
Data 3 Gennaio 2008
Servizio: Sviluppo Sostenibile Agricoltura Cooperazione
Oggetto: art. 7 D. L. 31/12/07 n. 248: Disposizioni in materia di lavoro non regolare e di società cooperative.
Come molti ricorderanno il confronto tra le OO. SS., le Centrali Cooperative ed il Governo rappresentato dai Ministri del Lavoro e dello Sviluppo Economico in merito al Protocollo sul Welfare per l’attuazione del capitolo Cooperazione ha prodotto una serie di impegni che sono stati raccolti nel “Protocollo Cooperazione”, firmato il 10 ottobre u.s..
Nel succitato “Protocollo Cooperazione” vi era l’impegno del Governo ad adottare un provvedimento di contrasto al “dumping contrattuale” e al proliferare di cooperative “spurie”.
Orbene il Decreto Legge 31 dicembre 2007 n. 248 (Decreto Milleproroghe) al comma 4, dell’art. 7 recita: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di societa' cooperative, in presenza di una pluralita' di contratti collettivi della medesima categoria, le societa' cooperative che svolgono attivita' ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nella categoria ”.
Ci sembra pleonastico sottolineare che la norma è di fondamentale importanza giacchè offre al Sindacato uno strumento importante per contrastare la precarietà ed i contratti “pirata” sottoscritti da Organizzazioni minori che peggiorano enormemente le condizioni dei lavoratori soci e dipendenti di cooperative.
Naturalmente essendo un decreto legge esso è immediatamente esecutivo e comunque deve essere convertito entro 60 giorni.
IL PRESIDENTE ANCS IL SEGRETARIO CONFEDERALE
(Giuseppe Turi) (Paolo Carcassi)