La nuova disciplina dei tassi d'interesse
Dal primo gennaio 2010, il tasso degli interessi viene
riformulato nel seguente modo:
Per ritardato rimborso delle imposte
- 2% annuo e 1% semestrale per gli interessi per
ritardato rimborso di imposte pagate e per i rimborsi
eseguiti mediante procedura automatizzata;
- 2% annuo, gli interessi per i rimborsi in materia di
imposta sul valore aggiunto;
- 1% per ogni semestre compiuto, gli interessi per i
rimborsi dell'imposta di successione e delle imposte
ipotecarie e catastale;
- 1% per ogni semestre compiuto, gli interessi
relativi ai rimborsi delle somme non dovute per tasse e
imposte indirette sugli affari.
Gli altri casi previsti dal decreto
- Ritardata iscrizione a ruolo
Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono
dovuti nella misura del 4% annuo. L'incremento previsto,
rispetto al tasso attualmente in vigore (2,75 % annuo) -
secondo il documento ministeriale - è coerente con il
comportamento del contribuente che rimane inerte alla
richiesta di pagamento degli importi dovuti a seguito di
liquidazione, controllo formale o accertamento d'ufficio
senza peraltro usufruire degli istituti conciliativi
appoositamente previsti dalle disposizioni vigenti.
- Interessi per dilazione del pagamento
Per dilazionare gli interessi a seguito di pagamento
delle somme iscritte a ruolo, il tasso è fissato al
4,5%.
- Sospensione amministrativa
Gli interessi per la sospensione amministrativa della
riscossione - a seguito di ricorso del contribuente -
sono portati dal 5 al 4,5% annuo.
- Pagamenti rateali
- 4% annuo a seguito di opzione del contribuente ai
sensi dell'art.20 decreto legislativo n.241/1997; la
rideterminazione decorre a partire dai pagamenti delle
imposte dovute in relazione alle dichiarazioni fiscali
presentate dal primo luglio 2009.
- 3% annuo a scalare per il saggio di interesse dovuto a
seguito di pagamento dilazione dell'imposta di
successione.
- inalterati gli interessi - previsti nella misura del
3,5% annuo, per i pagamenti rateali a seguito di
controllo automatizzato o di controllo formale.
Interessi per ritardato pagamento
 | 3,5% annuo, a decorrere dalle dichiarazioni
presentate per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2007, per gli interessi dovuti per ritardata
iscrizione a ruolo.
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 | 3,5% annuo per le somme dovute a seguito di
acuiescenza, accertamento con adesione, conciliazione
giudiziale, imposta di registro, pagamento tasse sulle
concessioni governative e tasse automobilistiche.
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 | 2,5% a semestre compiuto per il tardivo pagamento
delle somme dovute a titolo di imposta di successione,
ipotecaria e catastale. |
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