Dal fisco una guida per la rateazione delle cartelle di pagamento

Se all’arrivo di una cartella esattoriale il contribuente si trova in una situazione di temporanea difficoltà al pagamento in un’unica soluzione,  può chiedere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo, fino ad un massimo di 72 rate mensili (sei anni). 
Equitalia, la società incaricata della riscossione dei tributi, ha messo a disposizione dei cittadini una Guida pratica che chiarisce modalità e requisiti dell’istanza.

La guida, già disponibile in formato cartaceo presso gli sportelli di Equitalia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, sarà a disposizione dei contribuenti presso tutti gli sportelli della società di riscossione dislocati sul territorio nazionale.
Sul sito Equitaliaspa.it,  inoltre, l’opuscolo è disponibile on line, insieme al calcolatore, un simulatore che permette di conoscere il numero massimo di rate che l’Agente della riscossione potrà concedere e il loro importo e ad un pratico glossario.

Dove e quando presentare la richiesta

La richiesta può essere presentata direttamente agli sportelli o a mezzo posta all’agente della riscossione competente per territorio, che ha emesso la cartella di pagamento.
I moduli, diversificati in base al tipo di problema, sono on line sul sito di Equitalia, insieme ad ulteriori informazioni sulla documentazione da allegare alla domanda. Per ottenere la rateazione non è più necessario presentare garanzie.

Modalità della rateazione

Per le persone fisiche e giuridiche che hanno un debito complessivo d’importo fino a € 5.000 è sufficiente presentare una semplice richiesta motivata. Il numero delle rate varia in base all’importo.
Per somme superiori a € 5.000 si applicano modalità differenti a seconda che i debitori siano persone fisiche o ditte individuali con regimi fiscali semplificati, o società di capitali, società di persone, associazioni e altre tipologie di soggetti con differente forma giuridica.

La rata

La rateazione deve riguardare tutte le somme iscritte a ruolo e l’importo della rata non può essere inferiore a € 100.
Il piano di ammortamento del debito comprende l’importo della cartella di pagamento, gli interessi di mora e gli aggi di riscossione ed è frazionato in rate di uguale importo. Con il pagamento della prima rata devono essere corrisposti i diritti di notifica della cartella e le eventuali spese per le procedure di riscossione coattiva.
In caso di mancato pagamento della prima rata, o successivamente, di due rate, il contribuente non potrà più usufruire del beneficio della rateazione.

Fonte: Equitalia