Tassi d'interesse e compensazione crediti

La nuova disciplina dei tassi d'interesse

Dal primo gennaio 2010, il tasso degli interessi viene riformulato nel seguente modo:

Per ritardato rimborso delle imposte

  1. 2% annuo e 1% semestrale per gli interessi per ritardato rimborso di imposte pagate e per i rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata;
  2. 2% annuo, gli interessi per i rimborsi in materia di imposta sul valore aggiunto;
  3. 1% per ogni semestre compiuto, gli interessi per i rimborsi dell'imposta di successione e delle imposte ipotecarie e catastale;
  4. 1% per ogni semestre compiuto, gli interessi relativi ai rimborsi delle somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari.

Gli altri casi previsti dal decreto

  1. Ritardata iscrizione a ruolo
    Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono dovuti nella misura del 4% annuo. L'incremento previsto, rispetto al tasso attualmente in vigore (2,75 % annuo) - secondo il documento ministeriale - è coerente con il comportamento del contribuente che rimane inerte alla richiesta di pagamento degli importi dovuti a seguito di liquidazione, controllo formale o accertamento d'ufficio senza peraltro usufruire degli istituti conciliativi appoositamente previsti dalle disposizioni vigenti.
  2. Interessi per dilazione del pagamento
    Per dilazionare gli interessi a seguito di pagamento delle somme iscritte a ruolo, il tasso è fissato al 4,5%.
  3. Sospensione amministrativa
    Gli interessi per la sospensione amministrativa della riscossione - a seguito di ricorso del contribuente - sono portati dal 5 al 4,5% annuo.
  4. Pagamenti rateali
    - 4% annuo a seguito di opzione del contribuente ai sensi dell'art.20 decreto legislativo n.241/1997; la rideterminazione decorre a partire dai pagamenti delle imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dal primo luglio 2009.
    - 3% annuo a scalare per il saggio di interesse dovuto a seguito di pagamento dilazione dell'imposta di successione.
    - inalterati gli interessi - previsti nella misura del 3,5% annuo, per i pagamenti rateali a seguito di controllo automatizzato o di controllo formale.

Interessi per ritardato pagamento

bullet3,5% annuo, a decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, per gli interessi dovuti per ritardata iscrizione a ruolo.
bullet3,5% annuo per le somme dovute a seguito di acuiescenza, accertamento con adesione, conciliazione giudiziale, imposta di registro, pagamento tasse sulle concessioni governative e tasse automobilistiche.
bullet2,5% a semestre compiuto per il tardivo pagamento delle somme dovute a titolo di imposta di successione, ipotecaria e catastale.

Fonte: sito Governo Italiano