IL BULLISMO

 

Il Bullismo rappresenta una particolare forma di Mobbing consistente nel procurare volontariamente del male, nel minacciare, intimorire qualcuno con parole o azioni di una o più persone.

 

Gli elementi che accomunano al Mobbing sono:

-         esercizio di azioni vessatorie;

-         strategia preordinata all’esclusione o allontanamento della vittima dal gruppo;

-         azioni esercitate da un gruppo o da un singolo.

 

Gli elementi che invece lo contraddistinguono dal Mobbing sono:

-         l’utilizzo della violenza e della forza fisica;

-         il fatto che gli autori di tali azioni siano adolescenti così come le loro vittime;

-         le azioni vengono esercitate in ambito prevalentemente scolastico e comunque non lavorativo.

 

I risvolti psicologici che derivano dal Bullismo sono molto simili a quelli del Mobbing, difatti la vittima viene a trovarsi in balia di una prevaricazione vessatoria che porta la vittima stessa ad una sudditanza psicologica e fisica.

 

Le vittime sono in genere bambini o bambine ansiosi, deboli, introversi che vengono presi in giro per il loro aspetto o modo di essere.

 

Le cause possono essere molteplici, come ad esempio il mero gusto di sbeffeggiare o prevaricare sull’altro, di escluderlo o isolarlo dal resto del gruppo.

 

Il bullismo si può esprimere in due forme:

1)      in modo diretto, con pugni,schiaffi, calci e dispetti di ogni genere;

2)      in modo indiretto, con l’isolamento sociale e l’esclusione dal gruppo, con sguardi maliziosi, maldicenze ecc.

 

Il Bullismo in genere viene esercitato all’interno delle scuole, per questo è sempre più importante individuare i soggetti tenuti alla vigilanza ed eventualmente responsabili dei danni subiti dal bambino/a vittima, oltre gli autori stessi, di tali comportamenti.

 

L’Amministrazione scolastica ha il preciso dovere di garantire una adeguata formazione e istruzione dei propri alunni, impedendo ed evitando che atti illeciti, come quelli del bullismo, possano in qualche modo turbare il corretto esercizio di tale diritto.

 

Al riguardo, è utile segnalare la sentenza della Corte di Cassazione, n.23356 del 2005, che ha affermato e ribadito tale principio stabilendo che, da un lato, sussiste un vincolo negoziale intercorrente tra la scuola e l’allievo mediante l’accoglimento della domanda di iscrizione, e, dall’altro, l’esistenza di un rapporto giuridico che si instaura tra l’allievo e l’insegnante in virtù del quale il docente ha l’obbligo non solo di istruire ed educare, ma anche di protezione e sorveglianza atto a evitare che gli allievi possano procurarsi da soli danni alla persona.

 

Va rilevato come l’obbligo di protezione e sorveglianza dell’insegnante deve essere ottemperato anche in caso di danni arrecati da un alunno nei confronti di un altro, tuttavia, a risponderne sarà l’Amministrazione, escludendo la possibilità, per gli insegnanti statali, di essere direttamente convenuti da parte di terzi nelle azioni di risarcimento danni da culpa in vigilando dell’azione.

E’ previsto, tuttavia, che l’Amministrazione condannata al risarcimento dei danni arrecati da un alunno nei confronti di un altro possa agire in rivalsa nei confronti dell’insegnante nella sola ipotesi in cui lo stesso si sia reso responsabile di comportamenti dolosi o gravemente colposi.

 

Oggi le vittime di bullismo possono considerarsi vittime di un reato e, come tali, hanno diritto ad essere risarcite potendosi riconoscere una qualche responsabilità nei confronti di:

-         chi ha il dovere di vigilare sui ragazzi (insegnante)

-         chi ha il dovere di controllare che sussista tale vigilanza (l’amministrazione scolastica)

-         in capo a chi ha il dovere di educare il ragazzo (genitori).