Tra le molte novità introdotte nell’ordinamento dalla L.
183/2010, c.d. “Collegato lavoro alla manovra di finanza
pubblica”, entrata in vigore il 24 novembre 2010, varie
modifiche alla disciplina dei permessi per
l’assistenza alle persone con disabilità in situazione di
gravità.
E’ stata, quindi, parzialmente innovata la disciplina
dettata dalla Legge n. 104/92, Legge-quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate, e dal decreto legislativo
n.151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in
materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità.
Tra le principali novità, la restrizione dei soggetti
legittimati a fruire dei permessi, l’eliminazione del
requisito della convivenza, la previsione della decadenza
nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione
delle agevolazioni e la istituzione della banca dati presso
il Dipartimento della funzione pubblica.
Chiarimenti sulle nuove norme arrivano da due circolari,
rispettivamente del Dipartimento della Funzione Pubblica,
(n. 13 del 6 dicembre 2010), e dell’INPS, (n. 155 del 3
dicembre 2010).
Soggetti aventi diritto
Con la nuova norma la legittimazione alla fruizione dei
permessi per assistere una persona in situazione di handicap
grave spetta al coniuge e ai parenti e affini entro
il secondo grado. Rispetto alla disciplina
previgente, la nuova disposizione menziona espressamente il
coniuge tra i lavoratori titolari della prerogativa;
inoltre si passa dal terzo al secondo grado di parentela.
La legge prevede un’eccezione per i casi in cui i
genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano
compiuto i 65 anni di età oppure siano anch’essi affetti da
patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti: in
tali casi la legittimazione alla titolarità di permessi è
estesa anche ai parenti e affini entro il terzo grado.
Le circolari chiariscono che l’espressione “mancanti” deve
essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e
giuridica (celibato o stato di figlio naturale non
riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra
condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa
e debitamente certificata dall’autorità
giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio,
separazione legale o abbandono, risultanti da documentazione
dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
Altro concetto chiarito è quello di “patologia
invalidante”, che consente l’estensione dal secondo al terzo
grado di parentela o affinità.
In base al decreto interministeriale 278/00, si possono
considerare invalidanti:
 | le patologie acute o croniche che determinano
temporanea o permanente riduzione o perdita
dell'autonomia personale |
 | le patologie acute o croniche che richiedono
assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici |
 | le patologie acute o croniche che richiedono la
partecipazione attiva del familiare nel trattamento
sanitario. |
Il diritto, previsto dalla L. 104 per i lavoratori
dipendenti pubblici o privati, consiste nella possibilità di
fruire di tre giorni di permesso mensile
retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in
maniera continuativa, a condizione che la persona
handicappata non sia ricoverata a tempo pieno.
Fonti: Circolare Inps n.155/2010, Circolare Funzione
Pubblica n. 13/2010