
Data: 12 Giugno 2008
Servizio: Politiche Territoriali
Oggetto: Esenzione ICI
La Direzione del Federalismo Fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato la risoluzione esplicativa per l’esenzione dell’ICI per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale. La risoluzione chiarisce alcuni punti interpretativi del Decreto Fiscale 93 del 2008 quali le pertinenze dell’abitazione principale, gli immobili assimilati alle abitazioni principali, i cittadini italiani non residenti, i rimborsi ai contribuenti, l’impatto sulle eventuali imposte di scopo deliberate dai Comuni. La risoluzione chiarisce, inoltre, che l’esenzione si applica automaticamente alle pertinenze relative all’abitazione principale. Tuttavia su questo punto occorre tenere conto di quanto è previsto nei regolamenti ICI comunali. Infatti gli Enti locali con propri regolamenti possono delimitare sia le categorie catastali che il numero massimo di pertinenze.
Per quanto riguarda gli immobili assimilati ad abitazione principale, la risoluzione specifica che sono tutte le unità immobiliari che i Comuni con regolamento ha assimilato alle abitazione principali come da regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto. Nel concetto di “assimilazione” sono ricomprese tutte le ipotesi in cui il Comune, indipendentemente dalla dizione utilizzata, ha inteso estendere i benefici previsti per le abitazioni principali, indipendentemente che il Comune le abbia assimilate ai soli fini della detrazione e/o dell’aliquota. Sono esclusi dal beneficio tutti quegli immobili assimilati con regolamento approvato dopo la data di entrata in vigore del Decreto. I Comuni, infine, non possono restringere il concetto di assimilazione già riconosciuta nei precedenti regolamenti. Sono altresì escluse dal pagamento dell’ICI gli immobili degli ex IACP, regolarmente assegnati e gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa. L’esenzione è inoltre estesa all’ex casa coniugale, assegnata al coniuge separato e di proprietà del coniuge non assegnatario. Per quest’ultimo caso si specifica che l’esenzione non spetta se questo ha un’altra abitazione principale nello stesso Comune. La norma escute dal beneficio le abitazioni possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato.
I contribuenti che hanno già pagato l’ICI sulla prima casa hanno diritto al rimborso dell’importo versato che deve essere disposto d’ufficio dal Comune, a meno che lo stesso non abbia disciplinato le modalità di compensazione per i tributi di propria competenza. In questo caso il rimborso avverrà automaticamente. Stesso discorso per coloro che hanno utilizzati il credito IRPEF in compensazione dell’ICI dovuta per l’abitazione principale. Infine l’esenzione dell’ICI sulla prima casa ha, ovviamente, effetti anche sull’applicazione dell’imposta di scopo per i Comuni che l’hanno istituita, laddove si prevedeva l’imposta di scopo sulla prima casa questa non verrà più pagata dai cittadini.
Il Segretario Confederale UIL
(Guglielmo Loy)