È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 3
settembre 2009, il decreto del 29 luglio sul Contingente per
l'anno 2009 relativo all'ingresso di cittadini stranieri per
la partecipazione a corsi di formazione professionale e
tirocini formativi.
Per l'anno 2009 sono autorizzati, in via transitoria, ai
sensi dell'art. 44-bis, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.
334, nel limite del contingente fissato per l'anno 2008, gli
ingressi in Italia degli stranieri in
possesso dei requisiti previsti per il rilascio del
visto di studio, in:
a) 5.000 unità per la frequenza a corsi
di formazione professionale finalizzati al
riconoscimento di una qualifica o alla certificazione delle
competenze acquisite di durata non superiore a 24 mesi, ai
sensi dell'art. 44-bis, comma 5, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 394/1999, organizzati da enti di
formazione accreditati secondo le norme dell'art. 142, comma
1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
b) 5.000 unità per lo svolgimento di
tirocini di formazione e d'orientamento promossi
dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 25 marzo
1998, n. 142, quale completamento di un percorso di
formazione professionale, così ripartite tra le regioni e le
province autonome:
70 Abruzzo; 30 Basilicata; 50 Calabria; 70 Campania ; 600
Emilia Romagna; 400 Friuli Venezia Giulia ; 500 Lazio ; 100
Liguria; 700 Lombardia ; 400 Marche; 30 Molise; 400
Piemonte; 100 Puglia ; 50 Sardegna; 70 Sicilia; 600 Toscana;
100 Umbria; 30 Valle d’Aosta; 600 Veneto; 50 Provincia
autonoma di Bolzano; 50 Provincia autonoma di Trento.
Fonte: Ministero dell'Interno