Premessa
In tema di Rappresentanze Sindacali Unitarie
convivono oggi, in attesa della approvazione dell'approvazione
di una legge generale sulla rappresentanza sindacale, due
modelli di r.s.u.: uno di origine pattizia in vigore nel settore
privato ed uno di fonte legislativa operante nell’area del
pubblico impiego.
I due modelli, pur ispirati da una comune filosofia, si
differenziano in alcuni aspetti, segnatamente nella
composizione: mista (due terzi dei componenti eletti ed un terzo
designato) in quelle pattizie del settore privato; tutte
elettive quelle della pubblica amministrazione.
Da rilevare che in quest’ultima area, le elezioni per la
costituzione delle r.s.u. assumono un particolare rilievo in
quanto i risultati elettorali concorrono a determinare la
rappresentatività delle associazioni sindacali.
Infatti, vengono ammesse alla contrattazione collettiva
nazionale le sole organizzazioni sindacali che abbiano nel
comparto o nell’area una rappresentatività non inferiore al 5
per cento, considerando a tal fine la media tra il dato
associativo ed il dato elettorale.
Il dato associativo è espresso dalla percentuale delle deleghe
per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale
delle deleghe rilasciate nell’ambito considerato.
Il dato elettorale è espresso dalla percentuale dei voti
ottenuti nelle elezioni delle r.s.u. rispetto al totale dei voti
espressi nell’ambito considerato.
Precedenti e fonti
I precedenti di questa forma di rappresentanza sindacale nei
luoghi di lavoro vanno individuati nelle Commissioni Interne di
cui all’Accordo interconfederale del 18 aprile 1966 e nelle
Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della
Legge 300/1970.
Rispetto alle Commissioni Interne, le r.s.u. si qualificano in
quanto hanno la titolarità alla contrattazione di secondo
livello anche se congiunta alle strutture territoriali delle
associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella unità
lavorativa.
Nei confronti delle r.s.a. si qualificano, invece, per avere la
rappresentanza di tutti i lavoratori occupati nell’unità
lavorativa e non soltanto quella degli iscritti.
Non possono essere considerati precedenti delle r.s.u. i
Consigli di Fabbrica in quanto queste strutture, pur
rappresentando una esperienza importante nella storia del
movimento sindacale italiano, rispondono ad una concezione del
sindacato opposta a quella su cui si fondano le rappresentanze
sindacali unitarie.
Passando dal regime dei Consigli a quello delle r.s.u. non si è
cambiato, infatti, solo la denominazione della struttura, ma,
più significativamente, si è sostituito ad un modello di
relazioni industriali basato solo sui rapporti di forza, un
modello fondato sul reciproco riconoscimento degli attori delle
relazioni sindacali e sulla regolamentazione delle procedure.
Con la introduzione delle r.s.u. si è affermato, inoltre, il
primato del concetto di sindacato-associazione rispetto a quello
di sindacato-movimento che era connaturato al sistema dei
Consigli.
Per quanto riguarda le fonti, le r.s.u. furono introdotte con
l’Intesa Quadro tra CGIL-CISL-UIL del 1° marzo 1991.
Le r.s.u. previste dall’Intesa Quadro furono recepite dal
Governo per l’area del pubblico impiego e dalla Confindustria
per il settore privato nel Protocollo del 23 luglio 1993.
Dal Protocollo scaturirono, tra dicembre ‘93 e settembre ‘94,
quattro accordi interconfederali per disciplinarne
l’introduzione nei diversi settori produttivi e poi tutta una
serie di accordi attuativi di categoria.
Specificatamente per l’area del pubblico impiego vanno
annoverati tra le fonti anche il Decreto Legislativo 4 novembre
1997, n° 396 e l’Accordo collettivo quadro del 7 agosto 1998 tra
ARAN e CGIL, CISL, UIL, CONFSAL, CISAL, RDB-CUB, UGL.
Natura
Guardando ai suoi tratti caratteristici, la Rappresentanza
Sindacale Unitaria si presenta come un organismo:
di tipo unico: intanto perchè prefigura lo stesso modello di
rappresentanza valido per tutte le realtà lavorative e per tutti
i settori produttivi, recuperando, in questo senso, quella
carenza propria dei Consigli di Fabbrica che si erano
consolidati nel settore industriale, ma non erano riusciti ad
imporsi negli altri. La r.s.u. è una struttura di tipo unico
anche per due altre ragioni: in primo luogo perchè è costituita
sulla base di un unico canale elettivo; in secondo luogo, perchè
esercita tanto i poteri di contrattazione che quelli di
consultazione e partecipazione.
di tipo elettivo: perchè è espressa e legittimata dal voto
diretto ed immediato di tutti i lavoratori, iscritti e non
iscritti alle associazioni sindacali.
di rappresesentanza generale: proprio il fatto di essere
legittimata dal voto di tutti i lavoratori, iscritti e non
iscritti, conferisce alla r.s.u. la capacità di rappresentare
tutti gli occupati nella realtà lavorativa.
di tipo pluralistico: in quanto è aperta alla rappresentanza di
tutte le associazioni costituite in sindacato presenti nella
unità produttiva od amministrativa ed anche perchè favorisce una
adeguata composizione professionale e di genere della
rappresentanza.
Dove e chi può costituirla
Si può costituire una Rappresentanza Sindacale Unitaria in
tutte le unità produttive e nelle amministrazioni in cui siano
occupati più di 15 dipendenti.
L’iniziativa per la costituzione della r.s.u. può essere
assunta, congiuntamente o disgiuntamente, dalle:
- associazioni sindacali firmatarie degli accordi istitutivi
delle r.s.u.;
- associazioni sindacali firmatarie del ccnl applicato nella
unità produttiva od amministrativa;
- da altre forme associative dei lavoratori, purchè formalmente
costituite.
A partire dai successivi rinnovi, anche la r.s.u. uscente può
assumere l’iniziativa di indire le elezioni.
Chi può presentare le liste
Le liste possono essere presentate dalle:
- associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo di
lavoro applicato nella unità lavorativa;
- altre associazioni sindacali purchè formalmente costituite e
che accettino formalmente gli accordi istitutivi delle r.s.u.
Mentre nel settore privato solo queste ultime devono
accompagnare le proprie liste con almeno il 5 per cento di firme
di elettori, nell’area del pubblico impiego la raccolta di firme
è richiesta a tutte le associazioni sindacali presentatrici di
lista, in numero non inferiore al 2 per cento del totale dei
dipendenti nelle amministrazioni fino a 2000 dipendenti e dell’1
per cento o comunque non superiore a 200 in quelle di maggiori
dimensioni.
Sempre nell’area della pubblica ammiistrazione, le associazioni
di lavoratori diverse da quelle firmatarie del ccnl, per poter
presentare le liste, devono, oltre che essere formalmente
costituite ed aderire agli accordi istitutivi delle r.s.u.,
anche applicare le norme sui servizi pubblici essenziali di cui
alla Legge 12 giugno 1990, n° 146.
Ricordare che:
- si può essere candidati in una sola lista;
- non sono candidabili i componenti la Commissione Elettorale e
coloro che presentano la lista;
- che la stessa lista non può contenere un numero di candidati
superiore ad un terzo dei componenti la r.s.u. da eleggere.
Come si compone
Area Privata
Alla composizione della r.s.u. si procede, per due terzi dei
seggi, mediante elezione a suffragio universale con criterio
proporzionale ed a scrutinio segreto tra liste concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle associazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro
applicato nella unità produttiva ed alla sua copertura si
procede, mediante designazione od elezione, da parte delle
associazioni sindacali che ne hanno diritto, in proporzione ai
voti ottenuti nella elezione dei due terzi.
Area pubblica
A differenza dell’area privata, nel settore del pubblico
impiego la r.s.u. è tutta elettiva ed alla sua costituzione si
procede mediante elezione a suffragio universale ed a voto
segreto con il metodo proporzionale tra liste concorrenti.
Numero dei componenti
In assenza di condizioni di miglior favore, il numero dei
componenti sarà determinato dalle norme previste in materia
dalla Legge 300/1970 e cioè:
a) tre componenti per la r.s.u. costituita nelle unità
produttive o nelle amministrazioni che occupano fino a 200
dipendenti;
b) tre componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle
unità produttive o nelle amministrazioni che occupano fino a
3000 dipendenti; per il settore pubblico, in aggiunta al numero
di cui alla precedente lett. a), calcolati sul numero dei
dipendenti eccedente i 200;
c) tre componenti ogni 500 dipendenti o frazione di 500
dipendenti nelle unità produttive o nelle amministrazioni di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla
precedente lett. b); per il settore pubblico, calcolati sul
numero di dipendenti eccedente i 3000.
Compiti e funzioni
La r.s.u. ha compiti di rappresentanza generale dei
lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro. Tali compiti
vengono svolti:
- sul versante delle relazioni industriali attraverso
l’esercizio delle funzioni di controllo, gestionali, di verifica
applicativa, di consultazione, nonchè dall’esercizio dei diritti
di informazione previsti dalla legge e dai contratti.
- sul versante contrattuale in quanto ha la titolarità,
unitamente alle associazioni sindacali firmatarie del ccnl
applicato nella unità lavorativa o nel comparto, alla
contrattazione collettiva integrativa.
Libertà sindacali, permessi e tutele
I componenti della r.s.u. subentrano ai dirigenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali nella titolarità dei diritti,
permessi, libertà sindacali e tutele che a questi derivano dalle
disposizioni della Legge 300/1970.
Decisioni
Mentre nelle r.s.u. di natura pattizia (settore privato) le
decisioni relative alle materie di competenza delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie sono assunte dalle stesse in
base ai criteri previsti dalle intese definite dalle
organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo del 20 dicembre
1993, in quelle del pubblico impiego è espressamente previsto
che le decisoni relative alla attività delle r.s.u. sono assunte
a maggioranza dei componenti.
Incompatibilità
Nelle RSU di fonte pattizia non sono previsti richiami a
situazioni di incompatibilità per cui gli unici vincoli
rimangono quelli eventualmente previsti dagli statuti delle
singole organizzazioni sindacali.
In quelle della pubblica ammnistrazione la carica di componente
delle rappresentanze sindacali unitarie è espressamente
incompatibile (art. 9 Accordo quadro 7 agosto 1998) con
qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica
esecutiva in partiti e/o movimenti politici.
Elettorato attivo e passivo
Hanno diritto a votare tutti i lavoratori dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato in forza all’unità
produttiva o nell’amministrazione, alla data delle elezioni.
Sono eleggibili tutti i lavoratori che, candidati nelle liste,
siano dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
Durata del mandato e sostituzione dell'incarico
I componenti della r.s.u. restano in carica per tre anni, al
termine dei quali decadono automaticamente.
Le dimissioni e conseguenti sostituzioni dei componenti le
r.s.u. non possono concernere un numero superiore al 50 per
cento degli stessi pena la decadenza della Rappresentanza
Sindacale Unitaria con conseguente obbligo di procedere al suo
rinnovo secondo le modalità previste dagli accordi e dai
regolamenti vigenti.
Per quanto riguarda la sostituzione dei componenti dimissionari
occorre tenere presente se si tratta di una r.s.u. del settore
privato o di una dell’area del pubblico impiego.
Settore privato
In caso di dimissioni di componente eletto nella quota dei
due terzi, lo stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti
appartenente alla medesima lista.
Il componente dimissionario che sia stato nominato nella quota
dell’un terzo su designazione delle associazioni sindacali
stipulanti il ccnl applicato nell’unità produttiva, sarà
sostituito mediante nuova designazione da parte delle stesse
associazioni.
Area del pubblico impiego
In caso di dimissioni di uno dei componenti la r.s.u. lo
stesso sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente
alla medesima lista.
Diritti delle associazioni sindacali
Area privata
In tema di diritti sindacali, agibilità e tutele sono fatte
salve le eventuali condizioni di miglior favore esistenti per
effetto dei ccnl o di accordi collettivi di cui restano titolari
le associazioni sindacali che le hanno pattuite.
Tali associazioni sindacali, nelle stesse sedi negoziali,
potranno stabilire le quote di tali diritti che vorranno,
eventualmente, trasferire ai componenti della r.s.u.
Sono comunque fatti salvi in favore delle associazioni sindacali
stipulanti il ccnl applicato nell’unità produttiva, i
seguentidiritti:
a) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente,
l’assemblea dei lavratori durante l’orario di lavoro, per tre
delle 10 ore annue retribuite spettanti a ciascun lavoratore di
cui all’art. 20 della Legge 300/1970.
b) diritto ai permessi non retribuiti di cui all’art. 24 della
Legge 300/1970.
c) diritto di affissione di cui all’art. 25 della Legge
300/1970.
Area del pubblico impiego
Le associazioni sindacali rappresentative restano esclusive
intestatarie dei distacchi sindacali previsti dai vigenti
accordi. Il contingente dei permessi retribuiti di cui all’art.
44, 1° comma, lett. f) del Decreto Legislativo 80/1998, spetta
alle medesime associazioni sindacali ed alle r.s.u. ed è tra
loro ripartito, a decorrere dal 1° gennaio 1999, ai sensi
dell’art. 9 del ccnl quadro sui distacchi e permessi stipulato
il 7 agosto 1998.
In favore delle associazioni sindacali rappresentative sono,
pertanto, fatti salvi, complessivamente, i seguenti diritti:
a) diritto ai distacchi ed aspettative sindacali.
b) diritto ai permessi retribuiti.
c) diritto ai permessi retribuiti di cui all’art. 11 del ccnl
quadro del 7 agosto 1998.
d) diritto ai permessi non retribuiti.
e) diritto ad indire, singolarmente o congiuntamente,
l’assemblea dei lavoratori durante l’orario di lavoro.
f) diritto ai locali e di affissione secondo le vigenti
disposizioni.
Riferimenti normativi
- Legge 31 maggio 1970, n° 300.
- Accordo interconfederale 20 dicembre 1993 tra Confindustria/Intersind
e CGIL, CISL, UIL.
- Accordo interconfederale 16 settembre 1994 tra Lega Nazionale
Cooperative e Mutue/Confederazione Cooperative
Italiane/Associazione Generale Cooperative Italiane e CGIL,
CISL, UIL.
- Accordo interconfederale 29 settembre 1994 tra CISPEL e CGIL,
CISL, UIL.
- Decreto Legislativo 4 novembre 1997, n° 396.
- Accordo collettivo quadro per la costituzione delle
rappresentanze sindacali unitarie per il personale dei comparti
della pubblica amministrazione e per la definizione del relativo
regolamento elettorale tra ARAN e CGIL, CISL, UIL, Confsal
CISAL, RDB-CUB, UGL del 7 agosto 1998.