CONGEDI PER GENITORI ADOTTIVI E AFFIDATARI COME PER GENITORI NATURALI
 


È pienamente operante la normativa introdotta nella legge finanziaria
2008 dal Ministro delle Politiche per la famiglia, Rosy Bindi, che pone
sullo stesso piano il trattamento dei genitori adottivi e affidatari e
quello dei genitori naturali, in materia di congedi  di  maternità,
paternità e parentali (a prescindere dall'età del bambino
adottato o affidato). Con la circolare del 4 febbraio 2008 destinata ai
datori di lavoro, l'INPS definisce le modalità di fruizione dei
congedi. Con la nuova normativa è possibile avere il congedo di
cinque mesi, a prescindere dall'età del minore adottato (di tre
mesi, nel caso dell'affido). I congedi possono essere utilizzati anche
prima dell'ingresso del bambino in Italia, nel caso delle adozioni internazionali,
quando la coppia si reca all'estero per perfezionare le procedure adottive.
In tutti i casi le nuove disposizioni si applicano sia per i minori adottati
dall'1 gennaio 2008 sia per quelli adottati nel 2007 (purché tuttavia
non siano decorsi i cinque mesi dall'inizio dell'adozione o dell'affido).
Circa il congedo parentale, anche i genitori adottivi o affidatari possono
fruirne entro i primi otto anni dall'ingresso del minore nel nucleo familiare,
indipendentemente dall'età del bambino nel momento dell'adozione
o dell'affidamento, e comunque non oltre il compimento della maggiore età.
Al padre lavoratore spetta il congedo di paternità alle stesse condizioni
previste per la madre, per tutta la durata del congedo di maternità
o per la parte residua, in alternativa alla madre lavoratrice che vi rinuncia
anche solo parzialmente.