Con decreto interministeriale del 18 gennaio 2010 vengono
definite le modalità con cui i lavoratori che percepiscono
trattamenti di sostegno al reddito, in costanza di rapporto
di lavoro, possono essere utilizzati dall'impresa di
appartenenza in progetti di formazione o riqualificazione
professionale.
Il premio di occupazione,
finalizzato ad incentivare la valorizzazione dei lavoratori
stessi, è previsto dal decreto-legge 78/2009, convertito
nella legge n. 102 del 3 agosto 2009, ed è sperimentale per
gli anni 2009 e 2010.
I progetti possono includere attività produttiva di beni
o servizi connessa all’apprendimento, e riguardano:
 | lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO) |
 | lavoratori sospesi in cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS) |
 | lavoratori sospesi a seguito di stipula di contratti
di solidarietà |
 | lavoratori destinatari della cassa integrazione
guadagni in deroga |
Ai fini dell’inserimento dei lavoratori nei progetti di
formazione o riqualificazione, il datore di lavoro deve
sottoscrivere specifico accordo con il ministero lavoro, e,
dove previsto, con le parti sociali che hanno sottoscritto
l’accordo relativo agli ammortizzatori sociali.
Il progetto di formazione o riqualificazione
professionale elaborato dal datore di lavoro deve prevedere
in modo dettagliato contenuto, durata della formazione e
modalità di svolgimento.
RETRIBUZIONE PER IL LAVORATORE
Al lavoratore utilizzato nei progetti di formazione o
riqualificazione è riconosciuto, a titolo retributivo e a
carico del datore di lavoro, la differenza tra il
trattamento di sostegno al reddito spettante e la
retribuzione originaria.
L’INPS provvede ad accantonare per ognuno dei lavoratori
coinvolti nei progetti di formazione e riqualificazione, la
contribuzione figurativa prevista dalla normativa per la
tipologia di sostegno al reddito di cui è titolare il
lavoratore stesso.
Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali