
Data: 16 novembre 2007
Servizio: Mercato del Lavoro e della Formazione
Oggetto: Decreto Comunicazioni Obbligatorie
Il 30 ottobre u.s., è stato finalmente emanato dal Ministro del Lavoro e dal Ministro per le Riforme della P.A., il Decreto Interministeriale che, sancendo l’obbligatorietà della trasmissione telematica delle comunicazioni obbligatorie (previste all’articolo 1, commi da 1180 a 1185, della Legge Finanziaria 2007), ne definisce gli standard e le regole per la trasmissione.
Prima di entrare nella novità apportata con questo decreto, ricordiamo brevemente alcuni aspetti innovativi introdotti dalla Finanziaria 2007 in tema di comunicazione obbligatoria:
| I soggetti su cui ricade l’obbligo della comunicazione sono: datori di lavoro privati (anche agricoli) gli enti pubblici economici, pubbliche amministrazioni, agenzie di lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro. |
| Si intendono per comunicazioni obbligatorie: comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (la c.d. comunicazione di assunzione, che dal 1 gennaio del 2007 deve essere comunicata entro il giorno antecedente a quello in cui il lavoratore prende effettivamente servizio); comunicazione di proroga del rapporto di lavoro; la comunicazione di trasformazione del rapporto di lavoro (la Finanziaria 2007, ha ampliato il campo di applicazione dell’art. 4 bis comma 5 del decreto legislativo 181 del 2000, includendo ulteriori casi di variazione del rapporto di lavoro che devono essere comunicate al Servizio competente entro 5 giorni: si tratta di trasferimento del lavoratore, distacco del lavoratore, modifica della ragione sociale del datore di lavoro, trasferimento d’azienda o di ramo di essa); comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro (da comunicare entro 5 giorni dal verificarsi dell’evento). |
Per le agenzie di lavoro, l’obbligo della comunicazione deve essere effettuato, entro il 20° giorno del mese successivo alla data di assunzione.
| Le tipologie di lavoro da comunicare: rapporto di lavoro subordinato [la Nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale datata 4 gennaio 2007 spiega che in tale tipologia si ricomprendono tutte le tipologie di lavoro a tempo indeterminato, a termine, decentrato, a orario ridotto, a causa mista], rapporto di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa [la Nota Ministero elenca gli agenti ed i rappresentanti di commercio; collaborazioni coordinate e continuative; lavoro a progetto], di socio lavoratore di cooperativa, di associato in partecipazione con rapporto lavorativo. Inoltre vanno comunicati, seguendo la stessa procedura: tirocini di formazione e di orientamento ed ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata. |
Il decreto, che si invia in allegato, e che avrà il vantaggio di rendere più tempestive, unitarie ed omogenee le informazioni sui rapporti di lavoro esistenti all’interno del nostro mercato del lavoro e sulla loro evoluzione, costituirà anche un ottimo strumento per ridurre il fenomeno del lavoro irregolare.
La nuova disciplina, che in via sperimentale è già adottata in alcune regioni, consisterà nell’ invio telematico delle comunicazioni obbligatorie (sostituendosi, quindi, ad un obbligo che fino ad oggi veniva espletato in maniera cartacea).
Inoltre, attraverso una unica comunicazione inoltrata dal soggetto obbligato o abilitato al Servizio territoriale competente per territorio, che avverrà avvalendosi di moduli predefiniti (Unificato-Lav; Unificato-Somm, Unificato-VARDatori; Unificato Urg), si considereranno assolti gli obblighi di comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali del lavoro, dell’Inps, dell’Inail o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive, nonché nei confronti della Prefettura-Ufficio territoriale del Governo. Tale modello di comunicazione unificata, conferirà, quindi, pluriefficacia alla comunicazione.
Dall’ entrata in vigore della nuova disciplina (più esattamente dopo 15 giorni dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale), non potranno più utilizzarsi i modelli di comunicazione C/Ass e Modello Unificato-Temp.
Nel decreto è previsto un regime transitorio per tutti quei soggetti obbligati e abilitati nonché per quei territori che, alla data di entrata in vigore del decreto, non siano ancora pronti ad effettuare tali comunicazioni.
Nello specifico:
a) in quei territori in cui non sono ancora disponibili i servizi informatici, i soggetti obbligati ed abilitati adempiono agli obblighi di comunicazione per il tramite di un dominio messo a disposizione dal Ministero del Lavoro. In tal caso la comunicazione avrà le caratteristiche di “pluriefficacia” di cui all’art. 5 del decreto.
b) i soggetti obbligati (datori di lavoro, pubblici e privati) e abilitati (consulenti del lavoro, agenzie per il lavoro, avvocati, associazioni datoriali,…) che non si siano ancora adeguati, alla data di entrata in vigore del decreto, alle procedure informatiche, potranno continuare, fino al 1 marzo 2008, ad effettuare le comunicazioni secondo le vecchie procedure.
c) fa eccezione la Provincia autonoma di Bolzano in cui, il periodo transitorio, per esigenze legate al bilinguismo, durerà sino al 1 dicembre 2008.
Il Decreto, che non è stato ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione.
Per chi desidera approfondire l’argomento, nel sito tematico della Uil “EMERSIONE E LEGALITA’” sarà possibile, nei prossimi giorni, consultare ulteriori materiali.
Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)