Se all’arrivo di una cartella esattoriale il
contribuente si trova in una situazione di
temporanea difficoltà al pagamento in un’unica
soluzione, può chiedere la rateazione dei debiti
iscritti a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate
mensili (sei anni).
Equitalia, la società incaricata della riscossione
dei tributi, ha messo a disposizione dei cittadini
una Guida
pratica che
chiarisce modalità e requisiti dell’istanza.
La guida, già disponibile in formato cartaceo presso
gli sportelli di Equitalia Romagna, Friuli Venezia
Giulia e Sardegna, sarà a disposizione dei
contribuenti presso tutti gli sportelli della
società di riscossione dislocati sul territorio
nazionale.
Sul sito Equitaliaspa.it,
inoltre, l’opuscolo è disponibile on line, insieme
al calcolatore,
un simulatore che permette di conoscere il numero
massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà
concedere e il loro importo e ad un pratico glossario.
Dove e quando presentare la richiesta
La richiesta può essere presentata direttamente agli
sportelli o a mezzo posta all’agente della
riscossione competente per territorio, che ha emesso
la cartella di pagamento.
I moduli, diversificati in base al tipo di problema,
sono on line sul sito di Equitalia, insieme ad
ulteriori informazioni sulla documentazione da
allegare alla domanda. Per ottenere la rateazione
non è più necessario presentare garanzie.
Modalità della rateazione
Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un
debito complessivo d’importo fino
a € 5.000 è
sufficiente presentare una semplice richiesta
motivata. Il numero delle rate varia in base
all’importo.
Per somme
superiori a € 5.000 si
applicano modalità differenti a seconda che i
debitori siano persone fisiche o ditte individuali
con regimi fiscali semplificati, o società di
capitali, società di persone, associazioni e altre
tipologie di soggetti con differente forma
giuridica.
La rata
La rateazione deve riguardare tutte le somme
iscritte a ruolo e l’importo della rata non può
essere inferiore a € 100.
Il piano di ammortamento del debito comprende
l’importo della cartella di pagamento, gli interessi
di mora e gli aggi di riscossione ed è frazionato in
rate di uguale importo. Con il pagamento della prima
rata devono essere corrisposti i diritti di notifica
della cartella e le eventuali spese per le procedure
di riscossione coattiva.
In caso di mancato pagamento della prima rata, o
successivamente, di due rate, il contribuente non
potrà più usufruire del beneficio della rateazione.
Fonte: Equitalia