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LA
LEGGE PER L'ARTISTA
CHE COS’È LA LEGGE DEL 2%
Norme per l’acquisto di opere d’arte da ubicare
negli edifici pubblici
Si
riportano qui di seguito, in una rapida panoramica, alcuni stralci della
Legge 29 luglio 1949 n. 717 e della Legge 8/10/1997 n. 352 relative
all’abbellimento artistico degli edifici pubblici.
- Le Amministrazioni dello
Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province,
i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano
all’esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla
ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono
destinare all’abbellimento di essi mediante opere d’arte una quota
non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto.
I progetti relativi agli
edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l’indicazione di
massima di dette opere d’arte e il computo del relativo importo.
Sono escluse da tale obbligo le
costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di
alloggi popolari, nonché gli edifici a qualsiasi uso destinati, che
importino una spesa non superiore a un miliardo. Qualora il progetto
architettonico non preveda l’esecuzione in sito di opere d’arte di
pittura e di scultura, il 2 per cento di cui sopra verrà devoluto
all’acquisto ed all’ordinazione di opere d’arte mobili di pittura
e di scultura, che integrino la decorazione degli interni.
- La scelta degli artisti per
l’esecuzione delle opere d’arte è effettuata con procedura
concorsuale, da una commissione composta dal rappresentante
dell’amministrazione sul cui bilancio grava la spesa, dal progettista
della costruzione, dal soprintendente per i beni artistici e storici
competente e da due artisti di chiara fama nominati
dall’amministrazione medesima.
- Nelle operazioni di collaudo
delle costruzioni di cui alla presente legge il collaudatore dovrà
accertare sotto la sua personale responsabilità l’adempimento degli
obblighi previsti dalla legge stessa. In difetto la costruzione dovrà
essere dichiarata non collaudabile, fino a quando gli obblighi di cui
sopra siano stati adempiuti o l’Amministrazione inadempiente abbia
versato la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5% alla
Soprintendenza alle gallerie competente per territorio, la quale si
sostituisce all’Amministrazione interessata per l’adempimento degli
obblighi di legge.
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