Nell’ultimo
numero della rivista dei Vigili del Fuoco, Obiettivo
Sicurezza, è stato pubblicato un approfondimento sul cambio della
normativa per gli impianti termici.
Il
ministero dell’Interno infatti, con il decreto
28 aprile 2005 (disponibile in banca dati per gli abbonati), pubblicato
sulla gazzetta ufficiale n.116 del 20 maggio 2005, ha emanato nuove norme di
prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a gasolio o olio
combustibile.
Il
provvedimento, entrato in vigore lo scorso 19 luglio, ha sostituito,
abrogandole, le precedenti disposizioni di prevenzione incendi contenute
nella circolare n.73 del 29 luglio 1971 e si prefigge di armonizzare le
misure di prevenzione incendi per gli impianti termici alimentati a
combustibile liquido con quelle già emanate per gli impianti alimentati a
gas (D.M. 12 aprile 1996) e di introdurre, ove possibile, elementi di
semplificazione e razionalizzazione, in relazione anche allo sviluppo
tecnologico ed impiantistico.
Il
decreto si applica ai nuovi impianti di potenzialità termica complessiva
superiore a 35 kW destinati alla climatizzazione di edifici ed ambienti;
alla produzione centralizzata di acqua calda, acqua surriscaldata o vapore;
ai forni da pane e altri laboratori artigiani; agli impianti di lavaggio
biancheria e sterilizzazione; alle cucine ed agli impianti di lavaggio
stoviglie.
Non si applica, invece, agli impianti destinati a cicli di lavorazione industriale ed inceneritori, per i quali valgono i criteri generali di prevenzione incendi sanciti dall’ar t.3 del DPR 29 luglio 1982, n.577.