Finalmente
è stata messa la parola definitiva sulla formazione degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori. È stato
infatti pubblicato
sulla Gazzetta ufficiale n. 37 del 14-2-2006 l’accordo tra il Governo, le
regioni e le province autonome, attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5,
del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione
dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Il
provvedimento ribadisce che i responsabili e gli addetti debbano essere in
possesso di un attestato di frequenza a specifici corsi di formazione, con
verifica dell'apprendimento, di cui stabilisce gli indirizzi e i requisiti
minimi. Individua inoltre i soggetti deputati alla organizzazione dei corsi:
regioni e province autonome, università, ISPESL, INAIL, Istituto italiano di
medicina sociale, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e
della difesa civile, Amministrazione della difesa, Scuola superiore della
pubblica amministrazione, associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei
lavoratori o organismi paritetici.
Il
provvedimento dispone, con cadenza almeno quinquennale, sia per i responsabili,
che per gli addetti l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento.