UNIONE ITALIANA DEL LAVORO                                           

 

Data:        12/112008                                     

Servizio:  Politiche del lavoro                                                                    

Oggetto:  Apprendistato professionalizzante     

 

All. Testo circolare Ministero del Lavoro n. 27/2008                                                

La circolare n. 27/2008, redatta congiuntamente dalle Direzioni Generali per l’Attività Ispettiva e per la Tutela delle Condizioni di Lavoro,  interviene in merito ai numerosi dubbi interpretativi, anche alla luce delle novità introdotte dal DL 112/08, sulla applicazione dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante. Tra i chiarimenti illustrati dalla circolare è opportuno prestare particolare attenzione a quelli che richiamano ad ulteriori regolamentazioni da realizzarsi in sede di contrattazione collettiva:

Durata del contratto: non è più prevista una durata minima legale dell’apprendistato professionalizzante e saranno, d’ora in poi, i C.C.N.L. ad individuare, in ragione della qualifica da conseguire, percorsi formativi anche di durata inferiore ai due anni, permettendo di instaurare rapporti di apprendistato anche per i lavori stagionali. 

Trasformazione anticipata del rapporto: con l’abolizione della durata minima non esistono più vincoli giuridici per la trasformazione anticipata del contratto rispetto alla sua naturale scadenza, ed in questo caso l’azienda continuerà a godere dei benefici contributivi per i dodici mesi successivi alla trasformazione

Formazione interna all’azienda: facendo seguito alla risposta all’interpello di Confcommercio (vedi circ. 1489 del 13/10/2008) il Ministero ribadisce la novità introdotta dal DL 112/08 della possibilità di utilizzare un “canale parallelo” alla offerta pubblica dedicato alla formazione esclusivamente aziendale, che sarà affidato integralmente alla contrattazione collettiva a tutti i livelli. Sarà compito della contrattazione definire la durata e le modalità di erogazione della formazione, validazione delle qualifiche e registrazione sul libretto formativo. Va inoltre sottolineato che questa tipologia di formazione non potrà avvalersi di finanziamenti pubblici. 

Sottoinquadramento del lavoratore e profili retributivi: sulla questione a lungo dibattuta della determinazione della retribuzione dell’apprendista con il sistema della percentualizzazione o del sottoinquadramento, il Ministero rivede le sue stesse posizioni espresse in risposta all’interpello n. 28/2007 delle categorie del settore metalmeccanico. Secondo le indicazioni fornite oggi sarà, infatti, possibile combinare i due sistemi di parametrazione: l’apprendista potrà ricevere una retribuzione percentualmente inferiore al livello di sottoinquadramento, a condizione che quello stesso livello sia garantito quale punto di arrivo della progressione retributiva. 

In conclusione, rimandando ad una approfondita lettura della corposa circolare, non ci sembra che la circolare risolva tutti i dubbi interpretativi legati all’introduzione, con l’art. 53 del DLgs 276/03, del cosiddetto “sottoinquadramento” indicando una soluzione troppo articolata e forse proprio su questo argomento occorrerebbe dare maggiore libertà alle parti nel ricercare un modello condiviso attraverso la contrattazione.

 

                                                                                               Il Segretario Confederale UIL          

                                                                                                           (Guglielmo Loy)