Il rischio è un concetto che associa due elementi
fondamentali: il primo è la probabilità che un determinato evento sfavorevole
si verifichi, l'altro elemento è la conseguenza dell'evento.
Per calcolare il rischio occorre allora valutare la probabilità che l'evento
negativo si verifichi ed il danno che tale evento provocherebbe.
La probabilità si misura in percentuale e l'entità del danno in magnitudo.
rischio
= probabilità x danno
valutare la
probabilità
Per valutare la probabilità bisogna considerare quanto i lavoratori sono
esposti al pericolo preso in considerazione e l'intensità del pericolo stesso;
tecnicamente la combinazione di questi due elementi si chiama entità
dell'esposizione.
Appare intuitivo che la probabilità di accadimento sarà tanto maggiore quanto
maggiore è l'entità dell'esposizione.
Per fare un esempio consideriamo una falegnameria in cui si stia facendo la
valutazione del rischio rumore, il quale provoca una malattia professionale
chiamata ipoacusia neurosensoriale.
Il lavoratore addetto alla levigatrice - macchina piuttosto rumorosa con livelli
di pressione sonora che raggiungono i 90 dBA - sarà molto più esposto al
pericolo rispetto al suo collega addetto alla cabina di verniciatura.
In questo caso la probabilità che l'addetto alla levigatrice contragga
l'ipoacusia è maggiore che per l'addetto alla verniciatura; viceversa quest'ultimo
sarà più esposto ad un pericolo di natura chimica e per lui sarà maggiore la
probabilità di inalare sostanze tossiche.
Ai fini del calcolo della probabilità, esistono delle tabelle che
mettono in relazione l'intensità dell'agente nocivo - 90 dBA per il rumore e
concentrazione per le sostanze aerosisperse - con il tempo di esposizione del
lavoratore - può variare da alcuni minuti all'intera giornata lavorativa.
catalogazione e
conoscenza dei rischi
Si distinguono generalmente 3 tipi di rischio: fisico, chimico e biologico.
Il rischio fisico è dovuto ad agenti quali vibrazioni, rumore,
radiazioni, campi elettromagnetici, alte pressioni e temperature elevate.
Il rischio chimico è dovuto ad agenti quali sostanze liquide, gas,
vapori, nebbie, aerosol, polveri e fibre presenti nell'aria che agiscono
prevalentemente per inalazione o contatto cutaneo.
Il rischio biologico è dovuto a organismi quali microbi, batteri, virus,
funghi e insetti.
Un'ulteriore categoria è data dal rischio di natura ergonomica, che
dipende dalla posizione che il lavoratore assume nei lavori statici - es.
operatore al videoterminale - e dinamici - es. movimentazione manuale dei
carichi.
Le fasi di lavoro in cui i lavoratori possono entrare in contatto con sostanze
od agenti nocivi costituiscono le fonti di rischio.
Una sostanza o un agente nocivo può colpire un lavoratore attraverso:
respirazione, traspirazione cutanea, udito, affaticamento dovuto a
movimentazione manuale dei carichi, vibrazione di parti meccaniche, radiazioni,
fenomeni di fatica visiva da videoterminale, ripetitività delle azioni
lavorative, posizioni anergonomiche e contagio ad opera di microorganismi.
La valutazione dei rischi
compare al primo posto nell'elenco delle misure generali di tutela (D.Lgs.626/94
art.3 comma 1 lett.a) e nell'elenco degli obblighi del datore di lavoro (D.Lgs.626/94
art.4 comma 1).
La valutazione dei rischi è dunque lo strumento che la legge prescrive come
metodologia di gestione dei rischi.
cos'è in pratica la
valutazione dei rischi?
è un'indagine attraverso cui s'individuano i pericoli che i lavoratori corrono in
azienda. Per ogni pericolo occorre valutare la probabilità di accadimento e
l'entità del danno. Dal prodotto tra probalilità di accadimento ed entità del
danno si ricava il rischio.
a cosa serve tutto
ciò?
effettuando la valutazione dei rischi il datore di lavoro acquisisce le
conoscenze necessarie per ricercare e attuare i provvedimenti atti ad eliminare
o ridurre al minimo i rischi.
Quanto detto può essere riassunto con una parabola:"solo conoscendo
approfonditamente il nemico si è in grado di combatterlo!"; nel nostro
caso i nemici dei lavoratori sono i pericoli ed i rischi che si celano in
azienda.
Il piano di sicurezza
per le aziende è il documento che, secondo il D.Lgs.626/94 art.4 comma 2, il
datore di lavoro deve elaborare.
Il documento deve contenere:
| relazione
sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori | |
| individuazione
delle misure di prevenzione e protezione e dei dpi-dispositivi di
protezione individuali | |
| programma
delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza. |
L'obbligo della sorverglianza
sanitaria è stato introdotto per la prima volta
in Italia dal
D.P.R. 19 marzo 1956, n.303 "Norme generali per l'igiene del lavoro",
che imponeva l'esecuzione di una visita medica periodica per i lavoratori a
rischio di malattia professionale.
Attualmente l'obbligo di effettuare la sorveglianza sanitaria e nominare il
medico competente, interviene nelle seguenti situazioni:
| lavoratori
inclusi nelle lavorazioni riportate dalla tabella
allegata al D.P.R. n.303/56, con le integrazioni previste dal D.Lgs.
n.277/91 per piombo,
amianto e rumore;
| |
| lavoratori
che svolgono mansioni incluse nella tabella
del D.P.R. n.336/94; | |
| lavoratori
a stretto contatto con i soggetti delle due voci precedenti e che ne
condividano i rischi (art.34,
D.P.R. n.303/56); | |
| addetti
ai vedeoterminali che lavorano abitualmente per almeno venti ore
settimanali ad un computer (Titolo
VI, D.Lgs. 626/94); | |
| lavoratori
esposti a rischio biologico (Titolo
VIII, D.Lgs. 626/94); | |
| addetti
al lavoro notturno individuati ai sensi del D.Lgs.
n.532/99; | |
| lavoratori
marittimi imbarcati a bordo di tutte le navi o unità mercantili, nuove ed
esistenti adibite a navigazione marittima ed alla pesca nonchè alle navi
o unità mercantili in regime di sospensione temporanea di bandiera, alle
unità veloci e alle piattaforme mobili (D.Lgs.
n.271/99); | |
| lavoratori
delle industrie per trivellazione e delle industrie estrattive a cielo
aperto o sotterranee (D.Lgs.
n.626/94); | |
| lavoratori
esposti ad amime aromatiche (D.Lgs.
n.77/92); | |
| lavoratori
esposti a cloruro vinil monomero (D.P.R.
n.962/82); | |
| lavoratori
addetti alla movimentazione manuale dei carichi (Titolo
V, D.Lgs. n.626/94); | |
| lavoratori
esposti ad agenti cancerogeni (Titolo
VII, D.Lgs. 626/94); | |
| lavoratori
dei cassoni ad aria compressa (D.P.R.
n.321/56); | |
| altre
categorie non comprese nelle voci sopra indicate se l'organo di vigilanza
lo ritiene necessario mediate apposita disposizione (art.34,
D.P.R. n.303/56); | |
| altre
categorie non comprese nelle voci sopra indicate se lo SPISAL dell'USL lo
ritiene neccessario. |
Una
volta elencate tutte le situazioni in cui la legge obbliga il datore di lavoro
ad effettuare la sorveglianza sanitaria dei suoi dipendenti è importante far
notare che lo stesso datore di lavoro non si deve limitare ad eseguire quanto
prescritto dalla legge, ma essendo un soggetto attivo della prevenzione e
protezione dei lavoratori, deve mettere in opera misure integrative a quelle
esplicitamente richieste dalla legge, qualora queste ultime non siano suffienti
a garantire un buon livello di sicurezza.
Questo ragionamento applicato all'ambito della sorveglianza sanitaria implica
che
quando non sono
possibili misure di igiene del lavoro che riducano il rischio di malattie
professioneli a zero, il datore di lavoro deve fare visitare i propri dipendenti
da un medico competente, in modo da peter prontamente rilevare precoci segni di
eventuali tecnopatie ed adottare i rimedi appropriati.
Solo in questo modo il datore di lavoro potrà dimostrare di avere fotto
tutto il possibile per prevenire la patologia e quindi dimostrare una condotta
non colposa in caso di tecnopatia.
Si deve concludere quindi che la sorveglianza sanitaria, al di là dei rischi
per i quali è obbligatoria, può essere attivata anche quando il datore di
lavoro, in sede di valutazione dei rischi, evidenzi un rischio tecnopatico
rilevante non espressamente contemplato dal legislatore.