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Statuto
Recapiti
Risoluzione congressuale
Le sinergie
con il mondo UIL
Protocollo d'intesa UNS-UIL
Convenzione tra la UIL
Scuola e
l'UNS
Convenzione tra la UIL
Università e Ricerca e l'UNS
Enti sostenitori
Il sindacato della cultura
deve affermarsi
nella
società
civile,
di Antonio Foccillo
Il rapporto fra sindacato
e cultura,
a colloquio
con Aldo
de Jaco
Accordo Fitel CGIL CIS
UIL
e UNS
Partita
IVA
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DOCUMENTI
STATUTO
associazione territoriale di promozione sociale -
COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA
Art. 1
Per iniziativa della UNSA CULTURA della UIL CONFEDERALE e di personalità
di spiccata valenza nel campo culturale che si sono ritrovate nella
primavera del 2003 su comuni valori e finalità E’ costituita, ai sensi
dell’art. 12 e sg. cod. civ., l’associazione culturale denominata
Unione Italiana Lavoratori Unione Nazionale Scrittori Artisti
“Registrata” acronimo” UIL UNSA (R) “ di seguito detta “Associazione”,
la quale si richiama e si uniforma alle disposizioni della Legge n.383/2000.
L’Associazione ha sede in Roma.
L’Associazione si configura quale ente senza scopo di lucro neppure
indiretto ed ispira il proprio ordinamento interno a principi di
democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati nonché
all’elettività e alla gratuità delle cariche associative. La ”
UIL UNSA (R) “ è una organizzazione indipendente da qualsiasi influenza
di governo, di confessione religiosa e di partito politico, alla quale
sono chiamati a partecipare coloro che rispondono alla definizione di
artista e si riconoscono nei principi di democrazia , libertà e rispetto
dei diritti umani, civili e sociali, e ne condividono gli scopi
associativi.
L’ associazio aderisce per affiliazione alla federazione nazionale
denominata UIL UISAE con sede a Roma in via Lucullo n 6,ed
accettandone i principi e lo statuto ne trae legittimazione ,
rappresentatività , e denominazione, sulla base dei seguenti principi e
contenuti: A) attuare sul territorio in una attività sinergica con la
federazione nazionale e con tutti i soggetti istituzionali o
rappresentativi del mondo della cultura del territorio , per il
raggiungimento degli scopi sociali B) fruisce per se e per i propri soci
di tutte le tipologie di servizi di tutela degli artisti prodotti dalla
UIL e dalla UIL UISAE NAZ C) far sottoscrivere le deleghe di adesione e
distribuire ai propri associati in regola con i pagamenti la tessera,
dellaUIL UISAE NAZ e della UIL. D) essa è autonoma giuridicamente ed
economicamente essa risponde direttamente dei propri comportamenti e
delle obbligazioni assunte tale completa autonomia si rileva sia nei
confronti della UIL territoriale e nazionale che verso la UIL UISAE
naz. E)essa partecipa con le modalità previste dallo statuto UIL UISAE
NAZ alla vita sociale della stessa e alle sue deliberazioni e ne attua
al proprio interno e verso i suoi soci e verso terzi, le delibere che la
riguardano in ordine al tesseramento , agli indirizzi, all’ attività
ecc. F) perde la sua denominazione sociale qualora gli organismi della
UIL UISAE NAZ o della UIL confederale nazionale, con motivata delibera
lo ritengano necessario
Il presente Statuto vincola alla sua osservanza tutti gli aderenti alla
Associazione.
L” UIL UNSA (R) “intende valorizzare l’autonomia della cultura degli
artisti e si impegna perche’ sia loro garantita la piu’ ampia liberta’
di pensiero di espressione e si adopera perche’ essi siano portatori di
una forte idealita’ della cultura e dell’arte a servizio della
elevazione morale e culturale dei cittadini contro ogni forma di
discriminazione, di razzismo e di xenofobia.
La ” UIL UNSA (R) “si impegna ad eliminare ogni causa di separazione tra
il mondo della cultura e della societa’, promuovendo in ogni sede ed ad
ogni livello in confronto delle idee e delle conoscenze.
Art. 2
A tal fine realizza la propria funzione mediante un rapporto costante
con i cittadini facendosi interprete delle istanze sociali di giustizia,
di uguaglianza e di solidarieta’, convinta che la cultura sia un
indispensabile mezzo di integrazione e coesione sociale, basato sui
valori della pace e del rispetto dei diritti dei popoli e della dignita’
delle persone, senza distinzione di razza di sesso di convinzioni
politiche e di fedi religiose.
Art. 3
L’Associazione ha per scopo:
Esercitare un permanente impegno in difesa e per la diffusione del
patrimonio culturale e della autonomia della creazione artistica contro
ogni genere di interessi antitetici alla liberta’ della cultura.
Tutelare e diffondere il libero pensiero, l’espressione creativa e la
produzione di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione
dell’uomo e del suo lavoro, promuovendo il dialogo fra le culture, nella
prospettiva internazionale, in particolare dell’Europa unita, nel
rispetto, nella tutela e nel confronto delle singole identita’ culturali
- affermare l’importanza dei creatori della cultura per il processo di
integrazione europea
- sviluppare la solidarietà
e la cooperazione con le organizzazioni di scrittori e artisti sia
europee che appartenenti ad altre aree del mondo
- valorizzare e divulgare il
patrimonio letterario ed artistico italiano all’ estero, nel quadro di
una reciprocità internazionale delle culture;
-
partecipare alla formazione delle scelte di
politica culturale del paese, per migliorare le
condizioni di lavoro e di vita degli scrittori e degli
artisti , anche in sintonia con le
legislazioni e gli orientamenti esistenti in sede
comunitaria,
- sostenere i processi di sviluppo legislativo nelle materie d’
interesse degli scrittori e degli
artisti, nonché nei settori ad essi collegati, rafforzando la coscienza
associativa dei
medesimi,
- rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati e
di tutti gli artisti, in
ogni sede contrattuale e legislativa , ed in ogni
circostanza dove si ravveda la necessità di
tutelare gli scrittori , gli artisti e le ragioni della
cultura
- perseguire un’ azione fattiva nel campo della promozione del lavoro ,
della previdenza ,
assistenza e formazione professionale dell’ artista , che tenga conto
delle peculiarità del
lavoro creativo
- difendere il diritto d’ autore quale compenso per il lavoro
“immateriale” degli autori ed
imprescindibile strumento di autonomia creativa
- partecipare attivamente alla difesa dell’ ambiente diffondendo una
cultura ecologica
fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e sulla consapevolezza
dello stretto
rapporto fra ambiente , territorio e cultura
- favorire il confronto creativo intergenerazionale e l’ affermarsi di
nuovi talenti
- favorire
il coordinamento e la collaborazione fra autori appartenenti a campi
creativi diversi , anche in vista della sempre più ampia diffusione dei
linguaggi multimediali e del loro
apporto alla produzione ed alla fruizione integrata di
tutte le arti
- promuovere la creatività nel tempo libero come espressione della
qualità della vita ed
educare alle arti sia nell’ aspetto della fruizione che della produzione
, anche con
strumenti di benessere individuale e collettivo come l’ arte terapia
- promuovere studi e ricerche sulla creatività , in riferimento alle più
recenti acquisizioni
delle neuroscienze e delle scienze psicologiche
- facilitare lo scambio di attività artistiche tra i gruppi associati;
- indire selezioni, organizzare rassegne e concorsi, partecipare ad
iniziative promosse da
altre organizzazioni, enti ed istituti;
- facilitare e sostenere l’istituzione di centri di cultura , scuole e
corsi di attività artistica;
- fornire la migliore assistenza alle iniziative destinate alla
valorizzazione dell’ arte
- intraprendere attività editoriale sia su stampa, sia su supporto
audiovisivo, sia su altro
mezzo - istituzione di sedi locali (zonali comunali provinciali e
regionali ) ,
direttamente promossi e a lei affiliati , l’ ambito
geografico che fa capo ad ogni sede può
non coincidere con le divisioni istituzionali del
territorio
- designare e nominare propri rappresentanti in attività , enti e
commissioni artistiche e
culturali, sia pubbliche che private, nonche in tutte le sedi dove la
cultura si manifesta
- stipulare accordi e convenzioni con pubbliche amministrazioni , enti
locali , pubblici e
privati ed organizzazioni imprenditoriali , per conto delle categorie di
artisti rappresentate
con particolare riferimento alla SIAE , all’EMPALS, all’ ENAP, alla
presidenza del
consiglio al ministero per i beni e le attività culturali, accademia ed
università
- attuare un rapporto di collaborazione con le associazioni di
volontariato sociale e civile per
attività no profit
realizzare attività ed iniziative finalizzate alla promozione della
cultura : corsi e stages residenziali di formazione professionale ,
corsi di didattica delle arti e dell’ educazione artistica; corsi di
arteterapie; premi; concorsi; borse di studio ; conferenze ; convegni;
esposizioni; seminari; manifestazioni musicali; audiovisive e teatrali;
viaggi; gemellaggi; e interscambi con l’ estero; studi e iniziative per
la valorizzazione e la tutela dei beni artistici e storici
istituire
collaborazioni nell’ ambito della didattica , sotto forma di convenzioni
, con Enti scientifici pubblici e privati , per la preparazione e l’
aggiornamento nell’ ambito delle discipline artistiche , oltre che sotto
forma di consulenza nello stesso ambito;
sensibilizzare l’ opinione pubblicha in favore dei problemi della
cultura attraverso le proprie stampe , riviste , bollettini , new setter
, periodici ed altro mezzo idoneo di propaganda;
produrre servizi a favore dei propri associati e fornire loro la
necessaria assistenza e consulenza tecnica in materia contrattuale ,
previdenziale, fiscale, assicurativa e legale
promuovere attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie
dell’ organizzazione sindacale
svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al
conseguimento degli scopi istituzionali
compiere tutti gli atti e concludere tutte le
operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e
finanziaria, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali
e, comunque, sia
Svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del
pubblico e collaborazione con gli organi istituzionali ed altri enti
inerenti i propri scopi sociali.
La durata dell’Associazione è illimitata
Art. 4
SOCI
Soci onorari: I soci onorari sono nominati dal comitato direttivo, su
proposta del presidente, in considerazione di riconosciuti meriti
acquisiti nella loro attività artistica e del loro contributo dato allo
sviluppo della cultura ,
Art. 5
All’Associazione possono aderire
persone fisiche, persone giuridiche ed altri enti che condividano in
modo espresso gli scopi dell’Associazione formulati con il presente
Statuto.
Sono soci dell’Associazione gli enti che hanno partecipato alla
costituzione della stessa e gli altri soggetti che, su domanda, verranno
ammessi dal Consiglio direttivo a farne parte.
Art. 6
L’appartenenza all’Associazione si perde per decesso, estinzione,
dimissioni, morosità. La morosità viene dichiarata dal Consiglio di
Amministrazione.
L’appartenenza si perde, altresì,
qualora il socio non accetti più lo scopo statutario ovvero non operi in
conformità ad esso. In questi casi il Consiglio di Amministrazione,
accertata la sussistenza di dette circostanze, comunicherà al socio
interessato, con lettera raccomandata, il provvedimento di esclusione,
contro il quale potrà proporsi impugnativa con ricorso al Collegio dei
Probi viri entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento stesso.
I soci che, comunque, cessano
dall’appartenere all’Associazione non possono richiedere i contributi
versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Art. 7
I soci hanno il diritto di
informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dal presente
Statuto, di esser eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o
per delega, di recedere in qualsiasi momento
dall’Associazione.
I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto,
nonché le deliberazioni degli Organi dell’Associazione e di pagare le
quote sociali nell’ammontare e alle scadenze fissate dall’Assemblea.
L’Associazione si avvale
prevalentemente, per il perseguimento dei propri fini istituzionali,
delle attività che sia i soci singoli sia gli associati dei soci
prestano in forma volontaria, libera e gratuita; pertanto i soci sono
tenuti a svolgere le attività deliberate dagli Organi sociali e ad essi
consensualmente assegnate.
Ai soci possono esser rimborsate le spese effettivamente sostenute per
l’attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dal
Consiglio di Amministrazione.
Art. 8
ORGANI
Gli Organi dell’Associazione sono:
l’Assemblea dei soci;
l’ assemblea annuale programmatica
il Consiglio Direttivo
il Presidente;
il segretario generale tesoriere
il presidente onorario
i coordinatori dei settori creativi
i presidenti onorari dei settori creativi
il Collegio dei Revisori dei Conti;
il Collegio dei Probiviri.
Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite.
Art. 9
ASSEMBLEA
L’Assemblea è composta da tutti i soci, i quali partecipano in proprio
se persone fisiche o a mezzo di un proprio delegato, se persone
giuridiche o enti diversi, il quale dura in carica per un triennio.
L’Assemblea deve esser convocata dal Comitato Direttivo tramite il
Presidente almeno una volta l’anno, entro il 30 aprile, per
l’approvazione dei bilanci e ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei
soci; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro
15 giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve tenersi
entro 30 giorni dalla convocazione.
Le convocazioni dell’Assemblea devono esser effettuate mediante avviso
spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno 8
giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo
idoneo ad assicurare con certezza l’avvenuto recapito entro il predetto
termine.
L’avviso deve contenere il giorno, il
luogo e l’ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l’elenco
delle materie da trattare.
Analoga convocazione và rivolta agli organismi della federazione
nazionale UIL UISAE che potrà partecipare senza diritto di voto
L’Assemblea dei soci, sia ordinaria
che straordinaria, deve esser convocata nella sede sociale o in altro
luogo, purché in Italia.
Spetta all’Assemblea ordinaria:
deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo;
esaminare ed approvare gli indirizzi,
i programmi e le direttive generali dell’Associazione;
deliberare sulle convenzioni tra l’Associazione ed altri enti e
soggetti;
eleggere il presidente , il segretario
generale tesoriere e i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio
dei Revisori dei conti, del Collegio dei Probiviri;
stabilire l’ammontare della quota associativa annuale e il termine del
relativo pagamento.
Spetta all’Assemblea straordinaria:
deliberare sulle modifiche alla Statuto;
deliberare sullo scioglimento dell’Associazione e su tutto quant’altro
ad essa demandato per legge.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il
pagamento della quota annua di associazione.
I soci possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altri
soci purché non membri del l Collegio dei Revisori dei Conti. Ogni socio
può ricevere non più di due deleghe.
Art. 10
L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione; in sua
assenza dal segretario generale tesoriere; l’Assemblea può nominare a
tale funzione un altro socio
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolarità delle
deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Art.11
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia
presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda
convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il
numero dei soci intervenuti in proprio o a mezzo delega.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria sono valide quando siano
approvate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria riguardanti le modifiche
statutarie sono valide se approvate con il voto favorevole di almeno due
terzi dei soci; quelle concernenti lo scioglimento dell’Associazione e
relativa devoluzione del patrimonio residuo con il voto favorevole di
almeno tre quarti dei soci.
Le deliberazioni dell’Assemblea devono
constare dal verbale trascritto nel libro dei verbali dell’Assemblea,
sottoscritto dal presidente dell’Assemblea e dal Segretario.
Art. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
1.
Il Comitato Direttivo è eletto
dall’Assemblea dei soci.
-
Ne fanno parte il presidente ed il
segretario generale tesoriere
Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di
sette membri, scelti fra i soci . Compresi il presidente ed
il segretario generale tesoriere
I membri del Comitato Direttivo durano in carica 4 anni e
sono rieleggibili.
Se vengono a mancare uno o più membri, il Comitato
Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i
soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria
della votazione.
3. Il Comitato Direttivo nomina il Segretario. Le
sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del
Comitato Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e
del Comitato Direttivo.
4. Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri
del Comitato Direttivo per l’attività di amministrazione svolta a favore
dell’Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell’art. 3.
Art. 13
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso
spedito con lettera raccomandata postale o a mano, da inviarsi almeno 8
giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi
necessario oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi
componenti e, comunque, almeno una volta l’anno per ogni esercizio, per
deliberare in ordine bilancio preventivo e consuntivo da presentare
all’approvazione dell’Assemblea.
L’avviso deve contenere il luogo, il giorno e l’ora della
riunione nonché l’elenco delle materie da trattare.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza,
dal vice Presidente, ovvero in assenza di entrambi, dal Consigliere più
anziano di età.
Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno
dei suoi componenti.
Le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole
della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del
Presidente; le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione,
trascritto nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo e sottoscritto
dal Presidente e dal Segretario.
Art. 14
Al Consiglio Direttivo spetta l’attuazione delle direttive generali
stabilite dall’Assemblea e la promozione, nell’ambito di tali direttive,
di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi
dell’Associazione
Al Consiglio Direttivo spetta inoltre
-
nominare il Segretario;
- amministrare le risorse economiche dell’Associazione ed il suo
patrimonio, con ogni
più ampio potere al riguardo;
- predisporre, al termine di ogni esercizio finanziario, il bilancio
consuntivo e il bilancio
preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea;
- redigere eventuali regolamenti interni per il funzionamento
dell’Associazione;
- indire
convegni, incontri di studio, seminari ed altro;
- deliberare in merito ad ogni atto relativo all’amministrazione
ordinaria e straordinaria
dell’Associazione;
- deliberare l’adesione dell’Associazione ad altre istituzioni analoghe;
- decidere sull’ammissione e l’esclusione o la decadenza dei soci;
- deliberare, in caso di particolari necessità, di assumere lavoratori
dipendenti o
avvalersi di prestazione di lavoro autonomo, anche
ricorrendo ai propri soci o ad
associati dei propri soci.
Art.15
PRESIDENTE
Il Presidente,che è anche presidente dell’Assemblea e del Consiglio
Direttivo, ha la rappresentanza legale dell’Associazione, anche in sede
giudiziaria, e provvede all’esecuzione delle deliberazioni
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; cura i rapporti con l’esterno;
presiede le riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo; in caso
di assenza o di impedimento del Presidente,le funzioni dello stesso sono
esercitate dal segretario generale tesoriere
Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di
ordinaria amministrazione dell’Associazione; in particolare può aprire
conti correnti bancari e postali può operare sugli stessi congiuntamente
con il segretario generale tesoriere e sempre congiuntamente compiere
ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di
qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica,
rilasciando quietanze; effettuare pagamenti di qualsiasi natura, ivi
inclusi i pagamenti di compensi a dipendenti e collaboratori.
In caso di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti di
competenza del Consiglio Direttivo, con l’obbligo di riferirne allo
stesso nella prima riunione successiva.
Il Presidente resta in carica 4 anni ed è rieleggibile.
Il Presidente è nominato dalla assemblea
Art. 16
IL SEGRETARIO GENERALE TESORIERE
Il segretario generale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza
o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite. È nominato
dall’ assemblea e presiede alle politiche di bilancio è il garante del
controllo delle compatibilità tra mezzi disponibili e spese, nonché
della contabilità e regolarità degli atti amministrativi.
Art. 17
SEGRETARIO
Il Segretario affianca il Presidente nello svolgimento delle sue
funzioni.
Al Segretario compete la redazione dei verbali delle sedute
dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Segretario provvede all’invio delle convocazioni dell’Assemblea e del
Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri verbali e di tutta la
documentazione relativa all’Associazione.
Art.18
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei Conti, scelti, avuto riguardo alla loro competenza, in
tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione, sono eletti
dall’Assemblea in numero di tre, durano in carica un quadriennio e sono
rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.
Al Collegio dei Revisori spetta:
il controllo della gestione amministrativa e contabile
dell’Associazione;
la sorveglianza dell’andamento gestionale dell’Associazione in tutte le
sue attività e del rispetto di tutte le norme cui l’Associazione è
tenuta, ivi comprese quelle poste con il presente Statuto.
Il Collegio provvede a redigere la relazione al bilancio da sottoporre
all’Assemblea in sede di approvazione del medesimo.
Art.19
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
I Probiviri, eletti dall’Assemblea tra i propri soci o tra gli
associati dei propri soci in numero di tre, durano in carica un triennio
e sono rieleggibili; eleggono nel loro seno il Presidente.
Al Collegio dei Probiviri spetta di arbitrare inappellabilmente le
vertenze sorte nell’ambito dell’Associazione e che interessino uno o più
soci; spetta, altresì, di proporre al Consiglio Direttivo gli eventuali
provvedimenti disciplinari.
Il Collegio si riunisce su richiesta del Consiglio Direttivo o di n 5
soci o di un socio interessato alla vertenza.
Art. 20
SETTORI CREATIVI
LA” UIL UNSA (R) “ si articola in settori creativi, gli organismi dell’
associazione individueranno i settori delle arti all’ interno dei quali
inpegnare i soci stessi dell’ associazione in collegamento funzionale
con i settori analoghi della federazione nazionale per realizzare quelle
attività di diffusione e promozione della cultura e di coordinamento
degli interessi dei soci a tutti i livelli
Art. 21
COORDINATORE DEL SETTORE CREATIVO
Viene indicato dal direttivo sentito il settore
Art. 22
PRESIDENTE ONORARIO DEL SETTORE CREATIVO
Viene indicato dal direttivo sentito il coordinatore
Art. 23
RISORSE ECONOMICHE
Art.24
L’Associazione trae le proprie risorse economiche da:
quote e contributi dei soci;
eredità, donazioni e legati;
contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di
enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici
e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione europea e di organismi
internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi
convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati
e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di
natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e
comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate
al proprio finanziamento;
altre entrate compatibili con le finalità sociali.
La associazione fungerà da collettore per la quota di tesseramento di
pertinenza della federazione nazionale UIL UISAE nella misura e modalità
decise dalla assemblea nazionale UIL UISAE
Art.25
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il
31 dicembre di ciascun anno.
Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio
Direttivo redige il bilancio consuntivo e quello preventivo, che avrà
cura di depositare presso la sede sociale, unitamente alla relazione
sulla gestione e a quella del Collegio dei Revisori, a disposizione dei
soci, cinque giorni prima della data dell’Assemblea ordinaria annuale
convocata per l’approvazione.
Gli eventuali utili o avanzi di gestione così come i
proventi delle attività non potranno essere distribuiti in nessun caso
fra i soci, neppure in modo indiretto, ma dovranno essere investiti in
favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Art.26
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato
dall’Assemblea, in conformità a quanto stabilito dall’art. 10.
L’Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di
uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.
In caso di scioglimento tutte le risorse economiche che
residuano dopo esaurite le operazioni di liquidazione, non potranno
esser divise tra i soci ma saranno devolute a fini di utilità sociale.
Art. 27
DISPOSIZIONI GENERALI
La quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea
non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o perdita della
qualifica di socio.
I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali
non possono partecipare alle riunioni dell’Assemblea né prender parte
alle attività dell’Associazione; non sono elettori e non possono esser
eletti alle cariche sociali.
Art. 28
Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa
riferimento alle norme del codice civile, di quelle in materia di
associazioni senza fine di lucro ed in particolare della legge n.383/2000
recante la disciplina delle associazioni di promozione sociale e delle
corrispondenti leggi regionali.
STATUTO
DELL’UNIONE NAZIONALE SCRITTORI
E ARTISTI
®
Approvato dal
Congresso svoltosi a Roma il 10 - 11 gennaio 2003
presso la Sede della Confederazione Sindacale UIL
Preambolo
Nella continuità della tradizione culturale del Sindacato degli
Scrittori, fondato nel 1945 da Corrado Alvaro, Giovanni Battista
Angioletti, Carlo Bernari, Libero Bigiaretti, Raoul Maria De Angelis,
Francesco Jovine e Guglielmo Petroni, l’Unione Nazionale Scrittori e
Artisti® è disciplinata dai principi del presente statuto.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® assume come propria la
definizione di “artista” formulata il 27 ottobre 1980 dall’UNESCO
e adottata il 25 febbraio 1999 dal Parlamento Europeo, in base alla
quale è artista «ogni persona che crea o partecipa con la sua
interpretazione alla creazione o al rifacimento di opere d’arte, che
ritiene la creazione artistica come un elemento essenziale della sua
vita, che contribuisce in tal modo allo sviluppo dell’arte e della
cultura, che è riconosciuta o cerca di essere riconosciuta in quanto
artista indipendentemente dal fatto di essere legata ad un vincolo di
lavoro».
Con la denominazione di artista si intendono i “creatori”
appartenenti alle diverse categorie espressive (scrittori, autori di
arti plastiche, cineasti, compositori, drammaturghi, coreografi, ecc.) e
gli “artisti interpreti ed esecutori” (attori, cantanti, musicisti,
ballerini, ecc.).
Articolo 1
Principi costitutivi
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® (o più brevemente anche UNS®)
è un'organizzazione sindacale libera ed unitaria, con ordinamento
interno a base democratica, nello spirito dell'art. 39 della
Costituzione Italiana e della legislazione vigente in materia, nonché
nel rispetto dei principi di libertà e democrazia, così come
contemplati anche nei Trattati europei e nelle Convenzioni
internazionali.
L'Unione
Nazionale Scrittori e Artisti® esercita la tutela dei comuni interessi
professionali, economici, sociali e morali delle lavoratrici e dei
lavoratori intellettuali, degli autori di opere dell’ingegno, degli
artisti interpreti ed esecutori, e di tutti coloro che, ai diversi
livelli del sistema dell’arte, massmediale e scientifico, operano nel
campo della conoscenza e della produzione creativa.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® si articola in settori creativi
– Letteratura; Arti visive; Cinema e Audiovisivo; Musica; Teatro e
Danza – al fine di valorizzare le specifiche istanze di categoria in
un contesto rappresentativo capace di imprimere all’azione sindacale
un indirizzo unitario e coerente.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® realizza la propria funzione
anche in un rapporto sistematico con i cittadini e le istanze sociali
che esprimono.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è indipendente da qualsiasi
influenza di governo, di confessioni e di partiti politici.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è una organizzazione sindacale
con durata illimitata nel tempo, aperta al volontariato e senza fini di
lucro.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® aderisce alla UIL® - Unione
Italiana del Lavoro e ne riconosce i principi ispiratori nell’ambito
del proprio statuto.
La sede dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® è in Roma.
Articolo 2
Scopi
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® si prefigge i seguenti scopi:
- tutelare il libero pensiero, l’espressione creativa e la produzione
di cultura quali fondamentali strumenti di emancipazione del lavoro e
dell’uomo, promuovendo il dialogo fra le culture nella prospettiva
della globalizzazione e dell’Europa unita;
- rappresentare in ogni opportuna sede le istanze dei propri associati e
degli artisti tutti intervenendo in sede contrattuale e legislativa ed
in ogni circostanza dove si ravveda la necessità di tutelare gli
scrittori, gli artisti e le ragioni della cultura;
- partecipare alla formazione delle scelte di politica culturale del
Paese per migliorare le condizioni di lavoro e di vita degli scrittori e
degli artisti, anche in sintonia con le legislazioni e gli orientamenti
esistenti in sede comunitaria;
- rafforzare la coscienza associativa degli autori/artisti e renderli
effettivamente partecipi delle lotte per la difesa dei loro interessi
collettivi e individuali;
- favorire il confronto creativo intergenerazionale e l’affermarsi di
nuovi talenti;
- esercitare un permanente impegno in difesa del patrimonio culturale e
dell’autonomia della creazione artistica contro ogni genere di
interessi antitetici alla libertà della cultura;
- sviluppare la solidarietà e la cooperazione con le organizzazioni di
scrittori ed artisti europee ed appartenenti ad altre aree del mondo;
- affermare l’importanza dei creatori e della cultura per il processo
di integrazione europea;
- valorizzare e divulgare il patrimonio letterario ed artistico italiano
all’estero, nel quadro di una reciprocità internazionale delle
culture;
- difendere il diritto d’autore quale compenso per il lavoro
“immateriale” degli autori ed imprescindibile strumento di autonomia
creativa;
- favorire il coordinamento e la collaborazione fra autori appartenenti
a campi creativi diversi, anche in vista della sempre più ampia
diffusione dei linguaggi multimediali e del loro apporto alla fruizione
integrata di tutte le arti;
- promuovere la creatività nel tempo libero come espressione della
qualità della vita ed educare alle arti sia nell’aspetto della
fruizione che della produzione;
- intraprendere in favore delle categorie rappresentate tutte le
iniziative che siano in armonia con la politica sindacale perseguita
dalla UIL.
Articolo 3
Compiti
Per il raggiungimento degli scopi indicati all’art. 2 l’Unione
Nazionale Scrittori e Artist®i intende:
- organizzare le categorie rappresentate e guidarle nelle lotte per la
difesa dei loro interessi intervenendo attivamente su tutti i problemi
che direttamente o indirettamente, in ogni sede, ne pongano in
discussione le conquiste e i diritti;
- promuovere un costante sviluppo legislativo nelle materie
d’interesse degli scrittori e degli artisti, nonché nei settori
collegati;
- designare e nominare propri rappresentanti in attività, enti e
commissioni artistiche e culturali, sia pubbliche che private, nonché
in tutte le sedi dove la cultura si manifesta quale peculiare
espressione della società e del mondo del lavoro;
- stipulare accordi, contratti e convenzioni con pubbliche
amministrazioni, enti locali, organizzazioni imprenditoriali ed enti
pubblici o privati per conto delle categorie rappresentate, con
particolare riferimento alla SIAE, all’ENPALS, all’ENAP, alla
Presidenza del Consiglio, al Ministero per i Beni e le Attività
Culturali, ecc...;
- perseguire un’azione fattiva nel campo della promozione del lavoro,
della previdenza, assistenza e formazione professionale, che tenga conto
delle peculiarità del lavoro creativo;
- partecipare alla definizione dell’indirizzo e alla gestione degli
enti mutualistici, previdenziali e professionali delle categorie
rappresentate;
- collaborare con istituzioni pubbliche e private a carattere nazionale
ed internazionale, per la realizzazione di comuni iniziative in campo
culturale e per la gestione di attività e di servizi finalizzati alla
diffusione della cultura;
- svolgere attività editoriale per la pubblicazione di libri,
periodici, atti di convegni ed altre opere dell’ingegno su supporti
cartacei, audiovisivi e multimediali, da diffondere anche attraverso
reti telematiche;
- realizzare attività e iniziative finalizzate alla promozione della
cultura: corsi di formazione professionale; corsi di didattica delle
arti e dell’educazione artistica; premi; concorsi; borse di studio;
conferenze; convegni; esposizioni; seminari; manifestazioni musicali,
audiovisive e teatrali; viaggi, gemellaggi e interscambi con l’estero;
studi e iniziative per la valorizzazione e la tutela dei beni artistici
e storici, ecc...;
- promuovere attività di studio e di ricerca a sostegno delle strategie
dell’organizzazione sindacale;
- sensibilizzare l’opinione pubblica in favore dei problemi della
cultura attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda;
- produrre servizi a favore dei propri associati e fornire loro la
necessaria assistenza e consulenza tecnica in materia
previdenziale, fiscale, legale, ecc...;
- attuare un rapporto organizzativo con le associazioni del volontariato
sociale e civile e delle attività no-profit promovendo iniziative anche
dirette. A questo fine l’Unione Nazionale Scrittori e Artisti potrà
svolgere tutte le attività in diretta attuazione degli scopi
istituzionali, ivi comprese quelle effettuate verso pagamenti di
corrispettivi specifici di iscritti, partecipanti o associati. Tali
attività non si considerano commerciali ed usufruiscono delle
agevolazioni fiscali previste dalla legge;
- partecipare attivamente alla difesa dell’ambiente diffondendo una
cultura ecologica fondata sul principio dello sviluppo sostenibile e
sulla consapevolezza dello stretto rapporto fra ambiente, territorio e
cultura;
- svolgere ogni altra attività direttamente o indirettamente utile al
conseguimento degli scopi istituzionali.
Articolo 4
Ordinamento interno
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® organizza la vita interna
ispirandosi ai principi della partecipazione e della democrazia.
Nel rispetto delle convinzioni politiche e religiose degli associati, è
garantita a tutti la più ampia libertà di espressione. Al tempo
stesso, per garantire l’indipendenza dell’Unione Nazionale Scrittori
e Artisti®, non è permessa la costituzione di correnti politiche, la
presentazione di mozioni precongressuali o di liste di corrente ed è
fatto divieto di allocare sedi sindacali presso sedi di partito.
Tutti gli associati possono concorrere alla composizione degli organismi
direttivi ed alla formazione delle cariche a tutti i livelli.
La elezione in sede congressuale del Comitato Centrale dell’Unione
Nazionale Scrittori® e Artisti avviene, di norma, con voto palese su
lista unica concordata. Tuttavia, se lo richiede con atto formale
sottoscritto e presentato in Congresso almeno un quinto degli iscritti
in regola con i contributi sindacali, vengono attivate le procedure per
il voto segreto e per la presentazione di due o più liste. L’elezione
degli altri organismi direttivi avviene su lista unica concordata. La
Commissione elettorale è composta dalla Segreteria Nazionale ed è
presieduta dal Segretario Generale.
Le deliberazioni degli organi collegiali sono prese a maggioranza di
voti e con la presenza di almeno la metà dei componenti. In seconda
convocazione (che può essere fissata nello stesso giorno della prima,
almeno due ore dopo) la deliberazione è valida qualunque sia il numero
degli intervenuti.
Tutte le cariche sociali previste dal presente statuto durano per il
periodo di tempo intercorrente tra un Congresso e l’altro. Nel caso in
cui durante tale periodo si determinassero, per qualsiasi motivo, delle
vacanze di uno o più componenti degli organismi direttivi, gli organi
statutari interessati possono procedere al reintegro dei posti vacanti.
Tutti gli iscritti in regola con il versamento dei contributi
associativi possono usufruire dei servizi sociali e partecipare alle
iniziative dell’organizzazione sindacale.
Tutti gli iscritti hanno diritto alla riservatezza circa l’utilizzo
dei dati personali sensibili.
I soci si distinguono in ordinari e onorari.
I soci ordinari, ai fini dell’iscrizione, devono inoltrare domanda
scritta alla Segreteria Nazionale. L’iscrizione ha effetto con una
apposita delibera della Segreteria Nazionale e con la conseguente
registrazione sul libro soci.
I soci onorari sono nominati dal Comitato Direttivo, su proposta della
Segreteria Nazionale, in considerazione di riconosciuti meriti acquisiti
nella loro attività professionale e del contributo dato allo sviluppo
della cultura; essi possono essere nominati anche tra le persone e gli
enti che abbiano dato, o vogliano dare, un apprezzabile contributo
all’associazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento della
contribuzione associativa annua; possono tuttavia elargire
all’associazione somme o beni.
I soci ordinari in regola con il versamento delle quote sociali possono
intervenire al Congresso esercitando il diritto di voto e di eleggibilità,
a condizione di essere iscritti nel libro soci da almeno tre mesi. I
soci onorari possono intervenire al Congresso esercitando il diritto di
voto e di eleggibilità senza vincoli di anzianità di iscrizione.
Le persone giuridiche e gli enti, anche non riconosciuti, che presentino
affinità statutarie possono aderire all’Unione Nazionale Scrittori e
Artisti®
in forma collettiva mediante accordo di seconda affiliazione. L’adesione
si perfeziona con la registrazione sul libro soci dell’ente affiliato
e/o dei singoli iscritti.
La facoltà di recesso può essere esercitata dall’associato dandone
comunicazione scritta alla Segreteria Nazionale. In difetto,
l’iscrizione s’intende rinnovata.
L’esclusione dell’associato può essere deliberata dal Comitato
Direttivo per i seguenti motivi: morosità; gravi inosservanze dei
principi e dei doveri sociali; perdita dei requisiti di onorabilità
dell’iscritto. Il socio si considera moroso dopo due anni di
sospensione del pagamento delle quote associative.
Gli associati s’impegnano a non tenere comportamenti in contrasto con
gli scopi dell’organizzazione sindacale e a svolgere la propria azione
in piena comunità di intenti e solidarietà, sotto la direzione unica
degli organismi statutari.
I rappresentanti designati e nominati dall’Unione Nazionale Scrittori
e Artisti® in attività, enti e commissioni artistiche e culturali sono
tenuti ad esercitare le loro funzioni nel rispetto dei programmi e degli
orientamenti dell’organizzazione sindacale, nonché in base ad un
patto di reciproca e preventiva consultazione con gli organi direttivi
della stessa.
Gli associati che abbiano posto in essere comportamenti contrari alle
norme del presente statuto, possono incorrere nella destituzione dalle
cariche ricoperte.
I componenti degli organismi direttivi che risultino assenti
ingiustificati per tre riunioni consecutive, decadono dalla carica e
sono sostituiti nella prima seduta utile.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® risponde di fronte ai terzi e
in giudizio unicamente delle obbligazioni assunte dal Segretario
Generale su mandato della Segreteria Nazionale.
L’iscrizione all’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® implica per i singoli e per le strutture il rispetto
delle norme contenute nel presente statuto.
Articolo 5
Struttura organizzativa
Oltre agli organismi indicati dall’art. 6 all’art. 18 del presente
statuto, fanno parte della struttura organizzativa dell’Unione
Nazionale Scrittori e Artisti®:
- le Sezioni locali italiane ed estere;
- i Coordinamenti di settore e/o di gruppo istituiti dalla Segreteria
Nazionale con il compito di affiancarla nella quotidiana attività di
gestione, informazione e proselitismo, occupandosi dello sviluppo di
iniziative e progetti aventi particolare rilievo per la vita
associativa.
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®, nel mantenere il suo ruolo di
rappresentanza e di tutela degli autori, può delegare le attività
operative a soggetti diversi (associazioni non profit, cooperative
sociali, singoli operatori culturali ed altri enti prestatori di
servizi), cui viene demandata la responsabilità di servizi specifici. I
soggetti citati, accomunati da criteri di economicità e da elevati
requisiti qualitativi, dovranno operare di concerto con gli organismi
dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® secondo apposite convenzioni e in vista di un fine
culturale comune.
Articolo 6
Organi sociali
Sono organi dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®:
- il Congresso;
- il Comitato Centrale;
- il Comitato Direttivo;
- la Segreteria Nazionale;
- le Commissioni permanenti;
- il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Collegio dei Revisori dei conti.
Articolo 7
Congresso
Il Congresso è il massimo organo dell’Unione Nazionale Scrittori e
Artisti® cui spettano pieni poteri deliberativi.
Il Congresso è composto da tutti gli associati e si tiene
ordinariamente ogni quattro anni ed in via straordinaria se lo
richiedono almeno i due terzi del Comitato Centrale od almeno un terzo
degli iscritti in regola con i contributi associativi.
Le norme di convocazione, di partecipazione e di svolgimento del
Congresso sono contenute nel regolamento di attuazione.
Sono, tra gli altri, compiti del Congresso:
- deliberare sull’indirizzo culturale e politico
dell’organizzazione;
- discutere ed approvare la relazione del Segretario Generale;
- deliberare sulle modifiche statutarie, salvo quanto previsto
all’art. 21 del presente statuto;
- eleggere il Comitato Centrale, il Collegio dei Probiviri e il Collegio
dei Revisori dei conti.
Articolo 8
Comitato Centrale
Il Comitato Centrale, composto da un massimo di sessanta membri eletti
dal Congresso, è l’organo di direzione politica ed organizzativa
dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® nel periodo che intercorre
tra un Congresso e l’altro; è responsabile della attuazione delle
delibere congressuali e ne verifica l’applicazione; risponde della sua
attività al Congresso che lo ha eletto.
Il Comitato Centrale elegge al suo interno, con votazioni distinte, il
Comitato Direttivo, la Segreteria Nazionale, il Segretario Generale, il
Segretario Generale Aggiunto, il Tesoriere e la Consulta legale.
Il Comitato Centrale elegge inoltre il Presidente e i due
Vicepresidenti, scelti fra personalità illustri che abbiano acquisito
particolare prestigio in campo artistico e culturale.
Il Comitato Centrale può attribuire la carica di Presidente Onorario ad
una personalità illustre che abbia conferito prestigio alla cultura
italiana anche all’estero; può inoltre chiamare a far parte del
Consiglio di Presidenza i soci onorari che si siano particolarmente
distinti per meriti artistici e culturali.
Il Comitato Centrale può cooptare al suo interno, con voto consultivo,
dirigenti sindacali particolarmente rappresentativi.
Il Comitato Centrale si riunisce ordinariamente almeno due volte
l’anno e ogni qualvolta la Segreteria Nazionale lo ritenga necessario
o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi componenti.
Articolo 9
Comitato Direttivo
Il Comitato Direttivo, composto da un massimo di venti membri eletti dal
Comitato Centrale, è l’organo incaricato della determinazione dei
programmi, delle priorità e degli obiettivi in attuazione dei
deliberati del Comitato Centrale al quale risponde.
Al Comitato Direttivo sono inoltre attribuiti i seguenti compiti:
- approvare il bilancio preventivo e consuntivo entro quattro mesi dalla
chiusura di ogni esercizio finanziario;
- deliberare di anno in anno sull’ammontare della contribuzione
associativa;
- decidere sulla organizzazione di iniziative culturali e sulla
produzione di servizi a favore degli associati;
- nominare i soci onorari su proposta della Segreteria Nazionale;
- nominare i Coordinatori delle Sezioni locali su proposta della
Segreteria Nazionale;
- esercitare l’azione disciplinare nei casi previsti all’art. 4 del
presente statuto;
- integrare le norme del presente statuto con un regolamento di
attuazione;
- proporre le modifiche dell’atto costitutivo e/o dello statuto da
sottoporre all’approvazione del Congresso.
Articolo 10
Segreteria Nazionale
La Segreteria Nazionale, composta dal Segretario
Generale, dal Segretario Generale Aggiunto e da un numero di Segretari
deciso dal Comitato Centrale, assicura la direzione quotidiana
dell’attività, delibera su tutte le questioni che hanno carattere di
urgenza e mantiene contatti permanenti con le strutture
dell’organizzazione. Ad essa sono attribuiti compiti di gestione nonché
di proposta e di impulso dell’attività dell’Unione Nazionale
Scrittori e Artisti® nell’ambito dei programmi, delle priorità e degli
obiettivi indicati dal Comitato Direttivo.
Alla Segreteria Nazionale sono attribuiti, tra gli altri, i seguenti
compiti:
- valutare le domande di iscrizione ai fini dell’accettazione degli
aspiranti soci;
- predisporre i bilanci da sottoporre al Comitato Direttivo;
- sovrintendere alle attività e al coordinamento dei settori creativi
previsti all’art. 1 del presente statuto al fine di perseguire una
piattaforma culturale e sindacale unitaria;
- istituire e sovrintendere alle attività delle Commissioni permanenti
e dei Coordinamenti di settore e/o di gruppo previsti dalla struttura
organizzativa dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti®;
- provvedere alla designazione e alla nomina dei rappresentanti
dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® in attività, enti e
commissioni artistiche e culturali;
- provvedere alla pubblicazione degli organi di informazione
dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti;
- incaricare consulenti ed esperti esterni di svolgere attività
professionali per conto dell’associazione.
Ogni componente della Segreteria Nazionale ha diritto di partecipare a
qualsiasi riunione degli altri organismi direttivi.
In caso di urgenza, la Segreteria Nazionale adotta i provvedimenti di
competenza del Comitato Direttivo, al quale deve sottoporli per ratifica
nella prima riunione utile.
Articolo 11
Commissioni permanenti
Le Commissioni permanenti, istituite e coordinate dalla Segreteria
Nazionale, sovrintendono al funzionamento e consentono la elaborazione
delle politiche culturali e sindacali dei settori creativi previsti
all’art. 1 del presente statuto.
Articolo 12
Tesoriere
Il Tesoriere è il garante del controllo delle compatibilità tra mezzi
disponibili e spese, nonché della compatibilità e regolarità degli
atti amministrativi.
Articolo 13
Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri, composto da cinque membri eletti dal
Congresso, tutela i diritti statutari degli associati e dirime eventuali
conflitti all’interno dell’organizzazione sindacale, intervenendo
tanto di propria iniziativa, quanto su richiesta di altri organismi
direttivi o di singoli associati.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri, eletto dal Congresso,
partecipa con voto consultivo alle riunioni del Comitato Direttivo.
Articolo 14
Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti, composto da tre membri eletti dal
Congresso, è l’organo di controllo dell’Unione Nazionale Scrittori e
Artisti® ed ha il compito di verificare periodicamente la
regolarità dei documenti contabili e di redigere apposita relazione da
allegare al bilancio.
Articolo 15
Presidente
Il Presidente è espressione dell’unità e della operante solidarietà
di tutti gli associati; presiede gli organismi collegiali regolandone i
lavori e assicurandone la pubblicità.
Il Presidente è coadiuvato, nell’esercizio delle funzioni previste
dal presente statuto, da due Vicepresidenti.
In caso di impedimento o di assenza, le funzioni del Presidente possono
essere delegate ad uno dei due Vicepresidenti.
Articolo 16
Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza, composto dai soci onorari dell’Unione
Nazionale Scrittori e Artisti® che si siano particolarmente distinti per meriti
artistici e culturali, è organismo di consulenza chiamato ad esprimere
valutazioni circa le problematiche dell’organizzazione in rapporto agli
assetti socio-culturali del Paese ed alle prospettive di carattere
internazionale.
Articolo 17
Segretario Generale
Il Segretario Generale coordina i lavori della Segreteria Nazionale e
rappresenta legalmente l’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® di
fronte ai terzi e in giudizio.
Il Segretario Generale svolge, tra gli altri, i seguenti compiti:
- sottoscrive gli atti amministrativi;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere
agli incassi e ai pagamenti;
- provvede alla tenuta del registro dei verbali e del libro soci;
- presiede la Commissione elettorale durante il Congresso.
In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può
essere delegata ad un membro della Segreteria Nazionale.
Il Segretario Generale può delegare altresì ad un membro della
Segreteria Nazionale il potere di sottoscrivere gli atti amministrativi
e di procedere agli incassi e ai pagamenti con firma anche disgiunta da
quella del Segretario Generale stesso.
Il Segretario Generale è coadiuvato, nell’esercizio delle funzioni
previste dal presente statuto, da un Segretario Generale Aggiunto.
Articolo 18
Consulta legale
La Consulta legale, costituita da un numero di
componenti deciso dal Comitato Centrale, scelti fra gli associati che
siano dotati dei necessari requisiti di idoneità professionale, esprime
pareri sulle questioni legislative e giuridiche attinenti le materie
d’interesse degli scrittori e degli artisti, o che comunque abbiano un
particolare rilievo per la vita associativa.
Articolo 19
Sezioni locali
L’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® può istituire e sopprimere Sezioni locali in Italia e
all’estero.
L’ambito di competenza territoriale di ogni Sezione viene definito con
apposita delibera del Comitato Direttivo.
Il Coordinatore della Sezione viene nominato dal Comitato Direttivo su
proposta della Segreteria Nazionale e svolge i seguenti compiti:
- diffonde la presenza organizzata dell’associazione sul territorio
stimolando l’azione di proselitismo;
- svolge attività culturale a carattere continuativo adeguata alle
potenzialità del territorio;
- inoltra alla Segreteria Nazionale, di anno in anno, una relazione
programmatica sull’attività della sezione;
- raccoglie le domande di iscrizione e le inoltra alla Segreteria
Nazionale;
- invia periodicamente alla Segreteria Nazionale copia della
documentazione relativa all’attività svolta;
- promuove sul territorio di competenza i progetti e le iniziative
dell’Unione Nazionale Scrittori e Artisti® aventi carattere nazionale;
- può costituire organi di staff in grado di affiancarlo nelle attività
di gestione.
La responsabilità delle scelte gestionali, degli atti amministrativi,
delle obbligazioni di qualsiasi genere, appartiene esclusivamente al
Coordinatore che le ha contratte. L’Unione Nazionale Scrittori e
Artisti® non risponde a qualsiasi titolo o causa, o in specie per il
fatto della mera dipendenza organizzativa, di tali obbligazioni.
In caso di inadempienza, il Coordinatore può essere revocato dal suo
incarico con parere motivato del Comitato Direttivo.
Articolo 20
Patrimonio sociale
Il patrimonio sociale dell’Unione Nazionale
Scrittori e Artisti® è costituito:
- dalle quote associative versate dai soci;
- dai contributi, lasciti e donazioni di enti o privati e da qualunque
altra somma che, a qualsivoglia titolo, pervenga o spetti
all’associazione in relazione al perseguimento degli scopi sociali;
- dai beni e dai valori acquisiti con le suddette risorse economiche.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di
gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita
dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
I singoli associati non possono chiedere la divisione del patrimonio
sociale né pretendere la quota o i contributi versati nel caso in cui,
per qualsiasi motivo, cessino di far parte dell’Unione Nazionale
Scrittori e Artisti®.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio sociale sarà
devoluto ad altra associazione con finalità analoghe od a fini di
pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni
anno.
Articolo 21
Norme finali e transitorie
Qualora tra un Congresso e l’altro il Parlamento approvi leggi di
attuazione degli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione e/o norme che
influenzino l’assetto statutario dell’Unione Nazionale Scrittori e
Artisti®, il Comitato Centrale potrà provvedere ad emanare, con la
maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, norme di adeguamento
aventi forza statutaria.
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto e dal regolamento di
attuazione, si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di
associazione.
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