| Termini del preavviso |
- In caso di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il
recesso del lavoratore (dimissioni) o del datore di lavoro (licenziamento) devono essere
comunicati anticipatamente alla controparte; tale comunicazione, nota come
"preavviso", deve pervenire alla controparte nei termini previsti dal CCNL
applicabile.
- In mancanza - anche parziale - del preavviso, il recedente
deve riconoscere alla controparte un'indennità sostitutiva, cioè un importo equivalente
alla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore nel periodo di mancato preavviso.
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| Eccezioni e sospensioni del preavviso |
- Ferie
Il periodo di preavviso non può coincidere con il periodo di ferie, salvo diverso accordo
delle parti (art. 2109, c.c.)
- Permessi
Possono/devono essere concessi come durante la normale prestazione lavorativa
- Servizio di
leva La chiamata alle armi sospende il periodo di preavviso (art. 32, L. 958/1986),
così come il richiamo alle armi ovvero l'effettuazione del servizio civile sostitutivo
- Malattia
La malattia sospende il periodo di preavviso (salvo diversa volontà del lavoratore, Cass.
339/1987) ovvero - se non ancora iniziato - ne rinvia la decorrenza
- Maternità
e puerperio Il recesso dal rapporto di lavoro ha effetto se, al momento della notifica del
preavviso, la controparte ignorava lo stato di gravidanza; tuttavia, con la comunicazione
della gravidanza al datore di lavoro, si sospende il preavviso in corso ( L. 1204/1971)
- Infortunio
L'infortunio sospende il periodo di preavviso, ovvero se non ancora iniziato, ne rinvia la
decorrenza
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