Con la Circolare del 16 febbraio 2009, il Ministero del
Lavoro, della salute e della solidarietà sociale chiarisce
le modalità riguardanti l’instaurazione, la proroga, la
trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro
domestico
Il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 (modificato
dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2) prevede
una deroga al sistema delle
comunicazioni obbligatorie, introducendo la
possibilità per i datori di lavoro domestico di adempiere
agli obblighi previsti dalla normativa vigente con la
presentazione all’INPS di un modello semplificato.
Le novità introdotte consentono ai datori di lavoro e
alle famiglie di attivare con procedure semplificate
le assunzioni di personale impiegato in rapporti di lavoro
domestico e nello stesso tempo di effettuare tutti gli
adempimenti connessi senza ulteriori oneri
amministrativi.
Ambito di applicazione
Le disposizioni si applicano a tutti i datori di lavoro
che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per svolgere
attività domestiche.
L’oggetto della comunicazione è quello
previsto dalla legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1, comma 1180
sgg.), vale a dire: l’instaurazione, la proroga, la
trasformazionee la cessazione del rapporto di lavoro.
È opportuno ricordare che il lavoro
domestico è disciplinato dal CCNL del 16/2/2007, e può
essere prestato a tempo indeterminato
oppure a tempo determinato (qualora
esistano oggettive ragioni di carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo).
L’orario di lavoro può essere articolato
secondo le modalità previste dall’art. 15 del citato CCNL,
inclusa l’ipotesi di prestazione di lavoro in regime
di tempo parziale, orizzontale o verticale.
In materia di lavoro ripartito è
consentita l’assunzione - per svolgere un’unica prestazione
lavorativa – di due lavoratori domestici,
responsabili personalmente e direttamente per l’intera
obbligazione lavorativa (art. 8 del CCNL del 16/2/2007).
Per esigenze solo temporanee di lavoro domestico può
essere utilizzato il lavoro accessorio (tipologia
contrattuale introdotta dal Decreto legislativo 276/03,
riformato dal decreto legge 25/6/2008, n. 112, convertito
dalla Legge n. 133 del 2008).
Termini e modalità di Comunicazione
Allo scopo di attuare la più ampia semplificazione delle
procedure, è stata introdotta una procedura speciale di
comunicazione dell’instaurazione, trasformazione, proroga e
cessazione del rapporto di lavoro domestico, che consente al
datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dalla
normativa vigente attraverso l’invio delle
comunicazioni direttamente all’INPS, non più al
Centro per l’impiego territorialmente competente.
Restano tuttavia validi i termini già
fissati dalla normativa, ossia: l’obbligo di comunicazione
almeno il giorno prima, in caso di instaurazione
del rapporto di lavoro; entro 5 giorni, in
caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso.
La procedura dell’INPS dovrà assicurare la data
certa di comunicazione, quale data risultante dalla
procedura di validazione temporale attestante il luogo e
l’ora in cui la comunicazione è stata ricevuta all’INPS.
Le modalità operative per la trasmissione delle
comunicazioni, da parte dei datori di lavoro, saranno
indicate dall’INPS con apposita circolare attuativa che
introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per
tale obbligo di legge.
Al fine di garantire la pluriefficacia
della comunicazione, l’INPS garantirà il trasferimento dei
dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, saranno INAIL, Servizi regionali e, in caso di
lavoratori stranieri, anche Prefetture. A tal fine dovranno
essere mantenute da parte dell’INPS le medesime modalità e i
medesimi standard previsti dal decreto ministeriale del 30
ottobre 2007.
Infine, per evitare conseguenze sanzionatorie per i
datori di lavoro domestici che nelle more delle disposizioni
attuative avessero inviato le comunicazioni ai servizi
competenti, si conferma che tali comunicazioni sono valide e
si invitano i servizi informatici ad inviare tale
comunicazione al nodo di coordinamento nazionale
al fine di garantire la pluriefficacia verso l’INPS e
l’INAIL.
Fonte: ministero del Lavoro, salute e politiche
sociali