Differenza tra incidente e infortunio:
nell'ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro si intende con incidente un evento negativo che si verifica durante lo svolgimento del lavoro mentre con infortunio s'intende un evento negativo che ha provocato danni alle persone. Gli infortuni sono dunque parte degli incidenti.

Differenza tra infortunio e malattia professionale:
l'infortunio è un danno alla persona che si verifica in seguito ad un evento negativo mentre la malattia professionale è un danno alla persona provocato da un'esposizione prolungata ad agenti o fattori nocivi.

Gradazione delle conseguenze provocate da eventi sfavorevoli
in ordine crescente di gravità:

bulletevento pericoloso che non ha prodotto danni nè alle cose nè alle persone
bulletevento che ha provocato danni materiali
bulletevento che comporta un trattamento medico senza assenza da lavoro
bulletevento con esito temporaneo
bulletevento con esito permanente
bulletevento con esito mortale

L'infortunio in itinere venne introdotto, solo per i lavoratori del settore marittimo, con il D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali).
L'infortunio in itinere venne esteso nel 1998 in seguito ad una sentenza della Corte di Cassazione, anche ad altri lavoratori che subivano infortunio in occasione di lavoro: "un infortunio è indennizzabile, anche se non riconducibile ad un rischio tipico della prestazione lavorativa, purchè sussista tra il sinistro e la prestazione stessa un nesso tale da rendere l'infortunio attinente alle mansioni svolte in relazione alle modalità concrete dell'evento ed alle maggiori probabilità che esso si verifichi nel corso di una determinata attività lavorativa".

INDENNIZZABILITÀ DELL'INFORTUNIO IN ITINERE
L'infortunio in itinere è sicuramente indennizzabile qualora:

bulletil lavoratore si sia avvalso di un mezzo messo a disposizione dal datore di lavoro;
bulletil lavoratore abbia dovuto percorrere una strada che conduce, esclusivamente o prevalentemente, al luogo di lavoro;
bulletil lavoratore sia stato costretto, per necessità connesse alla località di esecuzione del lavoro o all'orario di lavoro, a far uso del mezzo di trasporto privato proprio o altrui;
bulletnelle ipotesi di cui ai punti precedenti, il percorso diretto tra la propria abitazione e il luogo di lavoro e viceversa non abbia subito interruzioni o deviazioni per ragioni personali, o comunque, non riconducibili al lavoro.

Con le linee guida del 4 maggio 1998, l 'Inail ha sancito che un infortunio in itinere non è indennizzabile qualora:

bulletil lavoratore stesse percorrendo una via ordinaria di comunicazione aperta al pubblico transito ma senza particolari pericoli*;
bulletil lavoratore si sia servito di pubblici servizi di trasporto.

*Occorre evidenziare che nel corso degli anni le sentenze della Corte di Cassazione hanno teso ad estendere ulteriormente la tutela con il riconoscimento della indennizzabilità degli infortuni avvenuti durante la percorrenza di un tragitto che di per sè non presenta alcuna condizione particolare di rischio; non solo: con la sentenza n.4841/1998, si è concluso che si dovrebbe estendere la protezione assicurativa a tutte le attività precendenti alla partenza del lavoratore dal luogo di lavoro o consecutive al suo rientro a casa.

 

In seguito ad incidente che coinvolga un lavoratore, l'infortunato deve ricevere in azienda le prime medicazioni e, a seconda della gravità, deve essere condotto al pronto soccorso. Il datore di lavoro deve essere immediatamente avvisato dal Rappresentante dei Lavoratori o da altro incaricato.

Il medico che visita l'infortunato riscontrerà una delle seguenti situazioni:

bulletil lavoratore non ha subito danni, nel qual caso può tornare a lavoro;
bulletil lavoratore necessita da uno a tre giorni lavorativi di riposo/cure;
bulletil lavoratore necessita di più di tre giorni lavorativi di riposo/cure.

Guaribile entro 3 giorni
In questo caso non occorre fare la denuncia all'INAIL.
L'infortunio deve comunque essere segnato nell'apposito registro.
Spettano al datore di lavoro le spese per eventuali cure.

Non guaribile entro 3 giorni: denuncia di infortunio
Il datore di lavoro deve denunciare all'INAIL, con apposito modulo corredato da certificato medico, entro 2 giorni da quando ne ha avuto notizia, gli infortuni sul lavoro occorsi a dipendenti e prognosticati non guaribili entro 3 giorni.
Nel caso di infortunio con esito mortale o per il quale si teme la morte, la denuncia va fatta per telegrafo entro 24 ore dall'infortunio.
Per ogni infortunio mortale o con inabilità superiore a 3 giorni il datore di lavoro deve, entro 2 giorni, fare denuncia all'autorità di Pubblica Sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio.

DENUNCIA DI INFORTUNIO
Si chiama in questo modo il modulo inail che il datore di lavoro deve preparare quando nella sua azienda un dipendente subisce un infortunio che richide un'assenza dal lavoro di almeno tre gioni; il datore di lavoro ha due giorni di tempo, per presentare il modulo, a partire dal momento in cui gli è stato comunicato.
Il periodo di guarigione è stabilito dal medico ed è scritto nel certificato che lui rilascia; il certificato medico deve essere allegato al modulo di denuncia di infortunio.

CARATTERISTICHE DEL MODULO DI DENUNCIA
Il modulo è costituito da due pagine - pagina 1 e pagina 2 - in quintuplice copia; le pagine sono unite ed inscindibili e riportano un numero di serie uguale - indicato in quest'esempio dalle lettere xxxxxxx.
Nella prima pagina sono presenti cinque sezioni relative a:

dati dell'infortunato, dati del datore di lavoro, luogo dell'infortunio, ruolo del datore di lavoro rispetto all'infortunio, dati per la determinazione della retribuzione media giornaliera;

nella seconda pagina sono presenti due sezioni relative a:

descrizione dell'infortunio, testimoni dell'infortunio.

Il modulo in questione deve essere originale perciò il datore di lavoro deve ritirarlo presso la sede inail nella cui circoscizione è ubicata la sua azienda.

 

 

 

INDENNITÀ PER INABILITÀ TEMPORANEA ASSOLUTA
Il lavoratore a cui sia stata riconosciuta un'inabilità temporanea assoluta, ha diritto a ricevere l'intera retribuzione per la giornata lavorativa in cui è avvenuto l'infortunio. Questa retribuzione è interamente sostenuta dal datore di lavoro.
Per il primo, secondo e terzo giorno di inabilità temporanea assoluta è prevista una retribuzione giornaliera pari al 60% di quella intera.
Dal quarto giorno fino alla guarigione clinica, l'INAIL paga l'intera retribuzione spettante al lavoratore compresi i giorni festivi.
Il lavoratore riceve nel suo domicilio un assegno corrispondente all'indennizzo dell'INAIL.

RENDITA DIRETTA PER INABILITÀ PERMANENTE
La rendita diretta per inabilità permanente è un importo mensile dovuto ad un lavoratore che in seguito a infortunio sul lavoro o a malattia professionale, si veda riscontrare un'invalidità permanente compresa tra 11% e 100%.
L'importo della rendita è proporzionale alla percentuale di invalidità e può avere delle maggiorazioni in caso di presenza di familiari a carico.
La rendita viene assegnata a partire dal primo giorno successivo alla guarigione clinica.

 


Gli articoli 23 e 24 del D.Lgs. 626/94 dispongono le attività di vigilanza, informazione, consulenza e formazione attribuite alla pubblica amministrazione.

 


Gli organi incaricati della VIGILANZA sono:

la ASL - Unità Sanitaria Locale;
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco per quanto di specifica competenza;
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il settore minerario;
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali;
l'ispettorato del lavoro per attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati; in assenza di questa condizione l'ispettorato del lavoro può svolgere attività di vigilanza dopo avere preventivamente informato il servizio di prevenzione e sicurezza della ASL competente per il territorio;
gli uffici di sanità aerea e marittima e le autorità marittime, portuali ed aeroportuali per la sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili;
i servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia.

Gli organi competenti per l'INFORMAZIONE, CONSULENZA E ASSISTENZA nei confronti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese e delle associazioni dei datori di lavoro, sono:

le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
il Ministero dell'interno tramite il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
l'ISPESL - Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso gli ispettorati del lavoro;
il Ministero dell'industria, commercio e artigianato attraverso gli uffici della direzione generale delle miniere per il settore estrattivo;
l'Istituto italiano di medicina sociale;
l'INAIL - Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
gli enti di patronato.