Data:        23 settembre 2008                                      

Servizio:  Politiche del Lavoro e della Formazione                                          

Oggetto:   Direttiva Sacconi su attività ispettiva                                                                                                         

             

            TESTO DIRETTIVA

In ragione della semplificazione e modernizzazione del mercato del lavoro, il Ministro Sacconi, oltre ad aver istituito il Libro Unico del Lavoro, ha emanato il 18 settembre u.s. la Direttiva sui servizi ispettivi e l’attività di vigilanza, che vi inviamo in allegato.  

E’ nostra opinione che il sistema delle ispezioni nei luoghi di lavoro che ha operato fino ad oggi, risentisse della mancanza di un coordinamento tra tutti gli organi preposti a questa funzione (Ministero del Lavoro, Inps, Inail, Asl, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri) tale da costituire, quest’ultima, una  concausa  di  un  sistema  che non è mai decollato e che è riuscito solo in parte (laddove si sono fatte campagne ad hoc), a diminuire il lavoro sommerso e a ridurre i casi di irregolarità.  

La Direttiva del Ministro Sacconi, come si legge, “intende costruire una innovativa policy per l’ispezione sul lavoro”, attraverso una nuova programmazione delle ispezioni. Purtroppo, però, la nuova programmazione è tutta interna al Ministero del Lavoro e non vede quel coordinamento da noi auspicato.  

Inoltre, da una prima lettura del testo, vi è una palese differenza rispetto all’attuale modalità di ispezione: verranno sanzionate le violazioni sostanziali, mentre saranno tralasciate le violazioni formali. Su questo punto, sul quale possiamo essere anche d’accordo, è importante comprendere quali irregolarità sono intese come “sostanziali” e quali  “formali”.

 Non può passare inosservata, inoltre, l’attenzione che il Ministro del Lavoro conferisce all’istituto della “certificazione dei contratti” all’interno del sistema delle ispezioni. Infatti la Direttiva indirizza gli ispettori a “concentrare la propria attenzione soltanto sui contratti non certificati”.

La “certificazione”, introdotta dall’art. 5 della Legge 30/03 ed ancora ampiamente inutilizzata, viene quindi interpretata come strumento di attestazione, per gli ispettori, della “regolarità” dei rapporti di lavoro. Poiché riteniamo che questo aspetto della Direttiva incentiverà l’istituto della certificazione da parte delle aziende, ampliandone l’utilizzo su tutto il territorio nazionale, sarà necessario interrogarci sulla diffusione delle Commissioni di certificazione, sul loro funzionamento e sulla pluralità di soggetti abilitati ad istituirle (attualmente le Direzioni Provinciali del Lavoro, le Province, gli Enti Bilaterali, le Università ed i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro).

Questa nostra riflessione si rende ancora più opportuna laddove la Direttiva estende la sua portata anche ai contratti flessibili (lavoro a tempo determinato, parziale, intermittente e occasionale), alle associazioni in partecipazione e alle collaborazioni a progetto.

In riferimento alle collaborazioni, inoltre, va registrato, rispetto al recente passato, un cambio di rotta molto netto: la valutazione degli ispettori circa la corretta qualificazione del rapporto di lavoro (autonomo o subordinato), infatti, non dovrà più tener conto di quanto contenuto nella circolare ministeriale n. 4 del 2008 che elencava una serie di attività ritenute non congruenti con il lavoro a progetto.

     

                                                                                                     Il Segretario Confederale UIL                                                                                                                                                                                                               (Guglielmo Loy)