Data:       13 ottobre 2008                                       

Servizio:  Politiche del lavoro                                                                    

Oggetto:  Apprendistato professionalizzante                                                      

All: Testo Istanza di interpello 50/2008                                                                                  

In allegato, la risposta che la Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro ha predisposto a seguito di una istanza di interpello presentata dalla Confcommercio in merito alla immediata applicabilità di quanto previsto dall’art. 23 del DL 112/08 (convertito L. 133/08) che rinnovella la norma (art. 49 DLgs 276/03) riguardante la erogazione della formazione aziendale all’interno dell’istituto dell’apprendistato professionalizzante.

La risposta del Ministero ribadisce che la volontà del Legislatore è stata quella di creare un canale parallelo, e non alternativo alla previgente normativa, dedicato alla “formazione esclusivamente aziendale”, rimandando sia la definizione dei profili formativi che la disciplina di dettaglio (durata della formazione , modalità di erogazione e di riconoscimento della qualifica) alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale ed aziendale.

Nello specifico, la Direzione Generale, conferma la piena operatività della norma rispetto a quanto stabilito, all’atto del rinnovo, dal CCNL del terziario sull’argomento, laddove nelle more della definizione di specifici profili formativi, da affidare ad una apposita Commissione Paritetica, ha fatto propri, anche per la formazione aziendale, quelli già definiti nel protocollo Isfol del 10 gennaio 2001.

E’ presumibile che i chiarimenti forniti dal Ministero alla Confcommercio possano essere estesi ad altri settori la cui contrattazione nazionale abbia già definito i profili formativi dell’apprendistato professionalizzante (meccanici, chimici, autotrasporto ed altri), anche se sulla scorta del previgente quadro normativo.

In conclusione, ed all’interno della cornice interpretativa data dal Ministero, l’introduzione del comma 5-ter all’art. 49 della 276/93, operata dal DL 112/08, rimette ai contratti collettivi ed agli enti bilaterali la definizione della nozione di formazione esclusivamente aziendale, stabilendo che siano essi stessi a definirne sia la durata che le modalità operative, aprendo però la strada all’ennesimo conflitto di competenze con le Regioni che, nel ritenere la norma lesiva delle proprie prerogative costituzionali, minacciano il ricorso alla Suprema Corte.

                                                     

                                                                                   Il Segretario Confederale UIL                                                                                                                 

                                                                                               (Guglielmo Loy)