Differenza tra incidente e infortunio:
nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro si intende con incidente
un evento negativo che si verifica durante lo svolgimento del lavoro mentre con infortunio
s'intende un evento negativo che ha provocato danni alle persone. Gli infortuni
sono dunque parte degli incidenti.
Differenza tra
infortunio e malattia professionale:
l'infortunio è un danno alla persona che si verifica in seguito ad un
evento negativo mentre la malattia professionale è un danno alla persona
provocato da un'esposizione prolungata ad agenti o fattori nocivi.
Gradazione delle
conseguenze provocate da eventi sfavorevoli
in ordine crescente di gravità:
| evento
pericoloso che non ha prodotto danni nè alle cose nè alle persone | |
| evento
che ha provocato danni materiali | |
| evento
che comporta un trattamento medico senza assenza da lavoro | |
| evento
con esito temporaneo | |
| evento
con esito permanente | |
| evento
con esito mortale |
L'infortunio in itinere venne introdotto, solo per i lavoratori del
settore marittimo, con il D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie
professionali).
L'infortunio in itinere venne esteso nel
INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE
L'infortunio in itinere è sicuramente indennizzabile qualora:
| il
lavoratore si sia avvalso di un mezzo messo a disposizione dal datore di
lavoro; | |
| il
lavoratore abbia dovuto percorrere una strada che conduce, esclusivamente
o prevalentemente, al luogo di lavoro; | |
| il
lavoratore sia stato costretto, per necessità connesse alla località di
esecuzione del lavoro o all'orario di lavoro, a far uso del mezzo di
trasporto privato proprio o altrui; | |
| nelle
ipotesi di cui ai punti precedenti, il percorso diretto tra la propria
abitazione e il luogo di lavoro e viceversa non abbia subito interruzioni
o deviazioni per ragioni personali, o comunque, non riconducibili al
lavoro. |
Con le linee guida del 4 maggio
| il
lavoratore stesse percorrendo una via ordinaria di comunicazione aperta al
pubblico transito ma senza particolari pericoli*; | |
| il
lavoratore si sia servito di pubblici servizi di trasporto. |
*Occorre evidenziare che nel corso degli anni le sentenze della
Corte di Cassazione hanno teso ad estendere ulteriormente la tutela con il
riconoscimento della indennizzabilità degli infortuni avvenuti durante la
percorrenza di un tragitto che di per sè non presenta alcuna condizione
particolare di rischio; non solo: con la sentenza n.4841/1998, si è concluso
che si dovrebbe estendere la protezione assicurativa a tutte le attività
precendenti alla partenza del lavoratore dal luogo di lavoro o consecutive al
suo rientro a casa.
In seguito ad incidente che coinvolga un lavoratore, l'infortunato
deve ricevere in azienda le prime medicazioni e, a seconda della gravità, deve
essere condotto al pronto soccorso. Il datore di lavoro deve essere
immediatamente avvisato dal Rappresentante dei Lavoratori o da altro incaricato.
Il medico che visita l'infortunato riscontrerà una delle seguenti situazioni:
| il
lavoratore non ha subito danni, nel qual caso può tornare a lavoro; | |
| il
lavoratore necessita da uno a tre giorni lavorativi di riposo/cure; | |
| il
lavoratore necessita di più di tre giorni lavorativi di riposo/cure. |
Guaribile entro 3 giorni
In questo caso non occorre fare la denuncia all'INAIL.
L'infortunio deve comunque essere segnato nell'apposito registro.
Spettano al datore di lavoro le spese per eventuali cure.
Non guaribile entro
3 giorni: denuncia di infortunio
Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL, con apposito modulo corredato da
certificato medico, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, gli infortuni
sul lavoro occorsi a dipendenti e prognosticati non guaribili entro 3 giorni.
Nel caso di infortunio con esito mortale o per il quale si teme la morte, la
denuncia va fatta per telegrafo entro 24 ore dall'infortunio.
Per ogni infortunio mortale o con inabilità superiore a 3 giorni il datore di
lavoro deve, entro 2 giorni, fare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza
del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.
DENUNCIA DI
INFORTUNIO
Si chiama in questo modo il modulo inail che il datore di lavoro deve preparare
quando nella sua azienda un dipendente subisce un infortunio che richide
un'assenza dal lavoro di almeno tre gioni; il datore di lavoro ha due giorni di
tempo, per presentare il modulo, a partire dal momento in cui gli è stato
comunicato.
Il periodo di guarigione è stabilito dal medico ed è scritto nel certificato
che lui rilascia; il certificato medico deve essere allegato al modulo di
denuncia di infortunio.
CARATTERISTICHE DEL
MODULO DI DENUNCIA
Il modulo è costituito da due pagine - pagina 1 e pagina 2 - in quintuplice
copia; le pagine sono unite ed inscindibili e riportano un numero di serie
uguale - indicato in quest'esempio dalle lettere xxxxxxx.
Nella prima pagina sono presenti cinque sezioni relative a:
dati dell'infortunato, dati
del datore di lavoro, luogo dell'infortunio, ruolo del datore di lavoro rispetto
all'infortunio, dati per la determinazione della retribuzione media giornaliera;
nella seconda pagina sono presenti due sezioni relative a:
descrizione dell'infortunio,
testimoni dell'infortunio.
Il modulo in questione deve essere originale perciò il datore di
lavoro deve ritirarlo presso la sede inail nella cui circoscizione è ubicata la
sua azienda.

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
Il lavoratore a cui sia stata riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta, ha
diritto a ricevere l'intera retribuzione per la giornata lavorativa in cui è
avvenuto l'infortunio. Questa retribuzione è interamente sostenuta dal datore
di lavoro.
Per il primo, secondo e terzo giorno di inabilità temporanea assoluta è
prevista una retribuzione giornaliera pari al 60% di quella intera.
Dal quarto giorno fino alla guarigione clinica, l'INAIL paga l'intera
retribuzione spettante al lavoratore compresi i giorni festivi.
Il lavoratore riceve nel suo domicilio un assegno corrispondente all'indennizzo
dell'INAIL.
RENDITA DIRETTA PER
INABILITÀ PERMANENTE
La rendita diretta per inabilità permanente è un importo mensile dovuto ad un
lavoratore che in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, si
veda riscontrare un'invalidità permanente compresa tra 11% e 100%.
L'importo della rendita è proporzionale alla percentuale di invalidità e può
avere delle maggiorazioni in caso di presenza di familiari a carico.
La rendita viene assegnata a partire dal primo giorno successivo alla guarigione
clinica.
Gli articoli 23
e 24 del
D.Lgs. 626/94
dispongono le attività di vigilanza, informazione, consulenza e formazione
attribuite alla pubblica amministrazione.
Gli organi incaricati della VIGILANZA
sono:
il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco per quanto di specifica
competenza;
il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore
minerario;
le regioni e
le province autonome
di Trento e Bolzano per le industrie estrattive di seconda
categoria e le acque minerali e termali;
l'ispettorato del
lavoro per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati; in assenza di questa condizione l'ispettorato del
lavoro può svolgere attività di vigilanza dopo avere preventivamente informato
il servizio di prevenzione e sicurezza della ASL competente per il territorio;
gli uffici di sanità
aerea e marittima e le autorità
marittime, portuali ed aeroportuali per la sicurezza dei
lavoratori a bordo di navi e di aeromobili;
i servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia.
Gli organi competenti per l'INFORMAZIONE,
CONSULENZA E ASSISTENZA nei confronti delle imprese artigiane,
delle piccole e medie imprese e delle associazioni dei datori di
lavoro, sono:
le regioni e
le province autonome
di Trento e Bolzano;
il Ministero dell'interno tramite il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
l'ISPESL - Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso gli ispettorati
del lavoro;
il Ministero dell'industria, commercio e artigianato attraverso gli uffici
della direzione generale delle miniere per il settore
estrattivo;
l'Istituto italiano
di medicina sociale;
l'INAIL
- Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
gli enti di
patronato.