Il rischio è un concetto che associa due elementi fondamentali: il primo è la probabilità che un determinato evento sfavorevole si verifichi, l'altro elemento è la conseguenza dell'evento.
Per calcolare il rischio occorre allora valutare la probabilità che l'evento negativo si verifichi ed il danno che tale evento provocherebbe.
La probabilità si misura in percentuale e l'entità del danno in magnitudo.

rischio = probabilità x danno


valutare la probabilità
Per valutare la probabilità bisogna considerare quanto i lavoratori sono esposti al pericolo preso in considerazione e l'intensità del pericolo stesso; tecnicamente la combinazione di questi due elementi si chiama entità dell'esposizione.
Appare intuitivo che la probabilità di accadimento sarà tanto maggiore quanto maggiore è l'entità dell'esposizione.
Per fare un esempio consideriamo una falegnameria in cui si stia facendo la valutazione del rischio rumore, il quale provoca una malattia professionale chiamata ipoacusia neurosensoriale.
Il lavoratore addetto alla levigatrice - macchina piuttosto rumorosa con livelli di pressione sonora che raggiungono i 90 dBA - sarà molto più esposto al pericolo rispetto al suo collega addetto alla cabina di verniciatura.
In questo caso la probabilità che l'addetto alla levigatrice contragga l'ipoacusia è maggiore che per l'addetto alla verniciatura; viceversa quest'ultimo sarà più esposto ad un pericolo di natura chimica e per lui sarà maggiore la probabilità di inalare sostanze tossiche.

Ai fini del calcolo della probabilità, esistono delle tabelle che mettono in relazione l'intensità dell'agente nocivo - 90 dBA per il rumore e concentrazione per le sostanze aerosisperse - con il tempo di esposizione del lavoratore - può variare da alcuni minuti all'intera giornata lavorativa.

 

 

catalogazione e conoscenza dei rischi

Si distinguono generalmente 3 tipi di rischio: fisico, chimico e biologico.
Il rischio fisico è dovuto ad agenti quali vibrazioni, rumore, radiazioni, campi elettromagnetici, alte pressioni e temperature elevate.
Il rischio chimico è dovuto ad agenti quali sostanze liquide, gas, vapori, nebbie, aerosol, polveri e fibre presenti nell'aria che agiscono prevalentemente per inalazione o contatto cutaneo.
Il rischio biologico è dovuto a organismi quali microbi, batteri, virus, funghi e insetti.

Un'ulteriore categoria è data dal rischio di natura ergonomica, che dipende dalla posizione che il lavoratore assume nei lavori statici - es. operatore al videoterminale - e dinamici - es. movimentazione manuale dei carichi.

Le fasi di lavoro in cui i lavoratori possono entrare in contatto con sostanze od agenti nocivi costituiscono le fonti di rischio.

Una sostanza o un agente nocivo può colpire un lavoratore attraverso: respirazione, traspirazione cutanea, udito, affaticamento dovuto a movimentazione manuale dei carichi, vibrazione di parti meccaniche, radiazioni, fenomeni di fatica visiva da videoterminale, ripetitività delle azioni lavorative, posizioni anergonomiche e contagio ad opera di microorganismi.

 

La valutazione dei rischi compare al primo posto nell'elenco delle misure generali di tutela (D.Lgs.626/94 art.3 comma 1 lett.a) e nell'elenco degli obblighi del datore di lavoro (D.Lgs.626/94 art.4 comma 1).
La valutazione dei rischi è dunque lo strumento che la legge prescrive come metodologia di gestione dei rischi.

cos'è in pratica la valutazione dei rischi?
è un'indagine attraverso cui s'individuano i pericoli che i lavoratori corrono in azienda. Per ogni pericolo occorre valutare la probabilità di accadimento e l'entità del danno. Dal prodotto tra probalilità di accadimento ed entità del danno si ricava il rischio.
a cosa serve tutto ciò?
effettuando la valutazione dei rischi il datore di lavoro acquisisce le conoscenze necessarie per ricercare e attuare i provvedimenti atti ad eliminare o ridurre al minimo i rischi.
Quanto detto può essere riassunto con una parabola:"solo conoscendo approfonditamente il nemico si è in grado di combatterlo!"; nel nostro caso i nemici dei lavoratori sono i pericoli ed i rischi che si celano in azienda.

 

 

Il piano di sicurezza per le aziende è il documento che, secondo il D.Lgs.626/94 art.4 comma 2, il datore di lavoro deve elaborare.
Il documento deve contenere:

bulletrelazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori
bulletindividuazione delle misure di prevenzione e protezione e dei dpi-dispositivi di protezione individuali
bulletprogramma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

 

L'obbligo della sorverglianza sanitaria è stato introdotto per la prima volta in Italia dal
D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro", che imponeva l'esecuzione di una visita medica periodica per i lavoratori a rischio di malattia professionale.

Attualmente l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria e nominare il medico competente, interviene nelle seguenti situazioni:

bulletlavoratori inclusi nelle lavorazioni riportate dalla tabella allegata al D.P.R. n.303/56, con le integrazioni previste dal D.Lgs. n.277/91 per piombo, amianto e rumore;
bulletlavoratori che svolgono mansioni incluse nella tabella del D.P.R. n.336/94;
bulletlavoratori a stretto contatto con i soggetti delle due voci precedenti e che ne condividano i rischi (art.34, D.P.R. n.303/56);
bulletaddetti ai vedeoterminali che lavorano abitualmente per almeno venti ore settimanali ad un computer (Titolo VI, D.Lgs. 626/94);
bulletlavoratori esposti a rischio biologico (Titolo VIII, D.Lgs. 626/94);
bulletaddetti al lavoro notturno individuati ai sensi del D.Lgs. n.532/99;
bulletlavoratori marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed esistenti adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonchè alle navi o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle unità veloci e alle piattaforme mobili (D.Lgs. n.271/99);
bulletlavoratori delle industrie per trivellazione e delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (D.Lgs. n.626/94);
bulletlavoratori esposti ad amime aromatiche (D.Lgs. n.77/92);
bulletlavoratori esposti a cloruro vinil monomero (D.P.R. n.962/82);
bulletlavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo V, D.Lgs. n.626/94);
bulletlavoratori esposti ad agenti cancerogeni (Titolo VII, D.Lgs. 626/94);
bulletlavoratori dei cassoni ad aria compressa (D.P.R. n.321/56);
bulletaltre categorie non comprese nelle voci sopra indicate se l'organo di vigilanza lo ritiene necessario mediate apposita disposizione (art.34, D.P.R. n.303/56);
bulletaltre categorie non comprese nelle voci sopra indicate se lo SPISAL dell'USL lo ritiene neccessario.

Una volta elencate tutte le situazioni in cui la legge obbliga il datore di lavoro ad effettuare la sorveglianza sanitaria dei suoi dipendenti è importante far notare che lo stesso datore di lavoro non si deve limitare ad eseguire quanto prescritto dalla legge, ma essendo un soggetto attivo della prevenzione e protezione dei lavoratori, deve mettere in opera misure integrative a quelle esplicitamente richieste dalla legge, qualora queste ultime non siano suffienti a garantire un buon livello di sicurezza.
Questo ragionamento applicato all'ambito della sorveglianza sanitaria implica che
quando non sono possibili misure di igiene del lavoro che riducano il rischio di malattie professioneli a zero, il datore di lavoro deve fare visitare i propri dipendenti da un medico competente, in modo da peter prontamente rilevare precoci segni di eventuali tecnopatie ed adottare i rimedi appropriati.
Solo in questo modo il datore di lavoro potrà dimostrare di avere fotto tutto il possibile per prevenire la patologia e quindi dimostrare una condotta non colposa in caso di tecnopatia.

Si deve concludere quindi che la sorveglianza sanitaria, al di là dei rischi per i quali è obbligatoria, può essere attivata anche quando il datore di lavoro, in sede di valutazione dei rischi, evidenzi un rischio tecnopatico rilevante non espressamente contemplato dal legislatore.