun punteggio in
quanto inferiore a giorni 16.
Nel caso in cui per entrambe le suddette tipologie di servizio risulti
una frazione di mese inferiore a giorni 16, i periodi di servizio si
sommano, in quanto tali servizi concorrono al raggiungimento del
requisito di accesso ed essi, così determinati, vengono valutati con la
procedura della media ponderata.
Il criterio suaccennato si applica anche in presenza di servizi
part-time, ivi compreso il servizio d’insegnamento, comunque prestati
nelle istituzioni scolastiche statali in profili professionali diversi
da quello cui si concorre.
Si sottolinea che nel termine “part-time” si intendono tutti i
servizi prestati con tale tipologia sia verticali che orizzontali,
indipendentemente dal numero delle ore di servizio prestato.
In tutti i calcoli rimangono incluse domeniche e feste cadenti nei
periodi calcolati, senza alcuna distinzione tra giornate lavorative e
giornate festive.
Tenuto conto della circostanza che le valutazioni suddette non sono
discrezionali, le SS.LL., in caso di controversie concernenti le
modalità di calcolo relative alla durata del servizio prestato dall’aspirante,
vorranno disporre, una volta operata la verifica e nell’ambito del
potere di autotutela, il reintegro nel diritto dell’aspirante
eventualmente escluso.
6 - Servizi prestati nelle scuole
paritarie
Nel rammentare che i requisiti di ammissione
alle procedure di reclutamento del personale ATA sono stabiliti da
disposizioni di legge e regolamentari, si precisa che la normativa
relativa alla parità scolastica ( legge 10.3.2000, n. 62 e legge
333/2001) non consente di estendere la presente procedura al personale
delle scuole paritarie.
Infatti il servizio richiesto per l’ammissione ai concorsi di cui all’art.
554 del D.L.vo 297/94 deve essere prestato con rapporto d’impiego
instaurato direttamente con lo Stato o (legge 124/99) con gli Enti
locali.
Le succitate condizioni non sussistono nel caso degli addetti
amministrativi, tecnici ed ausiliari delle scuole paritarie, atteso che
l’attività lavorativa prestata in tali scuole non è assimilabile al
rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione e quindi non
costituisce titolo per l’ammissione ai citati concorsi.
Tuttavia il servizio in questione non può non essere preso in
considerazione ai soli fini della valutazione e, pertanto, ad esso va
attribuito un punteggio pari al 50% di quello spettante per il servizio
prestato con rapporto d’impiego alle dirette dipendenze dello Stato o
degli Enti locali.
7 - Conservatori ed accademie
Fino all’anno accademico 2002/03, il
servizio effettivo prestato in qualità di ”collaboratore scolastico”
e “assistente amministrativo” nelle Accademie, nei Conservatori di
Musica e negli Istituti Superiori delle Industrie Artistiche dello
Stato, è stato considerato valido ai fini dell’ammissione ai suddetti
concorsi per soli titoli e come tale valutato.
Si conferma invece che, a decorrere dall’anno accademico 2003/2004, il
servizio di cui trattasi, poiché prestato in profili professionali di
un diverso comparto rispetto a quello della scuola, è assimilato a “servizio
prestato in altre Amministrazioni”.
8- Periodi di servizio computabili nel
biennio di servizio richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art.
554 D.L.vo 297/94.
Sono validi e quindi computabili tutti i
periodi di effettivo servizio, nonché i periodi di assenza da
considerare, a tutti i fini, come anzianità di servizio ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge o del vigente CCNL.
In tale computo rientrano anche tutti i periodi per i quali sia stata
erogata una remunerazione anche parziale ai sensi del citato CCNL.
Si richiama l’attenzione sul fatto che nel caso in cui al personale
che si trovi in particolari condizioni, sia impedita, in base alle
vigenti disposizioni, l’assunzione del servizio (astensione
obbligatoria), nei confronti del medesimo, nei limiti della durata della
nomina, il periodo di assenza va computato nell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti, anche ai fini del raggiungimento del biennio
richiesto per l’accesso ai concorsi di cui all’art. 554 del D.L.vo
297/94.
Si richiama l’attenzione, altresì, sul fatto che i periodi di assenza
dal lavoro non retribuiti, in particolare in caso di sciopero, non
interrompono l’anzianità di servizio e quindi sono computabili ai
fini del raggiungimento del biennio di servizio richiesto per l’accesso
ai concorsi di cui all’art.554 del D.Lvo 297/94.
Tale computo trova applicazione anche nel caso di fruizione di periodi
di assenza ai sensi dell’art.12 del CCNL 2002/05 (congedi parentali).
Si pregano le SS.LL. di voler diramare, con la massima urgenza, la
presente nota tra tutte le istituzioni scolastiche, rappresentando che
la stessa viene diffusa anche attraverso le reti INTRANET ed INTERNET.
Si ringrazia per la collaborazione
IL DIRETTORE GENERALE - F.to Giuseppe Cosentino