DIRITTI & DOVERI
PREAVVISO

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Termini del preavviso
  • In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il recesso del lavoratore (dimissioni) o del datore di lavoro (licenziamento) devono essere comunicati anticipatamente alla controparte; tale comunicazione, nota come "preavviso", deve pervenire alla controparte nei termini previsti dal CCNL applicabile.
  • In mancanza - anche parziale - del preavviso, il recedente deve riconoscere alla controparte un'indennità sostitutiva, cioè un importo equivalente alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo di mancato preavviso.
Eccezioni e sospensioni del preavviso
  • Ferie Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, salvo diverso accordo delle parti (art. 2109, c.c.)
  • Permessi Possono/devono essere concessi come durante la normale prestazione lavorativa
  • Servizio di leva La chiamata alle armi sospende il periodo di preavviso (art. 32, L. 958/1986), così come il richiamo alle armi ovvero l'effettuazione del servizio civile sostitutivo
  • Malattia La malattia sospende il periodo di preavviso (salvo diversa volontà del lavoratore, Cass. 339/1987) ovvero - se non ancora iniziato - ne rinvia la decorrenza
  • Maternità e puerperio Il recesso dal rapporto di lavoro ha effetto se, al momento della notifica del preavviso, la controparte ignorava lo stato di gravidanza; tuttavia, con la comunicazione della gravidanza al datore di lavoro, si sospende il preavviso in corso ( L. 1204/1971)
  • Infortunio L'infortunio sospende il periodo di preavviso, ovvero se non ancora iniziato, ne rinvia la decorrenza

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